Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25502 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35047-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CELOTTI GIOACCHINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3917/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che il contribuente B.A. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso da lui proposto innanzi alla CTP di Napoli avverso avvisi di accertamento ICI ed IMU emessi dal Comune di Ischia ed a lui notificati il 4 giugno 2014, limitatamente alle rendite catastali ed ai classamenti di due immobili di sua proprietà.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione o falsa applicazione art. 24 Cost., art. 113 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 e L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la L. n. 342 del 2000, art. 74 comma 1, riferita alla materia delle rendite catastali, espressamente disponeva che dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali erano efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita; la CTR invece erroneamente aveva ritenuto che esso ricorrente avesse avuto conoscenza del nuovo classamento dei due immobili di sua proprietà fin dal momento della dichiarazione di successione, riferita anche a detti due immobili, da lui presentata, assieme ad altri soggetti, all’Agenzia delle entrate lunedì 7 aprile 2014; ed aveva ritenuto che la conoscenza da parte sua dei nuovi classamenti risalisse almeno al venerdì precedente e cioè al 4 aprile 2014, con conseguente tardività del suo ricorso, siccome spedito il 5 giugno 2014 e quindi oltre i 60 giorni; il che non era condivisibile, in quanto l’istituto della piena conoscenza dell’atto impugnato non era previsto dal diritto tributario, caratterizzato invece dal principio della natura recettizia degli atti, si cache l’omessa comunicazione nei modi di legge del provvedimento recettizio (nella specie dell’atto tributario) comportava il mancato decorso dei termini d’impugnativa; nella specie, gli avvisi di accertamento ICl/IMU emessi dal Comune di Ischia non erano stati preceduti da nessuna notifica dei presupposti atti attributivi o modificativi di rendite catastali; pertanto, in caso di rendita non notificata, non poteva presumersi che essa fosse stata da lui conosciuta; d’altra parte la dichiarazione di successione non era stata presentata da esso ricorrente, ma da altro coerede, essendo egli rimasto estraneo all’iniziativa;

che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione artt. 24 e 111 Cost., artt. 99 e 101 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la CTR, se avesse inteso decidere la lite sulla base di una questione rilevata d’ufficio e non formalmente sollevata dalle parti, avrebbe dovuto segnalare la questione alle parti al fine di provocarne la discussione; e la declaratoria d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso introduttivo aveva violato sia il diritto di difesa delle parti, sia il principio del contraddittorio, sia il principio della durata ragionevole del processo, avendo costretto una delle parti ad adire il giudice di legittimità per porre rimedio ad un’ingiusta pronuncia in rito;

che, con il terzo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva posto a suo carico le spese di entrambi i gradi del giudizio, pur in assenza di una soccombenza, scaturita dall’accoglimento di una deduzione difensiva di controparte; invero l’Agenzia delle entrate appellante non avrebbe potuto essere qualificata come parte vittoriosa, con riferimento a qualche sua domanda od eccezione proposta; sarebbe stato pertanto maggiormente conforme a giustizia compensare fra le parti le spese di giudizio; che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, presentando altresì memoria illustrativa;

che il primo motivo di ricorso proposto dal contribuente è fondato;

che, invero, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partite;

che, nella specie, la comunicazione di una nuova rendita catastale è da ritenere avvenuta nei confronti del ricorrente solo in occasione della notifica dell’avviso di accertamento ICl/IMU da lui impugnato innanzi alla CTP, da qualificare quindi come primo atto con il quale il Comune di Ischia ha reso noto al ricorrente la nuova rendita catastale dei due immobili di sua proprietà;

che non è pertanto condivisibile la tesi della CTR, secondo la quale la nuova rendita catastale dei due immobili, cui si riferiva l’avviso di accertamento impugnato, sarebbe stata già nota al ricorrente in epoca precedente, allorchè il medesimo, unitamente ad altri soggetti, aveva presentato la denuncia di successione, riferita, tra l’altro, ai due immobili in esame, descritti con le nuove rendite catastali;

che invero gli atti tributari, siccome destinati ad incidere sulla sfera patrimoniale dei contribuenti, sono da ritenere atti recettizi, sicchè la loro comunicazione ai contribuenti è un elemento costitutivo della loro stessa efficacia giuridica, nel senso che il loro effetto giuridico non decorre dalla loro data di adozione, ma dalla data della loro avvenuta comunicazione ai destinatari, con conseguente esclusione di qualsiasi altra forma equipollente di conoscenza; e la natura recettizia degli atti tributari rende inapplicabile l’istituto della piena conoscenza, si che l’omessa comunicazione di un atto tributario nei modi di legge comporta il mancato decorso dei termini d’impugnazione ed impedisce che l’atto diventi inoppugnabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 19704 del 2015);

che, pertanto, il primo motivo di ricorso proposto dal contribuente va accolto, assorbiti i restanti due; la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, con riferimento al primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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