Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25501 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26917-2014 proposto da:

BOSTECO S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante

p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. LUCIA BIANCHINI, unitamente alla quale è

elett.te dom.to in ROMA, alla VIA CICERONE, n. 44, presso lo studio

dell’Avv. LUCA PARDINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 657/5/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott.ssa ZENO

IMMACOLATA, che ha concluso per l’accoglimento, per quanto di

ragione, del terzo motivo;

udito l’Avv. PIETRO AUNESE, per delega dell’Avv. LUCIA BIANCHINI, per

la parte ricorrente e l’Avv. ANNA COLLABOLLETTA per la parte

controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La BOSTECO S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante p.t., propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Lucca, avverso l’avviso di accertamento notificatole dall’AGENZIA DELLE ENTRATE relativamente ad una ripresa I.V.A. per l’anno 2006, emesso per maggiori operazioni ritenute imponibili, stante l’irregolarità dei relativi documenti doganali di esportazione verso la Norvegia.

2. La C.T.P. di Lucca accolse il ricorso con sentenza n. 154/01/2011, la quale fu impugnata dall’AGENZIA innanzi alla C.T.R. della Toscana; questa, con sentenza n. 657/5/14, depositata il 25.3.2014, in accoglimento dell’appello, riformò la gravata decisione chiarendo – per quanto in questa sede ancora rileva – che, versandosi in fattispecie riconducibile al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. b), la prova dell’uscita delle merci dal territorio comunitario non potesse essere fornita – come invece avvenuto nella specie con attestazioni di origine privata.

3. Avverso tale decisione la BOSTECO S.R.L. UNIPERSONALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente si duole (rispettivamente in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 3, c.p.c.) (a) della nullità della gravata sentenza per motivazione carente o apparente nonchè (b) della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 118 disp. att. c.p.c., per difettare – si opina – “una reale motivazione a sostegno della riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca” (cfr. ricorso, p. 13, penultimo cpv.).

1.1. Il motivo (da complessivamente ricondurre, in entrambe le sezioni di cui si compone, al vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) è infondato giacchè la sentenza impugnata risulta conforme al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in tema di contenzioso tributario – secondo cui la sentenza deve contenere, fra l’altro, la “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto” – contenendo essa il minimo indispensabile necessario a dar conto dell’accoglimento dell’appello attraverso la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa, rendendo possibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. anche, in termini analoghi e relativamente a precedenti giudizi pendenti tra le medesime parti, Cass., Sez. 5, 29.5.2013, nn. 13306 e 13308).

2. Con il secondo ed il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3,), da un lato, dell’omesso esame della documentazione doganale proveniente dal paese di importazione, nonchè dei documenti di trasporto internazionale, l’una e gli altri prodotti da essa BOSTECO ed idonei a dimostrare l’avvenuta esportazione e, dall’altro, della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, lett. a) e b) nonchè del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346, per non avere ritenuto la documentazione prodotta – e di cui si è detto – idonea a dimostrare l’avvenuta esportazione.

3. I motivi – da trattare congiuntamente, stante l’identità delle questioni agli stessi sottese – sono nel loro complesso infondati.

3.1. Il del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. b), nel testo applicabile ratione temporis (sotto il cui ambito di operatività la stessa parte ricorrente riconduce la fattispecie in esame – cfr. ricorso, sub 111.2), sottraeva ad imposizione I.V.A. “le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica Europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica Europea; l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale su un esemplare della fattura”; la norma è stata interpretata da questa Corte nel senso – fatto proprio anche dalla C.T.R. (cfr. motivazione della gravata decisione, p. 3, sub 3) – che l’onere di fornire la prova dell’avvenuta esportazione incombe sul cedente, il quale deve dimostrare, senza che siano ammessi equipollenti, l’avvenuta uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione che può essere fornita, in caso di esportazioni indirette, con l’apposizione del visto doganale sulla fattura ovvero, quando la dichiarazione di esportazione è effettuata sulla base del Documento Unico Amministrativo (DAU), a mezzo dell’esemplare 3 del DAU, munito, sul retro, del timbro e del visto dell’ufficio doganale di uscita, ai sensi degli artt. 792, 793 e 795 del Reg. n. 2454/93/CE (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 27.12.2018, n. 33483, nonchè, in tema di operazioni triangolari Cass., Sez. 5, 18.2.2015, n. 3193). Tale principio va, peraltro, coordinato con quello per cui, in assenza di tale documentazione, non potendosi addebitare all’esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non ha la disponibilità, la prova può essere fornita, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 43 (cd. T.U.L.D.) con ogni mezzo che abbia il requisito della certezza ed incontrovertibilità, quale l’attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, mentre sono inidonei documenti di origine privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento (cfr. Cass. 18.2.2015, n. 3193; Cass. 6.9.2013, n. 20487).

3.A. Ciò posto e premesso – con ciò disattendendosi il secondo motivo di ricorso – che la C.T.R., lungi dall’omettere l’esame della documentazione prodotta dalla BOSTECO ha, al contrario, fondato la propria decisione di accoglimento del gravame proprio sulla inidoneità della stessa a soddisfare le condizioni richieste dal citato art. 8, comma 1, lett. b) onde sottrarre le esportazioni in questione all’imposizione fiscale, in quanto consistente in “attestazioni di origine privata”, osserva la Corte – relativamente al terzo motivo il quale, per le motivazioni che seguono, va dichiarato inammissibile – che: a) se tale prova documentale sia concretamente inidonea all’uopo, non è questione sottoponibile al giudice di legittimità, poichè la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (Cass. 17.11.2005, n. 23286, Rv. 585444; Cass. 26.1.2015, n. 1414, Rv. 634358); b) ove parte ricorrente abbia invece inteso denunciare un errore percettivo del giudice di merito (quanto alla natura pubblica o privata della documentazione in questione), la BOSTECO non avrebbe dovuto ricorrere per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma agire in revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 9.11.2015, n. 20240, Rv. 636661; Cass. 9.2.2016, n. 2529, Rv. 638935).

4. Il ricorso va, dunque, rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la BOSTECO S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore della AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente BOSTECO S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 9 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 10 ottobre 2019

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