Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2550 del 04/02/2020
Cassazione civile sez. I, 04/02/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2550
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18058/2015 proposto da:
T.C., T.L., elettivamente domiciliati in Roma,
Via Magliano Sabina 24, presso lo studio dell’avvocato Pettinari
Luigi, rappresentati e difesi dagli avvocati Lucchetti Alberto,
Lucchetti Alessandro, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) Srl, Fallimento (OMISSIS) Spa in Liquidazione;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1890/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 06/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/11/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
Il Collegio:
Fatto
PREMESSO
che i signori T.L. e T.C. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna depositata il 6.8.2014.
Diritto
RILEVATO
che i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso dagli stessi sottoscritto personalmente unitamente al loro difensore;
che l’intimato Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha accettato la rinuncia;
che pertanto non si dà pronuncia sulle spese, vista l’adesione della
intimata;
che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (vedi ordinanza 19560/2015);
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020