Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25503 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18845/2015 R.G. proposto da:

Tri-Marine Europe S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Salaria n. 259, presso lo Studio BonelliErede, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Massimo Merola, Andrea Manzitti e Sarita De

Luca, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 80/22/15, depositata il 22 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 maggio 2019

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

udito l’Avv. Marco Passalacqua, per delega dell’Avv. Massimo Merola

per la ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Vitale Stefano, per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con l’impugnata sentenza, la Regionale del Piemonte confermava la prima decisione che aveva respinto i riuniti ricorsi promossi dall’importatore Tri-Marine Europe S.p.A. avverso l’avviso con il quale l’Agenzia delle Dogane recuperava dazi 2007 2008 perchè il tonno non era stato estratto da navi di (OMISSIS) condizione invece espressamente richiesta, per beneficiare dell’esenzione dei dazi, dal Reg. CE 2 luglio 1993, n. 2454, art. 68, par. 1, lett. f), applicabile ratione temporis – e avverso il corrispondente atto di irrogazione delle sanzioni comminate per la difforme dichiarazione sulla origine del pescato.

2. Per quanto di diretto interesse, quindi con solo riguardo al recupero dei dazi, la Regionale accertava, sulla scorta degli esiti delle indagini OLAF, che i pescherecci erano registrati sia alle Seychelles che a EI Salvador, facendo da ciò discendere la conseguenza che gli stessi non potevano essere considerati della Repubblica salvadoregna; questo perchè, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, art. 92, le navi che potevano battere doppia bandiera erano da considerarsi senza nazionalità; in secondo luogo, la Regionale riteneva che, mancando un “errore attivo” delle autorità doganali, essendo inoltre assente la buona fede della contribuente, non potesse trovare applicazione IL Reg. CE 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 220, comma 2, lett. b); norma che, in presenza delle appena rammentate condizioni, dispone nel senso che non si debba procedere alla contabilizzazione a posteriori; infine, la Regionale reputava di non dare seguito all’istanza, formulata dalla contribuente, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia unionale.

3. La contribuente ricorreva per tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, mentre l’ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciata la violazione del Reg. CE n. 2454 cit., artt. 67 e 68, nella versione applicabile ratione temporis, “in combinato disposto con la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, art. 92”, la contribuente deduceva che i due pescherecci ben potevano essere registrati sia alle (OMISSIS) che a (OMISSIS), secondo quanto consentito, per i contratti di noleggio “a scafo nudo”, dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 7 febbraio 1986, sulla registrazione delle navi; non derivando, dalle due registrazioni, così concludeva la contribuente, alcun automatismo circa l’effettivo utilizzo, secondo convenienza, della doppia bandiera, come invece erroneamente ritenuto dalla Regionale, sulla base delle sbagliate conclusioni giuridiche tratte dall’OLAF.

1.1. Con il secondo motivo, ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente rimproverava alla Regionale di aver ricavato, dalla registrazione alle (OMISSIS) della proprietà dei pescherecci e dalla registrazione del contratto di noleggio a (OMISSIS), la dimostrazione dell’utilizzo, secondo convenienza, della doppia bandiera, sollevando l’ufficio dalla prova, con la conseguente violazione dell’art. 2697 c.c..

1.2. I motivi, che in ragione della loro stretta connessione conviene esaminare congiuntamente, sono infondati; difatti, la Regionale ha correttamente interpretato il Reg. CE n. 2454 cit., art. 68, par. 1, lett. f), nella direzione che la disposizione vuole evitare che l’agevolazione venga distratta a favore di uno Stato che non è beneficiario del trattamento tariffario preferenziale; in questo senso, è all’evidenza essenziale che la nave che ha estratto dal mare il prodotto ittico debba appartenere al Paese a cui è riconosciuta l’agevolazione, non ad un Paese diverso; e la contemporanea doppia iscrizione al registro navale, come più sotto sarà chiarito, non consente di dire che la nave fosse di (OMISSIS); e, ciò, a prescindere da quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare; atteso che gli artt. 86 ss. della stessa, sono stati in realtà predisposti ad evitare conflitti di giurisdizione in ordine alla legge statale applicabile sul quel peculiare elemento territoriale costituito dalle navi in acque internazionali; conflitti, per superare i quali è stata all’uopo fissata la specifica regola per cui è lo Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione; salvo, appunto, che, per la circostanza che la nave navighi sotto più di una bandiera, sia impossibile stabilire quale sia la giurisdizione dello Stato di appartenenza, cioè sia impossibile determinare la “nazionalità”; ed, invero, ad evitare analoghe incertezze, questa volta circa l’applicazione delle varie leggi sul mare, con riferimento ai contratti di noleggio di “scafo a nudo”, è intervenuta la Convenzione delle Nazioni Unite sulla registrazione delle navi done in Ginevra il 7 febbraio 1986 che, per quanto interessa, prevede ex art. 11 s., che, a seguito del rammentato noleggio, la precedente iscrizione debba essere comunque sospesa, permettendo così la provvisoria navigazione sotto la bandiera del Paese della nuova registrazione (l’istituto è quello conosciuto del bareboat charter registration, che dà luogo al fenomeno del flag-in flag-out, nel tempo resosi necessario ad evitare la migrazione di intere flotte; istituto, recepito, nel nostro ordinamento, L. 14 giugno 1989 n. 234, ex art. 28, che ha modificato, tra l’altro, l’art. 156 domestico Codice della navigazione; mentre, per quanto riguarda l’obbligo di sospensione della anteriore iscrizione, v. l’art. 145 cit. Codice della navigazione); ora, concludendo, come accertato dall’OLAF, l’esito delle cui indagini costituisce, come noto, prova a tutti gli effetti (Cass. sez. trib. n. 10118 del 2017), nonchè come nella sostanza affermato dalla Regionale, la contemporanea registrazione, causata dalla mancata cancellazione, oppure sospensione, della iscrizione precedente al noleggio, non avrebbe potuto consentire la provvisoria navigazione sotto bandiera Salvadoregna, con la conseguenza che la nave che aveva pescato il tonno non poteva dirsi di (OMISSIS); cosicchè, legittimamente l’ufficio ha revocato l’agevolazione e recuperato il dazio.

1.3. La sopra esposta soluzione del caso concreto, non impone il richiesto rinvio pregiudiziale; difatti, le perplessità sollevate dalla contribuente non involgono alcuna interpretazione generale ed astratta di una normativa incompatibile, tanto che la ricorrente non pone in discussione la regola Eurounitaria che solo le navi di (OMISSIS) potevano dar diritto al beneficio, bensì lamenta che la Regionale non abbia ritenute tali le navi aventi una contemporanea registrazione; trattasi quindi, come anticipato, di un’interpretazione del caso concreto, sicuramente rimessa al giudice nazionale (Cass. sez. lav. n. 14828 del 2018; Cass. sez. trib. n. 15041 del 2017).

2. Con il terzo motivo, di nuovo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente addebitava alla Regionale, “in via rigorosamente subordinata”, la violazione del Reg. CE n. 2913, art. 220, comma 2, lett. b), per aver ritenuto l’insussistenza di un “errore attivo” delle autorità doganali, in thesi della contribuente invece emergente dalla contraria posizione assunta dalla autorità doganale salvadoregna, che non aveva condiviso i risultati ai quali era pervenuto l’OLAF; contraria posizione, secondo la contribuente, dalla quale dovevasi anche ricavare le sue buonafede e diligenza.

2.1. Il motivo è preliminarmente inammissibile, perchè lo stesso è in realtà inteso a mettere in discussione, non una inesatta interpretazione normativa, bensì l’accertamento in fatto compiuto dalla Regionale circa l’esistenza o meno dell'”errore attivo” delle autorità doganali e della buona fede della contribuente (Cass. sez. I n. 24155 del 2017); un accertamento, per sopramercato, già peraltro coperto dalla “doppia conforme” ex art. 348 ter c.p.c..

3. Nella novità e particolarità delle questioni trattate debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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