Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25502 del 13/12/2016
Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.13/12/2016), n. 25502
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21373-2013 proposto da:
N.V.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DE’ SS QUATTRO 56, presso lo studio dell’avvocato MANFREDO
FIORMONTI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 129/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI di
RUTIGLIANO, depositata il 12/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine
rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2010, N.V.A. convenne in giudizio B.G., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni che il convenuto aveva provocato al muro di confine, in comproprietà tra le parti, quantificato in Euro 540,00.
Si costituì il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza e spiegando domanda riconvenzionale in quanto il muro di confine sarebbe stato eretto dal signor N. senza il suo preventivo consenso.
Il Giudice di Pace di Casamassima, con la sentenza n. 106/2011, rigettò la domanda principale ritenendola non provata e dichiarò la propria incompetenza per valore sulla domanda riconvenzionale, rimettendo le parti dinanzi al tribunale.
2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Rutigliano, con sentenza n. 129 del 12 marzo 2013. Il giudice di secondo grado ha ritenuto l’appello inammissibile e improponibile posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le sentenze pronunciate dal giudice di pace nelle controversie di valore non superiore Euro 1.100,00 sono da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche se il giudice abbia fatto applicazione di norme di legge, e che, in base all’art. 339 c.p.c., le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono inappellabili, ad eccezione delle ipotesi in cui il giudice di pace sia incorso in una violazione di norme sul procedimento, norme costituzionali o comunitarie, principi regolatori della materia.
3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione il signor N.V.A., sulla base di un motivo.
3.1 Il signor B.V.A. non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. (ante D.Lgs. n. 40 del 2006) in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2 nonchè degli artt. 7, 36 e 40 c.p.c.” e “vizio di motivazione su fatto decisivo della controversia” (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5).
Si duole che il giudice dell’appello abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello individuando erroneamente il mezzo d’impugnazione nel ricorso per cassazione, così contraddicendo il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui il mezzo di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace va individuato sulla base della domanda e non del contenuto della decisione.
Inoltre, il Tribunale si sarebbe posto in contrasto con l’ulteriore principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando sussiste una domanda riconvenzionale connessa e questa deve essere decisa secondo diritto o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza o dal tribunale, la connessione comporta che l’intero giudizio debba essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione della sentenza è l’appello.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza che ha pronunciato in conformità con la giurisprudenza di questa Corte. Il giudice del merito correttamente ha ritenuto inammissibile l’appello avverso la sentenza del giudice di pace in quanto il ricorrente si è limitato ad affermare l’erroneità della stessa nella parte in cui il giudice ha ritenuto non provata la domanda. E quindi, di violazione che attiene al merito della pronuncia e non investe alcun violazione di norme del procedimento o altre ipotesi ammissibili per l’impugnazione.
5. In considerazione del fatto che l’intimato non ha svolto attività difensiva non occorre disporre sulle spese.
PQM
– La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016