Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25502 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28330-2015 proposto da:

B.W., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADDA 55,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ARDENTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLA TENNERONI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 241/2015 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEDICINI ETTORE che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine per l’infondatezza del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate procedeva ad accertamento sintetico del reddito a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, nei confronti di B.W., al quale, previo invio del questionario e contraddittorio preventivo, notificava due avvisi di accertamento con i quali determinava in Euro 51.652 il reddito dell’anno di imposta 2007 dichiarato in Euro 29.566, ed in Euro 59.895 il reddito dell’anno di imposta 2008 dichiarato in Euro 29.858. Tra gli indici di capacità contributiva utilizzati dall’Ufficio ai fini della determinazione sintetica del maggior reddito vi era il possesso di una autovettura BMW.

Contro gli avvisi di accertamento B.W. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Terni che lo accoglieva con sentenza n. 49 del 2013.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, accolto dalla Commissione tributaria regionale dell’Umbria con sentenza n. 241 del 24.4.2015.

Contro la sentenza B.W. propone ricorso per cassazione notificato al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardiva al scopo di ricevere comunicazione della data della pubblica udienza, alla quale ha partecipato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che l’irregolare costituzione del contraddittorio, determinato dalla notificazione del ricorso per cassazione al (solo) Ministero della Economia e delle Finanze, in luogo della Agenzia delle Entrate unica legittimata passiva, deve intendersi sanato dalla spontanea costituzione della stessa Agenzia delle Entrate, che ha depositato “atto di costituzione” al fine di esercitare il diritto di partecipazione alla udienza pubblica ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 (conforme Sez. 5, Sentenza n. 8177 del 11/04/2011).

1.Con il primo motivo deduce:” Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, nella parte in cui la C.T.R. ha erroneamente applicato l’art. 38 D.P.R. n. 600 1973 in presenza di documentazione prodotta tale da superare gli indizi utilizzati dalla Agenzia delle Entrate.

Il motivo è inammissibile perchè si risolve in censure di merito non consentite nel giudizio di legittimità. Il giudice di appello ha ritenuto certa la disponibilità della autovettura BMW in capo al contribuente per il fatto che egli ne era pacificamente l’intestatario e ne aveva sostenuto le spese di acquisto e di manutenzione; rilevava che i rimborsi chilometrici riconosciuti a suo favore dalla ditta Rapid Casa, di cui B. era amministratore, in ragione dell’uso della autovettura propria per fini aziendali, erano già stati considerati dall’Ufficio che aveva ridotto il maggior reddito accertato per una somma corrispondente ai rimborsi percepiti, ed aveva già riconosciuto una riduzione percentuale del reddito, desumibile dal possesso dell’autovettura, in ragione dell’uso anche aziendale dell’autoveicolo. La censura svolta dal ricorrente, ancorchè intitolata quale violazione di legge, si risolve nella richiesta di effettuare una nuova e difforme valutazione circa la rilevanza degli elementi probatori già apprezzati dal competente giudice di merito, rivalutazione non consentita nel giudizio di legittimità.

2.Con il secondo motivo deduce:” Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c. n. 5)”, nella parte in cui non spiega i motivi secondo i quali la documentazione prodotta dal ricorrente non è idonea a dimostrare come le spese per l’autovettura su cui si basa l’accertamento erano sostenute da un terzo soggetto.

Il motivo è inammissibile perchè non denuncia alcun omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ma formula una censura sulla insufficienza della motivazione, non più consentita dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo applicabile alle sentenze (come quella impugnata) pubblicate a decorrere dal 11.9.2012.

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro quattromila oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 10 ottobre 2019

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