Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25501 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12476-2013 proposto da:

Z.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GREZ

& ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO CONTI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., F.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SALARIA 162, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MEINERI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI ORTIS

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 471/2012 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il

29/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato SEBASTIANO MASCHERIN per delega;

udito l’Avvocato GIOVANNI ORTIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2009, F.G. e C.R. convennero in giudizio Z.A. per vedere accertare nei suoi confronti la sussistenza del diritto di prelazione agraria a loro favore di due fondi acquistati dal convenuto e conseguentemente per vedere pronunciare nei suoi confronti sentenza di accoglimento dell’esercizio dell’azione di riscatto sui fondi medesimi. Si costituì il convenuto contestando l’esercizio del diritto di prelazione in capo agli attori sia per la mancanza di contiguità dei fondi per la presenza di una strada sul confine e sia perchè dall’esame degli strumenti urbanistici del Comune di Martignacco, ed in particolare dal Piano Strutturale risalente al 2001, sarebbe emersa l’esistenza, in itinere, di una modificazione della destinazione urbanistica del fondo oggetto dell’azione di riscatto.

Il Tribunale di Udine con la sentenza numero 471/2012 accolse la domanda attorea accertando la sussistenza della contiguità in quanto la strada indicata dal convenuto era in realtà una servitù di transito e conseguentemente non qualificabile come strada pubblica nè di pubblico transito idonee, le ultime, ad interrompere la contiguità dei fondi. Dichiarò anche che il fondo oggetto dell’azione di riscatto aveva destinazione agraria e che il piano strutturale Comunale aveva destinazione agraria e che in ogni caso conteneva disposizioni non vincolanti, non assumendo il valere di norme di piano regolatore generale, ancorchè adottate e non ancora approvate.

2. La Corte d’Appello di Trieste, con ordinanza depositata, e contestualmente comunicata, il 6 marzo 2013, ha ritenuto l’appello proposto dallo Z. inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c..

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Udine, Z.A. propone ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

3.1. Resistono con controricorso F.G. e C.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prelazione agraria di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e L. n. 817 del 1971, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento alla mancanza del requisito della contiguità dei fondi per la presenza di una strada asfaltata. In particolare contesta che benchè l’opera viaria sia giuridicamente una servitù di transito sarebbe del tutto equiparabile ad una strada di pubblico transito posto che sarebbe impossibile spostare il tracciato.

Il motivo è infondato.

In materia di prelazione e riscatto agrari, l’esistenza di una strada lungo il confine fra il fondo oggetto del riscatto e quello di proprietà del coltivatore diretto retraente, potendo mettere in discussione il requisito essenziale della contiguità fisica fra i due fondi, rende indispensabile, da parte del giudice di merito, l’indagine diretta ad accertare se, per natura, dimensioni ed altre eventuali caratteristiche, tale strada rappresenti un ostacolo alla prelazione (Cass. n. 8213/2002). E così è stato nel caso di specie, dove il giudice del merito ha eseguito tale accertamento tramite documentazione fotografica e CTU, ed ha ritenuto sussistere la contiguità tra i fondi oggetto di causa.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme contenute nella L. n. 590 del 1965, art. 8 e L. n. 817 del 1971, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per inesistenza del requisito della destinazione agricola del fondo oggetto di retratto perchè dal 2001 è stato interessato da una variante urbanistica volta a modificarne la destinazione e sottraendolo alla disciplina inerente la prelazione agraria.

Anche tale motivo è infondato.

La questione è stata oggetto di approfondita valutazione del giudice del merito che l’ha ritenuta non fondata. Il ricorrente pur denunciando, apparentemente violazione di legge chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice del merito – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme contenute nella L. n. 590 del 1965, art. 8 e L. n. 817 del 1971, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per inesistenza del requisito della destinazione agricola del fondo oggetto di retratto in quanto gravato da vincolo di rispetto stradale attualmente esistente.

Si duole che l’ordinanza di appello ha errato nella parte in cui ha accertato e dichiarato l’inammissibilità del motivo di gravame relativo al vincolo di rispetto stradale, perchè fondato su una eccezione formulata per la prima volta nel secondo grado di giudizio.

Il motivo è inammissibile.

La questione così come è stata declinata nel motivo in esame risulta essere stata posta per la prima volta in sede di appello e pertanto correttamente il giudice l’ha dichiarata inammissibile. Ed in ogni caso il certificato di destinazione urbanistica è stato oggetto di una approfondito esame da parte del giudice del merito a mezzo della Ctu espletata.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte rigetta il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Udine e avverso l’ordinanza di inammissibilità della Corte di Appello di Trieste, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 12.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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