Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25500 del 26/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.26/10/2017), n. 25500
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29068/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2192/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 12/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, relativa ad un avviso d’accertamento emesso per una ripresa a tassazione per maggiori redditi individuati sulla base di studi di settore, lamentando il vizio di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51 e 38 e dell’art. 327 c.p.c., comma 1, nonchè del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito nella L. n. 111 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, erroneamente, la CTR avrebbe ritenuto intempestivo l’appello, a seguito del decorso del termine “breve” in virtù della notifica della sentenza di primo grado, perchè non aveva calcolato la sospensione dei termini per l’impugnazione di cui al cd. condono per le liti fiscali “minori”.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo è fondato, in quanto la sentenza della CTP è stata depositata il 20.9.2011 e la notifica della stessa, all’ufficio soccombente in primo grado è avvenuta il 25.10.2011 (vedi sentenza impugnata e ricorso). Poichè la controversia rientra tra quelle soggette a definizione agevolata di cui del D.L. n. 98 del 2011, art. 39,comma 12, avendo valore complessivo inferiore a Euro 20.000,00 (vedi avviso d’accertamento, riportato in ricorso ai fini dell’autosufficienza) e pendente alla data dell’1.5.2011, la sospensione dei termini d’impugnazione ha abbracciato, ai sensi della richiamata normativa, il periodo dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del testo di legge) al 30 giugno 2012. Pertanto, i 60 gg. per impugnare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, cominciava a decorrere dall’1.7.2012 e alla data di ricezione dell’appello il 28.9.2012 (vedi avviso di ricevimento riportato in ricorso, nel quale la data di consegna all’ufficio postale non può essere considerata perchè compilata a penna), il termine, che scadeva il 14 ottobre non era decorso.
Infatti, a proposito dell’avviso di ricevimento, con recentissimo insegnamento di questa Corte a sezioni unite, si è statuito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza” (Cass. sez. un. 13453/17).
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017