Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25500 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. II, 21/09/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 21/09/2021), n.25500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27190/2016 R.G. proposto da:

G.G., rappresentato e difeso dall’avv. Ivanoe Danilo

Grazian, con domicilio eletto in Roma, alla Via Folengo n. 49,

presso l’avv. Ileana Sepe;

– ricorrente –

contro

L.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 363/2016,

depositata in data 11.4.2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

6.5.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. L.M. ha ottenuto dal tribunale di Brindisi un decreto ingiuntivo nei confronti di G.G., per il pagamento del compenso per il patrocinio svolto nell’ambito del giudizio civile n. 3868/1992, processo poi riunito con quello avente il n. r.g. 1931/1997.

L’ingiunto ha proposto opposizione, sostenendo di non aver conferito alla controparte alcun mandato per il giudizio n. 1931/1997 e che, quanto al primo procedimento (n. r.g. 3868/1992), l’incarico si era esaurito al momento dell’assegnazione della causa a sentenza. Quindi, per l’attività successiva non competeva al L. alcun compenso.

Il tribunale ha riconosciuto al difensore l’importo di Euro 10.129,34, oltre accessori, regolando le spese.

L’appello proposto dal G. è stato dichiarato inammissibile dalla Corte leccese con sentenza del 24.5.2007, successivamente cassata con pronuncia n. 21554/2014.

Riassunto ritualmente il procedimento, il giudice del rinvio ha respinto l’appello, osservando che il difensore aveva chiesto il compenso per il solo giudizio per il quale aveva ottenuto il mandato (e non anche per la causa riunita), ma ribadendo che la disposta riunione non faceva venir meno l’obbligo del professionista di curare la causa n. 3868/1992 fino alla sua definizione.

Secondo la Corte di merito, la difesa era stata svolta dal momento dell’instaurazione della lite, in data 13.12.1993, alla rinuncia al mandato, in data 28.10.2004, ed il difensore aveva titolo agli onorari sia per la partecipazione alle udienze tenutesi dopo la riunione delle cause, sia per quelle nelle quali erano state assunte le prove.

La cassazione della sentenza è chiesta da G.G. con ricorso in quattro motivi.

L’avv. L.M. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La Corte leccese avrebbe disatteso i principi espressi dalla pronuncia di legittimità n. 21554/2014, non avendo stabilito se il mandato conferito per il giudizio n. 3868/1922 potesse estendersi alla causa riunita.

Il motivo è infondato.

La sentenza di legittimità n. 21554/2014 aveva cassato la pronuncia di secondo grado, ritenendo inapplicabili le norme del procedimento speciale ex art. 28 e ss. L.P., rilevando come fosse in contestazione non solo il quantum, ma anche l’an del diritto al compenso, dovendosi stabilire se l’avv. L. avesse ricevuto l’incarico di difesa anche per il giudizio n. 1931/1997.

Le questioni devolute all’esame del giudice del rinvio hanno trovato risposta nella decisione impugnata che – da un lato – ha escluso a chiare lettere che la riunione dei giudizi avesse comportato un ampliamento dell’incarico professionale anche al giudizio riunito, ma osservando pure che l’attività del difensore poteva ritenersi conclusa solo con la rinuncia al mandato, dato che il procedimento era proseguito dopo che il collegio ne aveva disposto la rimessione in istruttoria per chiarimenti.

Su tale premessa, la Corte giudicante ha posto in rilievo che l’avvocato L. aveva svolto attività procuratoria nelle udienze successive alla riunione ed aveva preso parte ai mezzi di prova, avendo in tal modo individuato le attività che, a suo parere, davano titolo al compenso.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestando alla Corte territoriale di non aver verificato se le attività svolta dal L. dopo la riunione dei giudizi e la rimessione delle cause in decisione riguardassero il giudizio per il quale era stato conferito il mandato o la causa riunita (in cui il patrocinio era stato affidato ad altri due difensori) e per non aver dato conto delle ragioni che giustificavano la liquidazione delle somme attribuite al difensore.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 1710 c.c. e dell’art. 274 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, esponendo che la riunione dei giudizi era stata disposta dopo che la causa n. 3868/1922 era stata già assunta in decisione ed era stata poi rimessa sul ruolo per chiarimenti, per cui la successiva trattazione era funzionale solo alla definizione del giudizio 1913/1997.

Secondo il ricorrente, le cause riunite riguardavano due distinti incarichi conferiti al G., il primo dei quali aveva dato luogo alla richiesta di pagamento con ricorso monitorio, mentre l’altra controversia aveva ad oggetto la richiesta di compenso per il secondo incarico, proposta con azione ordinaria. I due giudizi erano del tutto autonomi e le questioni dibattute (e le prove assunte) nell’uno non avevano rilievo nell’altro, tanto più che per la prima causa era già maturate le preclusioni istruttorie.

I due motivi sono fondati nei termini che seguono.

La sentenza ha correttamente stabilito che anche dopo la rimessione della causa in istruttoria e la riunione dei giudizi l’avv. L. aveva titolo a pretendere il compenso per le attività svolte in esecuzione del mandato.

L’esaurimento dell’incarico non coincideva – difatti – con l’assunzione della causa in decisione, avendo il giudice ordinato la rimessione sul ruolo per la trasmissione del fascicolo alla sezione stralcio e per assumere chiarimenti.

Premesso che, discutendosi degli onorari per la partecipazione alle udienze, il compenso era dovuto ai sensi della voce n. 16, della parte II della tabella allegata al D.M. n. 127 del 2004, salvo che per le sole udienze di mero rinvio, le doglianze del ricorrente vanno disattese, dato l’accertamento, svolto dalla Corte, circa il fatto che l’avv. L. aveva svolto – anche alle udienze successive alla riunione – attività procuratoria, sì da maturare il diritto agli onorari (cfr. sentenza, pag. 7).

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne le attività istruttorie.

Anzitutto, per quanto si evince dal ricorso, la causa 3868/1922 era stata rimessa sul ruolo non per l’assunzione di prova, ma per chiarimenti e comunque, per poter riconoscere gli onorari, non era sufficiente che il difensore avesse preso parte alle udienze di assunzione delle prove, ma occorreva accertare se fossero stati assunti mezzi istruttori richiesti dal resistente ed ammessi nell’ambito del giudizio n. 3868/1993, avendo la stessa sentenza impugnata riaffermato l’autonomia delle due cause e l’impossibilità di ritenere che il difensore potesse patrocinare anche nella causa n. 1913/1997.

Avendo omesso tale indispensabile accertamento, la Corte di merito è incorsa nel vizio denunciato.

3. Il quarto motivo denuncia la violazione della L. n. 27 del 2012, art. 9 e D.M. n. 140 del 2012, art. 41 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 lamentando che la sentenza abbia erroneamente liquidato le spese del giudizio di appello in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, sebbene detto grado di causa si fosse esaurito in data 21.9.2007.

Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione delle spese processuali in base all’esito finale della causa.

Sono – in conclusione – accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, è respinto il primo ed è dichiarato assorbito il quarto.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa compensazione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa compensazione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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