Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2550 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8650/2016 proposto da:

D.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9 SC C – 2P. INT. 2-3, presso io studio dell’avvocato CARLO

RIENZI, che lo rappresenta e difende giusta procua speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4231/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.P.P. conveniva in giudizio la Cora Calcestruzzi s.r.l. e la Società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., esponendo di essere stato investito da una betoniera, di proprietà della prima convenuta e assicurata dalla seconda, dopo essere scivolato a bordo della sua motocicletta, perdendone il controllo a causa del fondo bagnato e cadendo al suolo. Chiedeva il ristoro dei danni così arrecati, in specie, alla sua integrità fisica.

Si costituivano in giudizio le società convenute controdeducendo che l’investimento era avvenuto nella semicarreggiata di pertinenza della betoniera poichè l’attore era scivolato con il corpo sull’asfalto verso sinistra, attraversando la propria semicarreggiata e sconfinando in quella opposta, percorsa dalla betoniera il cui conducente non aveva potuto evitare l’impatto. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda.

Il tribunale accoglieva parzialmente la pretesa attorea, affermando un concorso di colpa del 70 per cento a carico del guidatore del mezzo pesante, e del 30 residuo a carico di D.P., osservando, in particolare, che il primo non aveva condotto la betoniera in modo tale da poter arrestare prontamente il mezzo.

La corte di appello, investita dal gravame principale di Cora Calcestruzzi e Reale Mutua Assicurazioni, e da quello incidentale di D.P., riformava la decisione attribuendo un concorso di colpa paritario. Rilevava, in particolare, che, secondo quanto già ricostruito dal giudice di prime cure, l’impatto doveva ritenersi essere avvenuto al centro della carreggiata e non nella semicarreggiata della betoniera, ma, ciò nondimeno, la condotta del conducente il motoveicolo, di cui era stato perso il controllo, era stata fortemente imprudente, e aveva innescato la serie causale degli eventi. Detraeva, infine, la rendita INAIL percepita da D.P. a titolo di danno biologico.

Avverso questa decisione ricorre D.P.P. affidandosi a quattro motivi e depositando memoria.

Non hanno svolto difese le intimate.

Il processo è stato rinviato alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria in attesa della decisione delle Sezioni Unite sui limiti di ammissibilità della c.d. “compensatio lucri cum damno” rilevanti ai fini di una delle censure.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,117,230,231,254 c.p.c., artt. 2697,2054 c.c., art. 141 e 179 C.d.S., art. 43 c.p., poichè la corte di appello avrebbe errato, con motivazione insufficiente e contraddittoria, discostandosi dalle risultanze processuali, dall’interrogatorio libero e formale del deducente e dalle deposizioni testimoniali, nonchè dalla consulenza tecnica cinematica, con cui era stato accertato, in specie, che il conducente della betoniera non aveva idoneamente regolato la velocità del mezzo, tenendo conto della visibilità limitata dalla curva coinvolta e delle condizioni del terreno scivoloso perchè viscido e bagnato, in modo da permettere le manovre necessarie ai fini della sicurezza, sicchè non aveva tempestivamente arrestato il veicolo.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 116 c.p.c., artt. 1227,2697,2054 c.c., poichè la corte di appello, con motivazione illogica, contraddittoria, carente, insufficiente, non avrebbe spiegato i motivi dell’attribuzione della responsabilità colposa paritaria a fronte, in particolare, dello sconfinamento con il solo arto inferiore sinistro della semicarreggiata, percorsa dalla betoniera violando le regole della normale prudenza.

Con il terzo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso “circa le testimonianze assunte in relazione al referto di cui al comando dei carabinieri redatto, all’interrogatorio formale e libero del D.P. e considerate le evidenze di cui alla c.t.u.”, con conseguente insufficienza motivazionale e contraddittorietà. In questo senso, la corte di appello avrebbe omesso di considerare, in particolare, il mancato e invece possibile arresto tempestivo del mezzo pesante che avrebbe potuto evitare l’impatto, come accertato dalla consulenza giudiziale cinematica da cui il collegio di merito si sarebbe discostato senza motivazione.

Con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 112,116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 345,346 c.p.c., artt. 1223,1226,1227,2056,2697 c.c., nonchè del principio “iura novit curia” “in relazione all’omesso esercizio dei poteri officiosi istruttori”, e infine l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè la corte di appello avrebbe errato da una parte nel detrarre la rendita INAIL dopo il calcolo della percentuale del 50 per cento a titolo di corresponsabilità sui danni come liquidati, invece che prima, il che, se ritenuto e in via subordinata, costituiva un errore materiale da correggere come tale; e, d’altra parte, omettendo di pronunciarsi sull’aggravamento dei danni successivo alla sentenza di primo grado, accertandolo con l’esercizio dei propri poteri officiosi e quindi disponendo nuova consulenza medico legale.

2. I primi tre motivi di ricorso sono manifestamente inammissibili.

Con le censure in parola, infatti, la parte mira evidentemente a una rilettura, non permessa in questa sede di legittimità, delle risultanze istruttorie.

Va ribadito che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (qui non dedotto a fonte di un duplice rigetto conforme da parte dei giudici di merito), e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940), salva l’inammissibilità di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.

Ciò posto, la violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33).

Analogamente, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., n. 16598 del 2016, cit., pag. 35).

Alla fattispecie è inoltre applicabile la nuova previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè in cassazione è denunciabile – con ipotesi che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullità della sentenza – solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonchè nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940).

Ora, risulta evidente che non vengono allegate violazioni degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c., rientranti nei perimetri ricostruiti, e, quanto al resto delle censure in scrutinio, il ricorrente non indica fatti non esaminati dal giudice di appello, ma solo fatti vagliati in modo diverso e non condiviso.

La corte territoriale ha apprezzato sia il luogo d’impatto, collocato al centro della carreggiata e non nella semicarreggiata percorsa dalla betoniera, in coerenza con la consulenza officiosa cinematica e con gli stessi assunti del ricorrente, sia la circostanza che non fosse affatto emerso che “al momento in cui il motociclista era divenuto visibile per il conducente della betoniera che usciva dalla curva, non vi fossero comportamenti – esigibili e non attuati – che avrebbero evitato l’investimento” (pag. 5, primi righi, della sentenza gravata). Proprio per queste considerazioni il collegio di merito ha respinto l’appello principale delle originarie convenute. Ciò nondimeno la corte territoriale ha attribuito un concorso paritario di colpa perchè il conducente della motocicletta aveva assunto una “condotta fortemente imprudente” che “aveva innescato la serie causale degli eventi” (stessa pagina), perdendo “autonomamente” il controllo del mezzo per “colposa imperizia”, “qualunque ne sia stata la causa (distrazione, velocità eccessiva etc.)” (pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza).

In questa assorbente cornice, tenuto conto della giurisprudenza sopra richiamata, residua solo il tentativo di rilettura dell’incarto processuale e non un vizio motivazionale o una delle violazioni di legge qui ipotizzate in via collaterale.

Il quarto motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato.

Innanzi tutto il ricorrente, violando il principio di autosufficienza e quindi specificità del motivo di ricorso, solleva una questione, quella della pronuncia sul sopravvenuto aggravamento consequenziale delle lesioni alla salute subite, che risulta nuova, non indicando nè trascrivendo in quali specifici termini fosse stata oggetto, in tesi, come necessario, di domanda in appello. Con conseguente inammissibilità.

Quanto, poi,alla detrazione della rendita INAIL:

a) sull’an della detrazione è sceso il giudicato poichè non s’impugna specificatamente la generale legittimità stessa, peraltro corretta alla luce dei sopravvenuti chiarimenti della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’importo della rendita per l’inabilità permanente, corrisposta dall’INAIL per l’infortunio “in itinere”, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio stesso, fermo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato (Cass., Sez. U., 22/05/2018, n. 12566);

b) la contestazione per aver effettuato la detrazione dopo lo scomputo dovuto al concorso di colpa, per un verso non può costituire un errore materiale poichè sottende un’opzione “in iure”,

c) per altro verso, e al contempo, è corretta atteso che la suddetta detrazione deve logicamente operarsi sulle somme in concreto spettanti alla parte (Cass., Sez. U., n. 12566 del 2018, cit., pagg. 20 e seguenti) e quindi incise dal riconosciuto concorso.

3. Nessuna statuizione sulle spese stante il mancato svolgimento di difese da parte delle intimate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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