Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25501 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29303/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4326/2016 della CONIMISSIONI, TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata l’11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra contabili accertati in capo ad una società a ristretta base azionaria, deducendo il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, avevano deciso l’odierna controversia nei confronti del sodo, in riferimento ai maggiori utili accertati in capo alla società, nella supposizione dell’esistenza di un giudicato d’annullamento dell’avviso d’accertamento nei confronti della società, laddove l’accertamento nei confronti di tale società era ancora pendente, in quanto oggetto d’impugnazione in cassazione.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.

Il motivo è fondato, in quanto, la CTR, da una parte, ha deciso la controversia per cui è causa nella supposizione dell’esistenza di un giudicato, con ciò invertendo l’onere della prova a danno dell’ufficio che ha ritenuto che non avesse provato la pendenza del relativo giudizio in cassazione, e ritenendo che la sentenza di annullamento dell’accertamento nei confronti della società fosse effettivamente passato in giudicato, laddove, invece, all’epoca della pronuncia d’appello, il giudizio era pendente in cassazione (R.G. 9373/16) e successivamente deciso con ordinanza 9026/17 del 9 febbraio 2017 (depositata il 6 aprile 2017), con la quale questa Corte ha deciso di cassare con rinvio al giudice d’appello per riesame della controversia.

Pertanto, se pure, in tesi generale, sussiste la pregiudizialità tra giudizio a carico della società e quello a carico del socio (Cass. ord. n. 5581/15), nella presente vicenda viene invocato un giudicato esterno nella specie, insussistente.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinchè, alla luce dei superiori rilievi, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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