Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25501 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25501 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al 30979 del ruolo generale dell’anno
2007, proposto
da
MAG MODA di Mola Roberta & C. s.a.s., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato, giusta mandato a margine del ricorso, in
Roma, alla via F. Siacci, n. 4, presso lo studio del proprio
difensore e procuratore avv. Alessandro Voglino;
– ricorrente —

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia
controricorrenteRG n. 30979/07
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Data pubblicazione: 13/11/2013

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.

e nei confronti di
Equitalia Gerit s.p.a. e Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in

persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore
intimate—

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

18 ottobre 2006, n. 271/40/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 8
ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per la ricorrente l’avv. Sabina Maroncelli, per delega dell’avv.
Alessandro Voglino e per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello
Stato Giovanni Palatiello;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso
Fatto

La società contribuente impugnò la cartella di pagamento
indicata in atti, riferita all’anno 1985, denunciandone il difetto di
notifica, la mancanza di motivazione e l’omessa indicazione
dell’autorità alla quale ricorrere.
La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso e la
Commissione tributaria regionale, riformando la sentenza di primo
grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo.
La contribuente propone ricorso per cassazione affidato
a cinque motivi, che illustra con memoria.
Resiste con controricorso la sola Agenzia delle entrate, mentre
le altre parti non spiegano difese.
Diritto

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Angelina-M

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regionale del Lazio, sede di Latina, sezione 40°, depositata in data

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/.- Con

i primi tre motivi di ricorso, da esaminare

congiuntamente, perché afferenti, sotto diversi profili, alla
medesima questione, la società lamenta:
-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione o
falsa applicazione degli articoli 7, 21 e 22 del decreto legislativo

incertezze sull’esatta data di notifica dell’atto impugnato e sulla
stessa esistenza della notificazione di esso, la Commissione
tributaria avrebbe dovuto ordinare l’esibizione degli originali della
notificazione e della sua relata nonché accertare l’inesistenza della
notificazione —primo motivo;
-ex articolo 360, 10 comma, numero 4, c.p.c., la violazione
dell’articolo 112 c.p.c., là dove la sentenza non si è pronunciata
sullo specifico motivo di gravame proposto dalla società in ordine
all’inesistenza ed all’insanabile nullità della notificazione della
cartella di pagamento impugnata —secondo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione o
falsa applicazione degli articoli 148, 149, 156 e 160 c.p.c., degli
articoli 3 e 14 della legge numero 890/82, degli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica numero 603/73 e
dell’articolo 65 del decreto legislativo numero 111/99, ritenendo
che sia inesistente o comunque insanabilmente nulla la
notificazione della cartella di pagamento eseguita in data
imprecisata da un soggetto ignoto e secondo modalità sconosciute o
comunque controverse e che risulti in ogni caso priva della relata di
notificazione —terzo motivo.
1.1.-La complessiva censura proposta è infondata e, prima
ancora, inconferente.

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546 del 1992, sostenendo che, al cospetto di contestazioni, dubbi o

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.

Anzitutto, la circostanza che la stessa società riconosca che la
cartella sia stata ad essa recapitata, sia pure da soggetto ignoto, in
data incerta e senza la relata esclude la configurabilità di un’ipotesi
di inesistenza della notifica; ipotesi che, secondo il granitico
orientamento della Corte, ricorre soltanto quando la notifica sia

presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando
a costui del tutto estranei (vedi, fra molte, Cass. 12 settembre 2012,
n. 15252 e, con riguardo alla notifica a mezzo posta, Cass. 5 agosto
2011,n. 17023).
1.2.-Né a diverse conclusioni si può pervenire con riguardo alla
dedotta mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata
al destinatario della relazione prevista dall’articolo 3 della legge
numero 890 del 1982.
E ciò in quanto la giurisprudenza della Corte è concorde
nell’escludere che tale mancanza comporti l’inesistenza della
notificazione compiuta a mezzo del servizio postale.
È soltanto entro tale perimetro che alcune pronunce reputano che
la mancanza della relata comporti una mera irregolarità, la quale
non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un
adempimento che non è previsto nel suo interesse (v. Cass. n. 12010
del 2006 nonché, più recente, Cass. 19 giugno 2009, n. 14327, la
quale sottolinea che una tale opzione è confermata per implicito dal
penultimo comma dell’art. 26 del d.p.r. 602 del 1973, direttamente
applicabile alla fattispecie, secondo il quale il concessionario è
obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della
cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di
ricevimento), là dove altre sentenze affermano che tale mancanza
comporti la nullità della notifica (v. Cass. n. 2079 del 2008; più
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eseguita in un luogo o con riguardo ad una persona che non

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recente, Cass. 21 aprile 2009, n. 9377, la quale considera che la
relata è prevista come momento fondamentale nell’ambito del
procedimento di notificazione sia dal codice di rito, sia dalla
normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività
dell’ufficiale postale).

(Cass., sez.un., 5 ottobre 2004, n. 19854), se il contribuente mostra
di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto e ha potuto
adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso
contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla
notificazione a sostegno di una domanda di annullamento: ne segue
l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo.
1.4.-E la regola vale anche se l’atto difensivo che integra la
sanatoria abbia avuto il solo scopo di eccepire il vizio di nullità ( v.,
in materia tributaria, Cass. 4 aprile 2008, n. 8777 nonché, conformi,
Cass. 22 aprile 2010, n. 9543; Cass. 7 gennaio 2010, n. 58; Cass.
Cass. 12 maggio 2011, n. 10457).
1.5. -Con la precisazione che, nel caso in esame, non viene in
rilievo la questione della decadenza dal potere impositivo.
1. 6. -Ne consegue la carenza d’interesse alla proposizione
delle eccezioni.
2.-Parimenti infondati sono i due restanti motivi di ricorso,
anch’essi da esaminare congiuntamente, perché logicamente
avvinti, con i quali la società si duole:
-ex articolo 360, 1° comma, numero 4, c.p.c., della violazione
dell’articolo 112 c.p.c.per aver mancato, la sentenza tributaria, di
pronunciarsi sul motivo di gravame proposto in ordine alla carenza
di motivazione della cartella —quarto motivo;

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Angelina-Maria Penino e tens

1.3.-Ciò posto, hanno precisato le sezioni unite della Corte

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-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., della violazione
o falsa applicazione dell’articolo 3 della legge numero 241 del
1990 degli articoli 7 e 17 della legge numero 212 del 2000 e
dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica numero
602 del 1973, per non aver affermato, la commissione tributaria,

non contenga adeguata giustificazione circa la sanzione posta in
esazione, il contenuto del relativo avviso di irrogazione e la sua
notificazione, le modalità seguite nel calcolo del credito ed il
nominativo del responsabile del procedimento —quinto motivo.
2. /.-Anzitutto, va ribadito che, ad integrare gli estremi del vizio
di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa
statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente
omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione
del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata
comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se
manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo
ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa
avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti
incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia
(Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311).
Ipotesi, questa dell’incompatibilità, ravvisabile nel caso in
esame, in cui la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il
ricorso introduttivo, con effetto di assorbimento della questione
concernente il dedotto difetto di motivazione.

2.2.-Ciò posto, va rimarcato che la stessa società riferisce che la
cartella impugnata ha fatto seguito ad un avviso di irrogazione
sanzioni, del quale indica finanche il numero.

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Angelina-Maria P

che è priva di adeguata motivazione la cartella di pagamento che

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Anche la censura che fa leva sul difetto di motivazione va allora
reputata carente d’interesse, in quanto, per consolidato
orientamento della Corte, il difetto di motivazione non può
condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata
impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo,

particolare, dell’avviso ad essa prodromico.
2.3.-Non sussiste, in particolare, ha precisato la Corte,
un’effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente
qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le
ragioni dell’intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il
pregiudizio patito effettivamente (Cass. 31 gennaio 2013, n. 2373;
vedi anche Cass. 25 maggio 2011, n. 11466, secondo cui non è
indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data
di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti
del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento,
essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze
univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti
soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità
della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti).
2.4.-Infine, quanto all’irrilevanza dell’omessa menzione del
responsabile del procedimento, basti il richiamo al consolidato
orientamento della Corte, secondo cui <> (vedi, fra le più recenti, Cass. 15 febbraio
2013, n. 3754; Cass. 21 marzo 2012, n. 4516).
3.-11 ricorso, in definitiva, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza in relazione alla parte
DEPOSITATO 4 CANCELLERK

costituita.

IL

i 3 WJV 2013

per questi motivi
La Corte:

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-respinge il ricorso;
-condanna la società alla rifusione delle spese, liquidate in euro
2500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, 1’8 ottobre 2013.

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costituzionali del destinatario, trova applicazione l’art. 21 octies

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