Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25500 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25500 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 27543 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Ministero dell’Economia e delle finanze e Agenzia delle
entrate, in persona, rispettivamente, del ministro pro
tempore e del direttore pro tempore, rappresentati e difesi
ope legis dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici
della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domiciliano;
– ricorrenti-

2.gC

contro
\79
Calzature Vera Moda s.r.I., in persona del legale
rappresentante pro tempore
intimata-

RG ti. 27543/2007
Angelina-M ria

estensore

Data pubblicazione: 13/11/2013

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione 23°, depositata in data 4
settembre 2006, n. 123/23/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 8
ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso e, in subordine, per il suo accoglimento
Fatto

La società Calzature Vera Moda s.r.l. ricevette la notifica di un
avviso di rettifica parziale in relazione all’anno d’imposta 1991, col
quale l’allora ufficio Iva di Napoli ritenne indebitamente detratta
l’imposta relativa a fatture concernenti operazioni, che l’ufficio
riteneva in realtà inesistenti.
A seguito d’impugnazione della contribuente, la Commissione
tributaria provinciale accolse il ricorso, con sentenza che la
Commissione tributaria regionale ha confermato, reputando che i
fatti noti dai quali la guardia di finanza prima e l’ufficio dopo ha
ricavato la prova dei fatti ignoti, dati dall’emissione di fatture per
operazioni inesistenti, erano, in realtà, mere presunzioni.
Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle
° per cassazione, affidato a due motivi.
entrate proponncorso
La società non spiega difese.
Diritto
/.- Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso, là

dove è proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze,
peraltro estraneo alle precedenti fasi del giudizio.

RG n. 27543/2007
Angelina-Maria Perrino

sore

udito per i ricorrenti l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;

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Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso
tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte
dell’articolo 57, 1° comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, di tutti i “rapporti giuridici”, i ‘Poteri”, e le “competenze”
facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal

fiscali in forza dell’articolo 1 del decreto ministeriale 28 dicembre
2000), unico soggetto attivamente legittimato è l’Agenzia delle
entrate e la controversia non può essere instaurata dal Ministero (in
termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 29 dicembre 2010, n.
26321; 12 novembre 2010, n. 22992; Cass. 19 gennaio 2009, n.
1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22 maggio 2008, n.
13149).
2.- Col secondo motivo, prodromico rispetto all’esame del
primo, l’Agenzia delle entrate lamenta, ex articolo 360, 1° comma,
numero 5, c.p.c., l’omessa e insufficiente motivazione, là dove la
sentenza ha omesso di esaminare la fondatezza dell’accertamento e
l’incontrovertibilità dei dati riscontrati.
2. /.-La censura è inammissibile, in quanto evoca il vizio di
motivazione non già in relazione all’individuazione del fatto
controverso, bensì con riguardo alla congruenza di statuizioni di
diritto, in relazione alle quali nessuna censura motivazionale è
predicabile.
3.- È, invece, fondato e va in conseguenza accolto il primo
motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 3,
c.p.c., col quale la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 54,
2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633
del 1972, osservando che è a carico del contribuente la produzione

RG n. 27543/2007
Angelina-Maria Perrino es

primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle Agenzie

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in giudizio di atti e documenti atti a provare l’illegittimità della
pretesa erariale.
31-Va anzitutto chiarito che spetta a chi intenda valersi del
diritto di detrazione (nel nostro caso, alla società contribuente)
l’onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti, ossia

diritto di detrazione è invocato.
3.2.-Questa regola si specchia nel 1° comma dell’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, che
configura come presupposto della detrazione dell’iva l’effettuazione
di un’operazione (espressamente in termini, da ultimo, Cass. 13
marzo 2013, n. 6229).
3.3.- Il principio di neutralità che governa il sistema dell’iva,
difatti, richiede che l’imposta sia versata a chi ha eseguito
operazioni imponibili, perché la compensi con l’imposta a sua volta
corrisposta per l’acquisto di beni e servizi, di guisa che l’erario
acquisisce, ad ogni passaggio del ciclo produttivo-distributivo,
soltanto l’eventuale differenza tra l’imposta sulle operazioni attive e
quella sugli acquisti, ossia l’importo maturato a debito del soggetto
passivo obbligato, nella periodica sommatoria di Iva a credito ed a
debito (Cass. 14 dicembre 2012, n. 23074; Cass. 13 marzo 2013, n.
6229; Cass. 26 febbraio 2010, n. 4750).
4.- Nella vicenda in esame, la sentenza riconosce che l’ufficio

ha offerto prova della indisponibilità da parte del fatturante di
<>.
4. /.-Questi fatti sono controindizi, idonei a rendere probabile
la verità opposta a quella utile alla società contribuente, ovvero
l’inesistenza, almeno soggettiva, delle operazioni imponibili.
4.2. Del tutto inconferente è dunque la critica concernente la
mancanza di specifici accertamenti in ordine, ad esempio, alla
<<...mancata utilizzazione di veicoli di terzi...>>:e ciò in quanto è
necessario che non vi siano indizi contrari a fronte della prova
critica offerta da chi vi ha interesse ed è gravato del relativo onere.

4.3.-È, invece, sufficiente un solo indizio contrario per
falsificare la prova critica.
5.-I numerosi indizi contrari dei quali la stessa sentenza dà
conto evidenziano il malgoverno dell’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633 del 1972.
6.- Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza va
cassata.
L’accertamento comunque contenuto in sentenza dei
controindizi consente la decisione nel merito del giudizio, col
rigetto dell’impugnazione originariamente proposta dalla società,
potendosi escludere la sussistenza del presupposto
dell’effettuazione dell’operazione imponibile, necessario ai fini
dell’esercizio del diritto di detrazione.
L’esito alterno della lite comporta la compensazione delle
spese inerenti alle fasi di merito.
Le spese concernenti questa fase seguono, invece, la
soccombenza.
per questi motivi
La Corte:
RG n. 27543/2007
Angelina-Maria

nsore

rAtNIT 1″:kq(.1151.1t AZIONE
Al SENSI DEL
N. 131 TAB. ALL. k. – N. 5 Pagina 6 di 6
MATERIA TRIBUTARIA

-dichiara inammissibile il ricorso, là dove è proposto dal Ministero
dell’economia e delle finanze;
-dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso;
-accoglie il primo motivo di ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;

proposta dalla società;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
condanna la società alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate
in E 2700,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, 1’8 ottobre 2013.

-decidendo nel merito, respinge l’impugnazione originariamente

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