Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25500 del 13/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10617-2013 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANGIORGIO

CASAROTTO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F., AL.FE., P.L., nella loro

veste rispettivamente di figlie e coniuge, nonchè eredi del signor

AL.GI., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che

le rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO RAVIGNANI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

EREDI AL.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2435/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato GIANGIORGIO CASAROTTO;

udito l’Avvocato RICCARDO RAVIGNANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1995, C.G. convenne in giudizio Al.Gi., quale acquirente da M.M. ed A.A. di fondi agricoli siti in (OMISSIS), al fine di esercitare il regresso degli stessi ex L. n. 590 del 1965. Espose di essere coltivatore diretto nonchè proprietario di fondi agricoli confinanti. Si costituì il convenuto osservando come i fondi vendutigli da A.A. non confinavano con quelli dell’attore e, per quelli del M., osservò che era coltivatore diretto affittuario degli stessi.

Il Tribunale di Verona rigettò la domanda dell’attore.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 2435 del 14 novembre 2012. La Corte ha ritenuto che l’appellante non avesse svolto domanda di accertamento della simulazione del contratto di affitto agrario poichè così emergeva dalle conclusioni dell’atto di appello e che, comunque, l’ A. fosse in possesso del requisito di Coltivatore diretto.

3. Avverso tale decisione, C.G. propone ricorso in Cassazione sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso illustrato da memoria A.F., Al.Fe. e P.L. quali eredi di Al.Gi..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c.”.

Lamenta che il giudice del merito ha errato laddove ha negato valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento.

Tale motivo è infondato.

Il Giudice non è incorso in nessuna violazione di legge. Trattasi di una valutazione, sia per singoli indizi sia complessiva, lasciata al libero apprezzamento del Giudice e come tale non censurabile in questa sede. Infatti è principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la ” nullità della sentenza art. 360 c.p.c., n. 4″.

Il ricorrente si duole della nullità della sentenza per motivazione apparente o motivazione perplessa.

Il motivo è inammissibile anche per la sua genericità. Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007). In ogni caso, non riporta su quali argomenti avrebbe dovuto motivare.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza art. 360 c.p.c., n. 4 con riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost., comma 6.”.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza art. 360 c.p.c., n. 4 con riferimento all’art. 112”.

Con il terzo e quarto motivo censura la sentenza del giudice del merito criticando la motivazione sulla carenza in capo all’ A. della capacità lavorativa necessaria per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto. Ritiene anche che il giudice non si sia pronunciato sul motivo di appello relativo all’inconfigurabilità nella fattispecie di causa di un contratto a coltivatore diretto, per la mancanza del requisito della capacità lavorativa da parte del sig. A..

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 6”.

Si duole che la sentenza non ha esaminato e qualificato il contratto di affitto a coltivatore diretto, tra l’allora proprietario M. e l’ A., nella sua valenza alla data dell’11 novembre 1990 avendo, invece, il giudice incentrato la sua attenzione, per quanto riguarda la verifica della partecipazione familiare al 1993. Tale erroneo riferimento temporale priva la qualificazione del contratto, come a coltivatore diretto, di ogni fondamento giuridico.

Anche gli ultimi tre motivi sono infondati.

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, come appunto nel caso di specie, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

Il giudice, infatti, ha verificato attraverso la Ctu la sussistenza di tutti requisiti. Inoltre, come emerge dalla motivazione è il C. che non ha fornito la prova che l’ A. e la sua famiglia non avessero la forza lavoro necessaria per coltivare i terreni costituenti l’azienda agricola.

Anche per quanto riguarda il quinto motivo il giudice del merito ha valutato tutta la documentazione e le prove agli atti con motivazione scevra da vizi logico-giuridici.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 8.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA