Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25501 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n. 4664/08 di R.G.) proposto da:

(1) C.F., residente in

(OMISSIS); (2) C.M., residente in

(OMISSIS), e (3) CO.Ma.,

residente in (OMISSIS), e

tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Circonvallazione Clodia

n. 36/b presso lo studio dell’avv. Certomà Francesco Antonio insieme

con l’avv. Cesare CICORELLA che li rappresenta e difende in forza

della procura speciale rilasciata a margine (pagg. 2, 3 e 4) del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/47/06 depositata il 19 dicembre 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

sul ricorso (iscritto al n. 4667/08 di R.G.) proposto da:

s.a.s. COLOMBO Alberto di Colombo Erminia Nicoletta & C., con

sede in

(OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla

Circonvallazione Clodia n. 36/b presso lo studio dell’avv. Francesco

Antonio Certomà insieme con l’avv. Cesare CICORELLA che la

rappresenta e difende in forza della procura speciale rilasciata a

margine (pag. 2) del ricorso;

– ricorrente –

contro

l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/47/06 depositata il 19 dicembre 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

sul ricorso (iscritto al n. 25288/08 di R.G.) proposto da:

CO.Ma., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma alla

Circonvallazione Clodia n. 36/b presso lo studio dell’avv. Francesco

Antonio Certomà insieme con l’avv. Cesare CICORELLA che la

rappresenta e difende in forza della procura speciale rilasciata a

margine (pag. 2) del ricorso;

– ricorrente –

contro

l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/14/07 depositata il 20 luglio 2007 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

sul ricorso (iscritto al n. 25412/08 di R.G.) proposto da:

C.M., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma alla

Circonvallazione Clodia n. 36/b presso lo studio dell’avv. Francesco

Antonio Certomà insieme con l’avv. Cesare CICORELLA che lo

rappresenta e difende in forza della procura speciale rilasciata a

margine (pag. 2) del ricorso;

– ricorrente –

contro

l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/14/07 depositata il 20 luglio 2007 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

sul ricorso (iscritto al n. 25415/08 di R.G.) proposto da:

C.F., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma alla

Circonvallazione Clodia n. 36/b presso lo studio dell’avv. Francesco

Antonio Certomà insieme con l’avv. Cesare CICORELLA che lo

rappresenta e difende in forza della procura speciale rilasciata a

margine (pag. 2) del ricorso;

– ricorrente –

contro

l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/14/07 depositata il 20 luglio 2007 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre

2011 dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. ZENO

Immacolata la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso (iscritto al n. 4664/08 di RG) notificato all’AGENZIA delle ENTRATE, C.F., C.M. e CO.Ma.

(soci della “COLOMBO s.a.s. di Colombo Erminia Nicoletta & C.”) – premesso che l’Ufficio, sulla scorta di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva emesso “avvisi di accertamento” nei loro confronti “in relazione ai redditi di partecipazione ai fini IRPEF per l’anno … 1995” ritenendo relative ad “operazioni inesistenti” due fatture emesse dalla “EURO UTENSILI s.a.s.” in favore della società di cui essi erano soci, in forza di due motivi, chiedevano di cassare la sentenza n. 144/47/06 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 19 dicembre 2006) che aveva recepito l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (236/03/04) della Commissione Tributaria Provinciale di Varese la quale aveva accolto il loro ricorso.

2. Con ricorso (iscritto al n. 4667/08 di RG) notificato all’AGENZIA delle ENTRATE, la s.a.s. COLOMBO Alberto di Colombo Erminia Nicoletta & C. – esposto che con “avvisi di accertamento” relativi agli anni 1993 e 1995 l’Ufficio, sulla scorta di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva accertato a suo carico una “maggiore ILOR” (“rispettivamente di L. 8.482.000 … e di L. 7,336.000”) ritenendo relative ad “operazioni inesistenti” le fatture emesse in suo favore dalla “EURO UTENSILI s.a.s.” in tali anni, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 145/47/06 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 19 dicembre 200 6) che aveva recepito l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (149/10/02) della Commissione Tributaria Provinciale di Varese la quale aveva accolto il suo ricorso.

3. Con distinti (ma identici) ricorsi (iscritti ai nn. 25288/08, 25412/08 e 25415/08 di RG) notificati all’AGENZIA delle ENTRATE, C.F., C.M. e CO.Ma. (sempre nella qualità di soci della “COLOMBO s.a.s. di Colombo Erminia Nicoletta &

C.”) – ricordato che l’Ufficio, sulla scorta di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva emesso “avvisi di accertamento” nei loro confronti “in relazione ai redditi di partecipazione ai fini IRPEF per l’anno … 1993” ritenendo relative ad “operazioni inesistenti” due fatture emesse dalla “EURO UTENSILI s.a.s.” in favore della società di cui essi erano soci, in forza di due motivi, chiedevano di cassare la sentenza n. 64/14/07 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 20 luglio 2007) che aveva recepito l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (117/03/05) della Commissione Tributaria Provinciale di Varese la quale (previa riunione) aveva accolto i loro ricorsi.

4. L’Agenzia intimata notificava controricorso per tutti i processi, instando per il rigetto delle avverse impugnazioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Sulla inapplicabilità del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.

In via preliminare va evidenziato che la trattazione (e, quindi, la decisione) delle “liti fiscali” oggetto di tutte le impugnazioni in esame non è preclusa dalla astratta loro “definibilità” – in ragione dell’oggetto “avvisi di accertamento”, dell’ente impositore “Agenzia delle Entrate”, del “valore” “non superiore a 20.000,00 Euro” delle stesse nonchè della loro pendenza alla data limite – in forza del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 dello stesso giorno e, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in G.U. n. 164 del giorno successivo) – per il cui comma 12 (2) “le liti fiscali di valore non superiore a 20.000,00 Euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del primo maggio 2011 …. possono essere definite … con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16” e (2) “a tal fine, si applicano le disposizioni di cui al citato art. 16, con le seguenti specificazioni … c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012” – atteso che nessun “contribuente” ha proposto istanza di sospensione della trattazione, ovverosia l’istanza richiesta dalla L. del 2002, art. 16, comma 6 il quale dispone, nella seconda parte del primo inciso, che “qualora”, come nel caso (essendo stata notificata alle parti la comunicazione prevista dall’art. 377 c.p.c., comma 2 in data anteriore alla emanazione della norma), “sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo”, ovverosia dall’entrata in vigore della norma “fino al 30 giugno 2012”, “i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo”.

p.2. Riunione dei ricorsi.

p.2.1. Riunione dei ricorsi aventi ad oggetto la medesima decisione.

I ricorsi (dei soci, tutti relativi all’anno d’imposta 1995) iscritti ai nn. 25412/08 e 25414/08 di R.G. vanno riuniti a quello (anteriore) iscritto al n. 25288/08 ai sensi dell’art. 335 c.p.c., perchè hanno ad oggetto la medesima sentenza.

p.2.2. Riunione di tutti i ricorsi relativi al medesimo anno d’imposta per litisconsorzio necessario “originario”.

In via ancora preliminare, ma gradata, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., va, poi, disposta la riunione del ricorsi per cassazione della società e di quelli dei soci, relativi alla medesima annualità d’imposta pur avendo gli stessi, formalmente, ad oggetto l’impugnazione di sentenze diverse, pronunciate tra parti (contribuenti) differenti.

A. Con la sentenza n. 14815 depositata il 4 giugno 2008, come noto, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato il seguente (condiviso) “principio di diritto” (ribadito poi da questa sezione:

decisioni 6 aprile 2009 n. 8253; 18 maggio 2009 n. 11549, tra le molte):

“la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica”, quale quella operata nella specie, “delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 … TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/2007)”: “trattasi”, quindi, “difattispecie di litisconsorzio necessario originario”.

Le stesse sezioni unite, di poi, hanno statuito che “quando ricorra l’ipotesi del litisconsorzio necessario originario”:

(1) “il giudice deve attenersi alle seguenti regole”:

(a) “se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29 se sono tutti pendenti dinanzi allo stessa Commissione (la facoltà di disporre la riunione si trasforma in obbligo in considerazione del vincolo del litisconsorzio necessario)” “altrimenti”, si è aggiunto, “la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c., anche perchè con la proposizione del primo ricorso sorge la necessità di integrare il contraddittorio e quindi si radica la competenza territoriale, senza che possa opporsi la inderogabilità della stessa, sancita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 1” : “il valore della integrità del contraddittorio, garanzia del giusto processo, tutelato da norma costituzionale (art. 111 Cost., comma 2)”, infatti, “giustifica la deroga della competenza territoriale” per cui “laproposizione del primo ricorso determina il radicarsi della competenza territoriale per tutti i litisconsorti, sulla base del criterio, stabilito per legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14) del simultaneus processus”;

(b) “se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio, mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 2)”;

(2) “la mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità di tutte le attività processuali conseguenti (artt. 156 e 159 c.p.c.) ed il regresso del processo in primo grado”: “il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari”, pertanto, “è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2” (con la precisazione che “trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”).

In virtù di tali principi, quindi:

(1) il ricorso proposto anche da uno soltanto dei contribuenti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e (2) il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

B. Nel caso, come riportato, le sentenze gravate hanno deciso altrettanti ricorsi separatamente proposti dalla società e dai soci per impugnare, in forza di identiche questioni di fatto e di diritto, l’unitario accertamento operato dall’Ufficio nei confronti della società (tenuta al pagamento dell’ILOR) e, consequenzialmente, dei soci (obbligati per l’IRPEF) relativamente agli anni 1993 e 1995.

Tutte le sentenze di appello – andando in avviso contrario a quanto statuito dalla Commissione Tributaria Provinciale – hanno accolto i gravami dell’Ufficio.

C. Per effetto della innanzi richiamata decisione delle sezioni unite, in linea di principio, dovrebbe essere rilevata ex officio (cfr., tra le recenti, Cass., lav., 10 marzo 2008 n. 6381) e dichiarata – con una statuizione sul ricorso (e non sugli ulteriori motivi di impugnazione proposti dalla società e dai suoi soci) ex art. art. 382 c.p.c., comma 3 perchè ciascun “processo” non poteva essere “proseguito” – la nullità di tutti i processi nella loro interezza (perciò anche delle sentenze impugnate e di quelle di primo grado) per difetto di integrità del contraddittorio, in ciascun processo, già innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale: a quelli introdotti dalla società, infatti, formalmente non hanno partecipato i soci mentre la società non ha preso parte ai processi afferenti i ricorso dei soci; nessuno di questi, inoltre, è stato parte nel processo di ognuno degli altri soci.

D. Siffatta sanzione processuale, però, deve ritenersi inapplicabile al caso (come a tutti quelli con identiche caratteristiche) in coerenza con il “fondamentale” (e pregnante) principio (con cui quello afferente il litisconsorzio necessario va necessariamente correlato ed alla luce del quale lo stesso deve essere letto ed inteso) – affermato dalle stesse sezioni unite nella sentenza n. 26373 del 3 novembre 2008 (ribadito da Cass. 3: 7 luglio 2009 n. 15895 e 19 agosto 2009 n. 18410) in forza (1) dell'”art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali” (il quale “riconosce ad ogni persona il diritto ad un equo processo” laddove “stabilisce … che ogni persona ha diritto ad un equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile …”) e (2) dell'”art. 111 Cost., come novellato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 2″ il quale pure riconosce “il diritto alla ragionevole durata del processo” -, principio secondo cui “il processo non può essere equo, se non viene definito in un termine ragionevole”.

Per tale decisione ” il rispetto del fondamentale diritto ad una durata ragionevole del processo impone, in concreto, al giudice” (quindi anche a questa Corte) “di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di energie processuali e formalità da ritenere superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo ed in particolare dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizione di parità (art. 111 Cost., comma 2, novellato), dei soggetti, nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti”.

E. Nella concreta complessiva fattispecie – caratterizzata (giusta quanto esposto, nei rispettivi atti, dai ricorrenti e nelle decisioni impugnate), dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto sia dell’atto impositivo notificato alle altre parti che delle difese processuali svolte dalle stesse nonchè dalla identità oggettiva (quanto a causa petendi, a parte la ovvia diversità del petitum, individualmente rilevante, dato dalla richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto di imposizione fiscale proprio di ciascun contribuente) dei ricorsi avverso il sostanzialmente “unitario” (come ritenuto dalle sezioni unite) avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci, quindi identità di difese – la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità di tutti i processi in conseguenza unicamente dell’inosservanza, da parte di detti giudici del merito, del loro “obbligo” (quale affermato dalle sezioni unite nella decisione n. 14815) di disporre la riunione (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29 applicabile anche al giudice di appello in forza del generale rinvio operato dall’art. 61 stesso D.P.R.) dei processi relativi alla medesima annualità d’imposta pendenti innanzi ad essi, per aver ciascuno di tale processo – pur se separatamente considerato dall’altro – ad oggetto l’esame di una fattispecie connotata da vincolo litisconsortile necessario “originario” (secondo la definizione delle sezioni unite), non può essere pronunciata perchè una siffatta declaratoria, come evidente, porta unicamente alla celebrazione (allo stato puramente formale) di un “simultaneus processus” ma, nella sostanza, determina un effettivo “inutile dispendio di energie processuali” per conseguire l’osservanza (tenuto conto dei concreti identici sviluppi ed esiti processuali innanzi evidenziati) di “formalità” realmente “superflue” perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare nessuno dei principi, dei diritti e degli effetti ” rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c.”; “effettive garanzie di difesa (art 24 Cost.)”; “diritto alla partecipazione al processo, in condizione di parità (art. 111 Cost., comma 2, novellato), dei soggetti, nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti”; evitare possibili “conflitti di giudicato” che sottostanno ad entrambe le pronunce su richiamate delle sezioni unite.

F. In coordinata applicazione degli esposti principi giuridici, quindi, in presenza della complessiva fattispecie innanzi specificata (che connota i procedimenti conclusisi con le sentenze impugnate) non va dichiarata la nullità dei pregressi gradi di giudizio (nè, di conseguenza, rimessa la causa al giudice di primo grado), perchè tale provvedimento conseguirebbe unicamente l’effetto di ritardare la decisione della controversia, ma (come già operato anche da Cass., trib.: 10 febbraio 2010 n. 2907; 18 febbraio 2010 n. 3830; 29 ottobre 2010 n. 22122) si deve soltanto “ricomporre l’unicità della causa” (cfr. sentenza n. 14815/08 delle SS. UU.) innanzi a questo giudice di legittimità mediante l’anticipato provvedimento di riunione delle cause onde attuare, anche nella forma, quel litisconsorzio necessario tra le parti che è stato negletto dai precedenti giudici non quanto al merito della controversia (attesa le sostanzialmente unitarietà delle decisioni adottate) ma solamente sul piano della non operata (benchè “obbligatoria”) riunione dei processi.

p.2.3. Riunione di tutti i ricorsi.

Intuibili ragioni di oggettiva connessione nonchè di economia processuale, infine, impongono (art. 274 c.p.c.) la riunione del ricorso n. 25288/08 (con i riuniti, relativi all’anno 1995) e di quello iscritto al n. 4667/08 (della società partecipata, concernente gli anni d’imposta 1993 e 1995) al ricorso n. 4664/08 (anche questo dei soci, afferente, però, l’anno 1993).

p.3. Le sentenze impugnate.

p.3.1. La sentenza n. 144/47/06 depositata il 19 dicembre 2006.

Con questa decisione (relativa all’ILOR per l’anno 1995), pronunciata nei confronti dei soci C.F., C.M. e C. M., la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio esponendo che essa stessa ha recepito (con la pronuncia indicata al 3.2. che segue) il gravame del medesimo Ufficio avverso la sentenza n. 149/19/02 di primo grado, pronunciata nei confronti della sas COLOMBO Alberto (della quale i predetti erano soci) ed alla quale si era uniformata anche quella oggetto dell’impugnazione al suo esame.

p.3.2. La sentenza n. 145/47/06 depositata il 19 dicembre 2006.

La Commissione Tributaria Regionale, “in riforma dell’impugnata sentenza”, ha accolto “l’appello dell’Agenzia” (“confermando integralmente gli atti impositivi”) per le ragioni che seguono:

– “nulla può desumersi dallo stralcio di sentenza che la C. ha prodotto” essendo (a) “chiara la motivazione dell’assoluzione” (siccome “basata sul principio che la responsabilità penale è personale e pertanto, per le forniture di cui è causa, che si pretendono avvenute, per la loro parte più rilevante, in epoca in cui … C.E. non era ancora la responsabile della società; mentre per quelle da lei comprese nella dichiarazione dei redditi firmata, è più che plausibile che essa sia stata tratta in inganno circa la regolarità delle fatture inesistenti”) e (b) “altrettanto evidente che anche il giudice penale si è convinto della falsità delle fatture emesse dalla società del S. alla Società Colombo (cosi testualmente recita la sentenza); mentre l’assoluzione è motivata anche dal fatto che non era provata la conoscenza da parte della C.E. di quella falsità, nè che ella ne fosse a conoscenza”: “la produzione di quello stralcio di sentenza (ed è significativo … che non sia stato prodotto il testo completo della decisione)”, quindi, “non fa che rinforzare la bontà dell’operato della G. di F. e delle conclusioni, cui la stessa è pervenuta”, tenuto conto che “il punto fondamentale sul quale si basa la difesa della C.” (“trattarsi di un caso di interposizione della Euroutensili per forniture eseguite da altre ditte”) “è espressamente smentita” 1) “da quella dichiarazione del S., secondo cui le forniture, le cui bolle erano da lui medesimo sottoscritte, erano tutte certamente riferibili a forniture inesistenti” e (2) “dalla circostanza, accertata dalla G. di F. e non smentita dalla parte, che le bolle riferentesi alle fatture alla C. risultavano sottoscritte proprio dal S.” “il quale S., per sua stessa ammissione, non aveva la possibilità materiale di eseguire forniture, per mancanza di strutture e personale e per non avere la disponibilità, per non averla mai acquistata, della merce che fatturava”: “il Collegio si rende conto che si tratta di dichiarazioni di un individuo poco attendibile (e che non sono con precisione riferite alle fatture contestate), ma che interesse aveva il S., a formulare quella specifica dichiarazione della falsità delle forniture con la sua firma sulla bolla (che certo non sminuiva la propria responsabilità)?”;

– sulla “questione, davvero singolare, delle due fatture Euroutensili emesse, con bolle emesse non dalla Euroutensili stessa, ma dalla Ditta Grippi Anna & C. snc” “la quale … in un primo tempo risponde al questionario, affermando di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la EUROUTENSILI e nemmeno con la C., di non averli mai sentiti nominare e che si tratta di merce da lei non trattata, occupandosi la sua ditta di forniture artigianali (come da sua carta intestata, dove si legge “Lavorazione artigiana di lattoneria e commercio accessori”” e “in secondo tempo invia una rettifica alla G. di F., dichiarando di aver intrattenuto rapporti economici con uno dei soggetti, la Euroutensili, allegando le fatture (peraltro non agli atti) emesse nei confronti della stessa Euroutensili, e le bolle che risultano intestate originariamente alla C. e poi corrette indicando come destinatario la Euroutensili”, fornendo “l’incredibile … giustificazione” secondo cui “… è incorsa in errore in quanto la fornitura era stata richiesta dalla Colombo Alberto sas di Colombo Erminia Nicoletta & C. con sede in (OMISSIS), presso la quale è stata consegnata la merce a cura del dipendente …La circostanza è confermata dall’annotazione della variazione sulla bolla… “):

(a) “… si vuoi sostenere che la Grippi riceve un ordine dalla C. per merce che non rientra nella sua attività normale;

prepara la bolla con il nome di chi ha fatto l’ordine, poi la corregge inserendo come destinatario la Euroutensili; però consegna la merce alla C.; alla fine peraltro fattura alla Euroutensili (quindi non a chi ha fatto l’ordine e dove ha effettuato la consegna); la Euroutensili fattura poi alla C.”; “tutto il marchingegno per dimostrare che, in questo caso, la merce è stata effettivamente consegnata (anche se non dalla Euroutensili, che non si capisce in che modo entri nella vicenda, perchè, a detta della Grippi, la fornitura era stata richiesta direttamente dalla C., tanto è vero che originariamente la bolla era stata intestata alla C., alla quale si dichiara che la merce è stata consegnata)”;

(b) “a voler prescindere dal fatto che è difficile credere che una vicenda cosi fuori dal normale, per più di un aspetto, possa essere stata in un primo tempo completamente ignorata dalla titolare della Grippi, saremmo di fronte, cosi si vuoi far credere, non ad un caso tipico di quelli che la difesa della C. vuol far valere per avvalorare il suo assunto – e cioè ad un caso di interposizione di una ditta che non vuoi comparire – ma ad una fattispecie del tutto diversa, di una fornitura ricevuta da una ditta nota, la quale però, per motivi che non si comprendono, dopo aver ricevuto l’ordine e aver consegnato la merce a chi l’ordine ha effettuato, fattura ad altra ditta, la Euroutensili”;

(c) “il Collegio ritiene pertanto di non poter accettare spiegazioni cosi poco convincenti (che non risultano chiarite dal verbale di interrogatorio agli atti) e che, quindi anche per tale fattispecie, vada confermato l’operato della G. di F.”;

– “non può da ultimo dimenticarsi la dichiarazione della sig.ra C. di ritenere fondati i rilievi della G. di F.”: poichè “su tale dichiarazione, messa nero su bianco dai verbalizzanti, e confermata dalla sottoscrizione in calce al verbale poche righe dopo, nessuna delle parti fa alcun cenno e nemmeno se ne fa alcun riferimento nella decisione impugnata” il “Collegio peraltro ritiene che della stessa si debba tener conto, in relazione però a tutte le altre circostanze di fatto sopra evidenziate, di ben maggiore rilievo” (anche se “non è certo su tale sola dichiarazione, che, si concede, potrebbe essere sfuggita alla … C., che il Collegio fonda la sua decisione”).

p.3.3. La sentenza n. 64/14/07 depositata il 20 luglio 2007.

In questa decisione (relativa all’ILOR per l’anno 1995), pronunciata nei confronti dei tre soci, “la Commissione Tributaria Regionale” scrive:

“ritiene di doversi uniformare nella determinazione del reddito alle decisioni emesse in grado di appello … nei confronti delle società partecipate e precisamente … alla sentenza n. 145/47/06 per quanto riguarda la partecipazione dei contribuenti alla società Colombo Alberto sas”.

p.4.1 ricorsi dei contribuenti.

p.4.1. Il ricorso (RG 4664/08) dei tre soci avverso la sentenza n. 144/47/06.

I C. e la CO. censurano la decisione con due motivi che (con i debiti adattamenti grammaticali) riproducono le stesse argomentazioni svolte e si concludono con i medesimi quesiti ex art. 366 bis c.p.c. formulati dalla società partecipata nel proprio ricorso, quali esposti al 4.2. che segue.

p.4.2. Il ricorso (RG n. 4667/08) della società avverso la sentenza n. 145/47/06.

La s.a.s. COLOMBO impugna tale decisione con due motivi:

– con il primo, la ricorrente denunzia (in base all'”art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″) “falsa applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40” per “affermata ricorrenza dei presupposti legittimanti l’emissione di avviso di accertamento”, per “difetto di elementi di prova” e per “difetto di presunzioni gravi precise e concordanti” e conclude la doglianza chiedendo (“quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.”) a questa Corte di pronunciarsi (“si pronunci”):

(a) “in merito alla legittimità, o meno, degli avvisi di accertamento impugnati e, in particolare, alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 39, lett. d), in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, con riferimento alla incompletezza, falsità o inesattezza e veridicità delle registrazioni contabili, sulla scorta delle risultanze probatorie in atti e, in particolare, delle fatture, degli altri atti e dei documenti relativi a Colombo s.a.s. e, conseguentemente, ai soci ricorrenti, nonchè dei dati e delle notizie raccolti dall’Ufficio” e:

(b) “in ordine alla sussistenza o meno di presunzioni gravi, precise e concordanti che possano condurre a ritenere legittimi gli avvisi di accertamento impugnati come confermati dalle decisioni della Commissione Regionale di Milano”;

– con l’altro motivo, la società denunzia (“art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”) “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto controverso, decisivo per il giudizio” “bolla emessa da Grippi Anna & C. s.n.c.”: “illogicità” ed “insufficiente motivazione sul punto” nonchè “omessa motivazione … in ordine agli argomenti difensivi addotti da essa ricorrente”), indicando per tale censura (“ex art. 366 bis c.p.c., comma 1”) “il fatto controverso, in relazione al quale la Commissione Tributaria Regionale ha del tutto omesso di motivare ovvero ha motivato in termini contraddittori e comunque insufficienti, è costituito dalla effettività delle forniture descritte nelle fatture in contestazione, come è stato dimostrato in relazione al concreto utilizzo, da parte di COLOMBO ALBERTO S.A.S., dei materiali oggetto di fornitura, come emerge dalle risultanze della contabilità regolarmente tenuta nonchè dalla prova documentale fornita in ordine all’avvenuto pagamento delle forniture stesse”.

p.4.3.1 tre ricorsi (RG 25288/08, 25412/08 e 25415/08) dei soci avverso la sentenza n. 64/14/07.

Con tali ricorsi i C. e la CO. censurano la decisione con due motivi “falsa applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39” (per “affermata ricorrenza dei presupposti legittimanti l’emissione di avviso di accertamento”, per “difetto di elementi di prova” e per “difetto di presunzioni gravi precise e concordanti”); “omessa motivazione … in relazione agli argomenti difensivi addotti da essi soci” e chiedono (“quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.”) a questa Corte di pronunciarsi:

– “in merito alla legittimità degli avvisi di accertamento impugnati e, in particolare, alla ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 39 e 39, lett. c) e d) con riferimento alla incompletezza, falsità o inesattezza e veridicità delle registrazioni contabili, sulla scorta delle risultanze probatorie richiamate e, specificamente, delle fatture e degli altri atti e documenti relativi a Colombo s.a.s. e, conseguen-temente, dei soci, nonchè dei dati e delle notizie raccolti dall’Ufficio”;

– “in ordine alla sussistenza, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 di presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da conferire legittimità agli avvisi di accertamento impugnati, confermati dalla sentenza n. 145/47/06 della Commissione Regionale di Milano …, cui la sentenza oggetto della presente impugnazione si è uniformata, richiamandola per relationem”;

– “in ordine alla legittimità … della motivazione per relationem …, con il mero richiamo alle decisioni di merito emesse nei confronti della società partecipata e, quindi, l’omessa considerazione delle specifiche ragioni di censura addotte” da essi ricorrenti.

p.5. Le ragioni della decisione. Tutti i ricorsi sono infondati.

A. Preliminarmente va evidenziato che, avendo gli stessi ad oggetto l’impugnazione di sentenze depositate il 19 dicembre 2006 ed il 20 luglio 2007 quindi prima del 4 luglio 2009, giorno di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 che, con la lett. d) del suo comma 1, la ha espressamente “abrogata” a tutti i ricorsi si applica la complessiva disposizione dettata dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 a far data dal 2 marzo 2006) il quale dispone(va):

(1) che “nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo” del detto ricorso “si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto” mentre (2) “nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

A.1. Per la prima parte della norma (“casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4”), “affinchè il quesito di diritto” dalla stessa previsto “… abbia i requisiti idonei ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario che siano enunciati gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, richiamando le relative argomentazioni, e sia prospettata la diversa regula iuris da applicare alla fattispecie, di cui si chiede l’enunciazione a questa Corte” (Cass., un., 2 dicembre 2008 n. 2 8 547, che richiama “Cass. S.U. 14.2.2008, n. 3519”) : un “motivo” di ricorso per cassazione, quindi, è “inammissibile” ogni volta che l’afferente ” quesito di diritto … si esaurisce in una enunciazione di carattere generale ed astratto che, in quanto priva di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie, non consente di dare alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente”;

“Il quesito”, pertanto (Cass., un., 11 marzo 2008 n. 6420), non può “essere desunto o integrato dal motivo” essendo (Cass., un., 5 febbraio 2008 n. 2658) “la norma … finalizzata a porre questo giudice della legittimità in condizione di comprendere, in base alla sola sua lettura, l’errore di diritto asseritamele compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris”.

Parimenti “inammissibile (vedi Cass. ord. n. 19769/2008)” per la disposizione in esame è (Cass., un., 24 marzo 2009 n. 7032) “Il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere a questa S.C. puramente e semplicemente di accertare …se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge”.

In definitiva (Cass., un., 24 dicembre 2009 n. 27368) “ciascun motivo di ricorso” deve “consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione ad opera di questa Corte … possa condurre ad una decisione di segno inverso”: “ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica”.

A.2. Per la seconda parte del medesimo art. 366 bis c.p.c., poi ed infine (Cass., un., 30 luglio 2008 n. 20603 e 1 ottobre 2007 n. 20603), ogni “censura” fondata su di un “caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5” deve contenere “un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603)”.

B. Ancora in via preliminare, poi, va rilevato che le controversie vertono esclusivamente sull’accertamento dell’esistenza delle operazioni economiche (forniture ricevute dalla società) indicate nelle fatture contestate dall’Ufficio e, quindi, sulla deducibilità (ai fini della determinazione del reddito di impresa da assoggettare a tassazione) dei costi riportati nelle stesse.

Sulla questione va, in limine, ricordato e ribadito (Cass., trib., 25 febbraio 2010 n. 4554 e 18 giugno 2008 n. 16423, tra le tante):

(1) che “costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, nell’accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973, e del D.P.R. n. 598 del 1973, che del cit. T.U.I.R. del 1986, incombe al contribuente (… ex multis, Cass. n. 11514 del2001, n. 11240 del2002, n. 4345 del 2003)”;

(2) che “nei poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell’esercizio dell’impresa, con negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresà (così Cass. n. 11240 del 2002 e n. 12813 del 2000)”: “l’onere della prova dell’inerenza dei costi gravante sul contribuente, pertanto, in presenza di argomentata contestazione, ha ad oggetto anche la congruità di quei costi”.

C. Logica impone, inoltre, di scrutinare per prima la questione (posta nelle pagine finali dei ricorsi) attinente al riparto dell'”onere della prova” in ipotesi di contestazione, da parte dell’amministrazione finanziaria, della veridicità di una operazione per la quale sia stata emessa fattura.

Secondo l'”indirizzo ormai consolidato” di questa sezione (cfr.

sentenza n. 3419 del 12 febbraio 2010, che richiama “Cass. 2847/08” e “Cass. n. 15395/08”, cui adde: Cass., trib., 31 marzo 2011 nn. 7233, 7234-7236, ex multis), invero, “in tema di Imposta sul Valore Aggiunto”, “qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti”.

Nell'”ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti”, poi (Cass., trib., 10 dicembre 2010 n. 24965 e 18 giugno 2008 n. 16492, da cui gli excerpta, nonchè 30 gennaio 2007 n. 1950 e 17 dicembre 2008 n. 29467) “il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata in rivalsa al soggetto, diverso dal cedente/prestatore, che ha, tuttavia, emesso la fattura, non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell’avvenuta corresponsione di imposta ivi formalmente indicata, ma richiede altresì, a dimostrazione dell’effettiva inerenza dell’operazione all’attività istituzionale dell’impresa, che il committente/cessionario, il quale invochi la detrazione, fornisca, sul proprio stato soggettivo in ordine all’altruità della fatturazione, riscontri precisi, non esaurientisi nella prova” (a) “dell’avvenuta consegna della merce” e (b) “del pagamento della stessa nonchè dell’IVA riportata sulla fattura emessa dal terzo”, ” trattandosi di circostanze non decisive, rispetto al thema probandum, in rapporto alle peculiarità del meccanismo dell’IVA e dei relativi, possibili, abusi (Cass. 1950/07)”.

La disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (secondo cui “è detrattile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa …”), “in considerazione del particolare meccanismo che presiede al funzionamento dell’IVA” (per il quale un'”…infrazione fiscale si configura … per il solo fatto oggettivo che il contribuente, con il proprio comportamento, doloso o colposo che sia, abbia determinato il rischio per l’Amministrazione di non conseguire il pagamento dell’imposta effettivamente dovuta o l’abbia esposta a indebite detrazioni”), infatti, “va letta in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 17 e 20 della sesta direttiva del Consiglio CEE n. 77/388 e del principio affermato dalla Corte di Giustizia CEE con sentenza 13 dicembre 1989 (e, 342/87) nel senso che il diritto alla detrazione non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell’avvenuta corresponsione di imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, che l’imposta sia effettivamente dovuta e, cioè, corrispondente ad operazione effettivamente soggetta all’IVA” (Cass., trib.: 16 luglio 2003 n. 11110; 5 giugno 2003 n. 8959; 2 settembre 2002 n. 12756; 26 ottobre 2001 n. 13222; 27 giugno 2001 n. 8786).

La divaricazione tra il soggetto che ha emesso la fattura e quello ha ceduto la merce o prestato il servizio, quindi, fa venir meno il requisito della detraibilità dell’imposta per carenza dell’inerenza all’impresa” – che è onere del contribuente provare: cfr., Cass. nn. 13205 del 2003, 11109 del 2003 e 15228 del 2001, cit. – dell’operazione fatturata, ovverosia della ricorrenza dell’imprescindibile “nesso funzionale” che deve legare “il costo alla vita dell’impresa”, cioè quel “rapporto tra un costo e lo svolgimento della specifica attività, che costituisce la ragion d’essere stessa dell’impresa” : “l’ipotesi di inesistenza soggettiva – nella quale, pur essendo” (come s i deduce anche in questa controversia) “i beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa cessionaria, risulti che l’emittente della fattura è soggetto diverso dal cedente/prestatore – l’obbligo di corrispondere l’importo corrispondente all’imposta sull’operazione soggettivamente inesistente deriva dal precetto normativo di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, mentre risulta evasa V imposta dovuta, in base al fisiologico funzionamento del meccanismo IVA, per l’operazione effettivamente realizzata (in tal senso: v. Cass. 6378/06)”, con la conseguenza che “il costo dell’IVA versata sulla fattura relativa ad operazione soggettivamente inesistente si appalesa quale costo non necessariamente inerente”.

p.5.1. Del primo motivo: “falsa applicazione di norme di diritto”.

La “falsa applicazione della norma di cui” (2) “al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40” (ricorso RG 4 664/08, dei soci, e ricorso RG 4667/08, della società) o (2) “al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39” (ricorsi RG 25288/08, 25412/08 e 25415/08, dei soci) – per “affermata ricorrenza dei presupposti legittimanti l’emissione di avviso di accertamento”, per “difetto di elementi di prova” e per “difetto di presunzioni gravi precise e concordanti”) – denunziata dai ricorrenti è insussistente.

A. La doglianza, invero, va univocamente ricondotta al vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Siffatto vizio, come noto (Cass.: 3, 17 luglio 2009 n. 16739; 3, 13 maggio 2009 n. 11097; 3, 5 giugno 2007 n. 13066; trib., 10 febbraio 2006 n. 2935; trib., 20 gennaio 2006 n. 1127; trib., 9 novembre 2005 n. 21767; trib., 1, 11 agosto 2004 n. 15499), consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa Corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65) mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Lo stesso vizio, poi, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 deve essere, a pena d’inammissibilità (Cass., 2, 12 febbraio 2004 n. 2707; id., 2, 26 gennaio 2004 n. 1317), dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

B. L’applicazione al caso di tali principi evidenzia l’infondatezza della censura atteso che la stessa, come agevolmente desumibile anche dal quesito ex art. 366 bis c.p.c. formulato dai ricorrenti:

(1) non indica nè l’affermazione giuridica (anche implicita nella, e/o sottesa alla, decisione assunta) del giudice di appello, valutata erronea, in ordine alle due (od anche ad una delle) disposizioni normative invocate, nè l’esegesi delle stesse ritenuta corretta specificamente, avendo la doglianza ad oggetto la “legittimità, o meno, degli avvisi di accertamento impugnati”, “in particolare” la “ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 39, lett. d), in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 4”, quindi unicamente un accertamento di fatto involgente il contenuto degli “avvisi” detti , nè, ancora, l’indicazione dei “presupposti” normativi illegittimamente ritenuti od esclusi dalla Commissione Tributaria Regionale, e, soprattutto, (2) si risolve unicamente nella contestazione della valutazione delle risultanze di causa (cui inerisce, naturalmente, anche quella circa la ricorrenza di “presunzioni gravi, precise e concordanti” legittimanti l’adozione del provvedimento impositivo) operata da quel giudice, come reso evidente dal riferimento (“sulla scorta delle”) alle “risultanze probatorie in atti” (“fatture, … altri atti e … documenti relativi a Colombo s.a.s.”) ed a “dati e … notizie raccolti dall’Ufficio”, quindi ad elementi fattuali (come anche “incompletezza, falsità o inesattezza e veridicità delle registrazioni contabili” ) concreti (anche se non specificati) , l’accertamento della sussistenza (oltre che della valenza) dei quali è, come noto, istituzionalmente commesso solo al giudice del merito, la valutazione finale del quale – come parimenti noto – può essere sindacata innanzi a questo giudice di legittimità unicamente se affetta da uno dei vizi motivazionali previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

p.5.2. Del secondo motivo:

“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”. L’esame del motivo – per il quale i ricorrenti, ai sensi dell’art. 366 bis cit., specificano (ricorsi RG 4664/08 e 4667/08) che “il fatto controverso, in relazione al quale la Commissione Tributaria Regionale ha del tutto omesso di motivare ovvero ha motivato in termini contraddittori e comunque insufficienti, è costituito dalla effettività delle forniture descritte nelle fatture in contestazione, come è stato dimostrato in relazione al concreto utilizzo, da parte di COLOMBO ALBERTO S.A.S., dei materiali oggetto di fornitura, come emerge dalle risultanze della contabilità regolarmente tenuta nonchè dalla prova documentale fornita in ordine all’avvenuto pagamento delle forniture stesse” – impone di ricordare che:

– il vizio di omessa o di insufficiente motivazione (denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) sussiste soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata (Cass., lav., 12 agosto 2004 n. 15693; id., lav., 9 agosto 2004 n. 15355);

– questi vizi motivazionali non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte perchè spetta solo a detto giudice (2) individuare le fonti del proprio convincimento, (2) valutare le prove, (3) controllarne l’attendibilità e la concludenza, (4) scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, (5) dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi (non ricorrenti nella specie) tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale;

– il ricorrente che nel giudizio di legittimità deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere (Cass.: un., 5 giugno 2008 n. 14824; 3, 29 marzo 2007 n. 7767; 3, 28 giugno 2006 n. 14973), in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio deciderteli venga a trovarsi priva di base (Cass.: 3, 22 febbraio 2010 n. 4205;

2, 17 febbraio 2004 n. 3004).

Da tali univoci principi discende l’insussistenza di tutte le complessive violazioni denunziate dai contribuenti atteso che le censure (eminentemente fattuali) rivolte alla sentenza impugnata con il motivo in esame si risolvono:

– nell’esposizione di opinioni (“dubbio in ordine ad una singola operazione”) delle parti (intuitivamente interessate) contrarie alla valenza probatoria attribuita dal giudice del merito (cui, come detto, è istituzionalmente commesso l’afferente compito) a determinati fatti (le dichiarazioni del S., la prima delle quali solo “il 10% del fatturato … corrispondeva ad attività effettivamente svolta” non contraddice affatto la successiva l'”intera attività di EUROUTENSILI … era fittizia”, e la “firma” dello stesso, all’epoca “già ottantenne”, “riportata nella bolla di accompagnamento” quale “conducente”, cioè nella qualità di soggetto tenuto, per legge, ad effettuare “personalmente” il “trasporto della mercè”), costituenti elementi logicamente sufficienti a costituire “attendibile riscontro indiziario sulla inesistenza delle operazioni fatturate” ed a far sorgere, quindi (giusta il principio di diritto richiamato nell’incipit di questo p.5), l'”onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti”;

– nella mera allegazione di circostanze (“obiettivamente acquisito agli atti … il fatto che EUR0UTENSLI … disponesse di materiale ferroso in deposito”) – delle quali non vi è traccia nella decisione del giudice di appello – prive di concreta valenza perchè del tutto indeterminate, essendo state enunciate senza osservare il disposto dell’art. 366 c.p.c. (“esposizione sommaria dei fatti della causa” e indicazione dei “motivi”, anche di fatto, “per i quali si chiede la cassazione”), atteso che nel ricorso non sono stati riportati (come la norma processuale testè richiamata impone in quanto necessario per poter valutare la rilevanza, ai fini di una diversa decisione della controversia, della deduzione) nè le precise circostanze storiche deponenti per la affermata disponibilità “di materiale ferroso in deposito”, nè il testo delle (ignote) “dichiarazioni” di ” L.P. e G.” e di ” L. e Cl.” (questi ultimi “persone informate dei fatti”) ovvero della rettifica (“è stata rettificata”) della “dichiarazione” relative alle “bolle emesse da Grippi Anna & C. s.n.c”, dai quali il giudice del merito avrebbe dovuto (o, eventualmente, quello di rinvio potrebbe) dedurre la veridicità (soggettiva) dell’operazione economica indicata nella fattura contestata;

– ancora ed infine, nella esposizione di fatti (anche questi carenti di autosufficienza, essendosi i ricorrenti limitati ad affermare di aver la società “documentato”, senza però indicare, in rispetto dell’art. 366 cit., la natura delle prove afferenti, i tempi ed i modi della loro acquisizione processuale ed il contenuto delle stesse) del tutto irrilevanti (giusta i principi giuridici innanzi richiamati), quali l'”utilizzo” della merce (carente anche questo della indicazione degli elementi che lo avrebbero “documentato”) e il preteso “integrale pagamento” (il sospetto sulle cui modalità, avanzato dal giudice del merito, come la negativa considerazione dello stesso sulla “credibilità commerciale” della fornitrice sono vanamente attaccate dalla ricorrente perchè le stesse si rivelano considerazioni soltanto rafforzative, e non decisive, del già raggiunto (ed esposto) convincimento in ordine alla natura soggettivamente fittizia dell’operazione economica con la s.a.s.

EUROUTENSILI, (convincimento) fondato dalla Commissione Tributaria Regionale (in sintesi), soprattutto ed essenzialmente, sulla totale mancanza, nella società cedente, di “strutture tecniche, commerciali ed amministrative necessaria per porre in essere le attività oggetto della fatturazione”.

p.5.3. Della “omessa considerazione delle specifiche ragioni di censura addotte dai soci.

Nel “quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.” da ciascuno formulato nei ricorsi iscritti ai nn. 25288/08, 25412/08 e 25415/08, i tre soci denunziano, infine, un (ulteriore) vizio – peraltro (solo) motivazionale essendo stato formulato specificamente “a termini dell’art. 360 c.p.c., n. 5” – “in ordine alla legittimità … della motivazione per relationem …, con il mero richiamo alle decisioni di merito emesse nei confronti della società partecipata e, quindi, l’omessa considerazione delle specifiche ragioni di censura da essi addotte”.

La complessiva censura è inammissibile perchè, essendo racchiusa solo nella riprodotta proposizione, risulta del tutto carente sia quanto alla necessaria “esposizione sommaria dei fatti della causa” (non essendo state indicate quali siano le “specifiche ragioni di censura” non esaminate) che dei “motivi per i quali si chiede la cassazione”, ovverosia delle ragioni (giuridiche o di fatto) a conforto della (implicitamente) propugnata illegittimità della sentenza impugnata causa la pretesa “motivazione per relationem” (“mero richiamo alle decisioni di merito emesse nei confronti della società partecipata”), (“esposizione” e “motivi”) richiesti dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4 a pena, appunto, di inammissibilità della doglianza.

p.6. Delle spese processuali.

Le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dei ricorrenti in considerazione della loro totale soccombenza; le stesse sono state liquidate nella misura indicata in dispositivo in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto del valore delle controversie nonchè dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa in ciascuna.

P.Q.M.

La Corte riunisce al ricorso iscritto al n. 4664/08 di RG i ricorsi iscritti ai nn. 4667/08, 25288/08, 25412/08 e 25415/07 di RG e li rigetta; condanna i ricorrenti a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, che liquida in: (a) Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in solido tra i ricorrenti del processo iscritto al n. 4664/08 di RG; (b) Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico della società (processo iscritto al n. 4667/08 di RG); (c) Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuno dei ricorrenti dei processi iscritti ai n. 25288/08, 25412/08 e 25415/07 di RG, per tutti oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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