Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25500 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2417-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

EUROFRIDGE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario

giudiziale, elett.te dom.to in NAPOLI, al V.LE GRAMSCI, n. 19,

presso lo studio dell’Avv. CARLO SARRO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 240/39/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa ZENO

IMMACOLATA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. ANNA COLLABOLLETTA, per la parte ricorrente;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’AGENZIA DELLE DOGANE notificò alla EUROFRIDGE S.R.L. un avviso di pagamento volto al recupero di somme indebitamente compensate da detta società nell’anno 2005 per credito di imposta relativo agli anni 2002 e 2003, oltre interessi ed indennità di mora.

2. La EUROFRIDGE impugnò tale avviso innanzi alla C.T.P. di Caserta la quale, in parziale accoglimento del ricorso, con sentenza 755/8/11, del 6.7.2009, pur confermando la correttezza dell’operato dell’Ufficio – per difettare le condizioni temporali previste dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, onde procedere alla compensazione – cionondimeno dichiarò non dovute le sanzioni e gli interessi;

3. Tale decisione fu quindi impugnata, in via principale, dalla stessa EUROGFRIDGE nonchè, in via incidentale, dall’AGENZIA DELLE DOGANE, innanzi alla C.T.R. della Campania la quale, con sentenza n. 240/39/13 del 11.7.2013, in totale accoglimento del gravame principale, ritenuto che “la certezza di avere maturato il credito di imposta” relativo agli anni 2002 e 2003 dovesse considerarsi sorta solo a seguito del rilascio, ad opera dell’Amministrazione, di un’attestazione circa la consistenza del credito stesso, ritenne per ciò stesso rispettato, anche relativamente alle predette annualità, il termine fissato dall’art. 4, comma 3, citato (considerando, dunque, quale dies a quo quello di avvenuto rilascio dell’attestazione di cui si è detto) e, conseguentemente, illegittimo l’operato dell’Ufficio.

4. Avverso tale decisione l’AGENZIA ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, mentre è rimasta intimata la EUROFRIDGE.

5. Fissata originariamente l’adunanza camerale del 23.1.2019 per la relativa trattazione e ritenuti non sussistenti gli estremi per provvedere in tale sede, la causa è stata quindi fissata alla data odierna per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5) della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3 e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, per non aver il giudice d’appello considerato che, alla luce della disciplina applicabile alla fattispecie, il contribuente avrebbe dovuto utilizzare in compensazione il credito d’imposta a riduzione degli oneri di accisa sul gasolio per autotrazione, a pena di decadenza, entro 31 dicembre dell’anno di insorgenza del credito stesso.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Il beneficio de quo vertitur è presidiato da un termine di esercizio, previsto del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, che testualmente stabilisce:”G/i esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro l’anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell’eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno”. Pur in mancanza di un’espressa qualificazione in tal senso, è opinione ormai consolidata di questa Corte che il termine in questione debba stimarsi perentorio, attesa la categoricità della formulazione della norma (“Gli esercenti nazionali… tenuti… utilizzano il credito entro…”) e la ratio di certezza del gettito fiscale (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 28.12.2018, n. 33604); se ne inferisce che l’agevolazione in esame contempla due modalità di rimborso del credito d’imposta in favore dell’avente diritto: a) entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui è avvenuto il consumo, mediante la compensazione prevista dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 (cfr. D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3); b) entro il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui è avvenuto il consumo, mediante istanza di rimborso in denaro del credito d’imposta, ovvero il rimborso, sempre in denaro, della differenza fra l’ammontare complessivo del credito d’imposta e la parte di quest’ultimo utilizzata in compensazione entro l’anno solare precedente (cfr. D.P.R. n. 277 del 2000, art. 3, comma 1 e art. 4, comma 3). Ciò in base ad un criterio che, anche a fini di certezza del bilancio pubblico, risponde allo scopo di far coincidere la compensazione con il periodo d’imposta relativo al consumo che dà origine al beneficio (e, quindi, con l’annualità in cui deve avvenire il saldo dell’accisa relativa a quel consumo), con possibilità di slittamento del solo rimborso degli importi residui, nei limiti del semestre successivo, segmento temporale entro cui la partita di dare/avere deve essere definita.

2.2. Tale interpretazione, d’altro canto, è imposta dal rilievo che le leggi che dispongono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione, sicchè devono esser applicate, rigorosamente, nei termini e nei modi stabiliti anche in rapporto all’interesse alla certezza del gettito fiscale rilevante ai fini del bilancio dello Stato (Cass., 7 marzo 2018, n. 5413; Cass. 17 marzo 2017, n, 6937; Cass. 18 maggio 2012, n. 7879).

2.3. Nè, diversamente da quanto sostenuto dalla C.T.R., è in grado di influire su tale rigorosa tempistica (spostando in avanti i termini e, quindi, l’anno solare entro cui far valere la compensazione) l’attestazione rilasciata dall’amministrazione circa la consistenza del credito medesimo, giacchè “le comunicazioni sugli esiti dei controlli, svolte dall’Amministrazione a distanza di mesi dalle dichiarazioni del contribuente, (si pongono) alla stregua di adempimenti insuscettibili di incidere sulla già maturata legittimazione del contribuente, spirati i sessanta giorni successivi alla singola dichiarazione, di compensare tempestivamente il credito nell’anno solare o di invocarne sollecitamente il rimborso nel semestre di quello successivo” (così testualmente in motivazione Cass., Sez. 5, 28.12.2018, n. 33602).

3. Il ricorso va dunque accolto e la gravata decisione cassata. Non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa ben può essere decisa, con la reiezione dell’originario ricorso proposto dalla società contribuente, stante la legittimità dell’avviso di pagamento impugnato.

4. Le spese di lite dell’intero giudizio vanno compensate, a fronte di un indirizzo di legittimità consolidatosi solo successivamente all’insorgenza della lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Per l’effetto cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla EUROFRIDGE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 9 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 10 ottobre 2019

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