Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25503 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.26/10/2017),  n. 25503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14660/2016 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato RENZO PASQUALETTI;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17/A,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE INCANNO’, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO DELLA BIANCHINA;

– controricorrente –

e contro

G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 543/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Firenze – sezione distaccata di Empoli rigettò la domanda risarcitoria proposta da L.L. nei confronti di G.V. ed AXA Assicurazioni s.p.a., reputando satisfattivo l’importo di Euro 3.100,00 ricevuto ante causam stante la responsabilità dell’attore pari al 66% relativamente al sinistro nel quale procedendo costui in bicicletta era stato colpito al gluteo sinistro dallo specchietto retrovisore destro dell’autovettura condotta dal convenuto. Avverso detta sentenza proposero appello principale il L. ed incidentale la società assicuratrice. Con sentenza di data 7 aprile 2016 la Corte d’appello di Firenze, rigettando l’appello principale ed accogliendo quello incidentale, confermò la decisione impugnata.

Osservò la corte territoriale, premessa l’inconferenza del richiamo alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c., avendo il Tribunale ripartito le rispettive colpe, che non era vero che il ciclista procedesse fuori della strada in quanto occupava parte della carreggiata con tre cani al guinzaglio e che risultavano plurime violazioni da parte del L. al C.d.S. (mancanza di dispositivi di segnalazione della propria presenza, omessa tenuta delle mani libere per la conduzione di animali). Aggiunse che inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., era il motivo inerente la modesta liquidazione del danno biologico (5%) e che le spese mediche nella misura di Euro 878,60 erano state rilevate dal CTU. Osservò il giudice di appello inoltre che fondato era l’appello incidentale, risultando violato l’art. 139 Codice delle assicurazioni, e che, stante la generica delineazione dell’aspetto relazionale (incluso nel danno biologico) e la modestia dell’aspetto estetico, non vi erano elementi per incrementare la componente del danno biologico in misura superiore al 30%. Concluse nel senso che il quantum andava ridotto all’importo di Euro 2.873,60, sicchè si confermava la satisfattività della somma ricevuta ante causam.

Ha proposto ricorso per cassazione L.L. sulla base di tre motivi, articolati in modo unitario ed in linea subordinata, e resiste con controricorso AXA Assicurazioni s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,132 e 228 c.p.c., D.L. n. 151 del 2003, art. 3, anche in relazione agli artt. 2043 e 2054 c.c., art. 40 c.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Con il secondo motivo proposto in via subordinata si denunciano le medesime violazioni ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il terzo motivo in ulteriore subordine si denuncia omessa circostanza essenziale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Osserva il ricorrente che causa del sinistro era esclusivamente l’urto da tergo da parte dell’autovettura, mentre alcuna responsabilità poteva ascriversi al ciclista (i cani non avevano avuto alcuna influenza sul sinistro) e che al momento dell’impatto vi era ancora piena luce solare, a parte i fari accessi dell’autovettura. Aggiunge che l’eventuale responsabilità del ciclista non era tale da superare la misura del 50%, e comunque non tale da superare la presunzione posta a carico del conducente dell’autoveicolo, in presenza peraltro di tamponamento, e che fondata era l’identificazione del danno nella misura del 9% e dell’ulteriore danno estetico e relazionale, oltre che delle spese mediche (peraltro non era mai stata invocata l’applicazione dell’ art. 139 Codice delle assicurazioni, inapplicabile al caso di specie in quanto relativo allo scontro fra veicoli).

I motivi sono inammissibili, sotto più profili. In primo luogo il ricorrente tratta in modo unitario la denuncia di violazione di legge e quella per vizio motivazionale. E’ inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. 23 settembre 2011, n. 19443; 20 settembre 2013, n. 21611).

In secondo luogo va rammentato che in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico (fra le tante Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; 25 gennaio 2012, n. 1028). Sul punto il ricorrente non denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, secondo il vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma si limita a sottoporre un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto. I primi due motivi in realtà sono valutabili come denuncia di un vizio motivazionale, travestito da vizio in iure, senza rispettare le modalità di deduzione del vizio secondo l’art. 360, comma 1, n. 5, così come precisate dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014).

In terzo luogo il ricorrente denuncia la mancata applicazione della presunzione di colpa paritaria che è censura priva di decisività avendo il giudice di merito ritenuto raggiunta la prova delle rispettive colpe, come rilevato dallo stesso giudice di appello.

In quarto luogo, quanto al punto percentuale di invalidità, la censura è priva di decisività in quanto non risulta impugnata la statuizione di inammissibilità del relativo motivo di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

In quinto luogo, quanto alle ulteriori voci di danno, contemplate dal giudice di merito, la censura difetta di specificità, anche per ciò che concerne la contestata applicazione dell’art. 139 Codice delle assicurazioni.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La manifesta inammissibilità dei motivi di ricorso sotto cinque profili è indice univoco di manifesta colpa grave in relazione all’introduzione del giudizio di legittimità. Il ricorrente va, dunque condannato di ufficio ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, applicabile ratione temporis (trattandosi di giudizio introdotto prima del 4 luglio 2009) al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma di Euro 2.200,00 ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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