Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2550 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. III, 04/02/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 04/02/2010), n.2550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26769-2005 proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato

VANNUTELLI PATRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZANOBI

MASSIMO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo studio dell’avvocato CARLONI

SILVIO, rappresentato e difeso dagli avvocati BENINCASA STENIO giusta

delega a margine del ricorso, BELLONI VINCENZO giusta procura

speciale del Dott. Notaio NADIO BARBAGLI in AREZZO 4/3/2009, rep. n.

62710;

BR.WE.LU. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 4 6, presso lo studio dell’avvocato

GREZ GIANMARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato RUBECHI ALBERTO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.F., MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 706/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 7/12/2004, depositata il 07/12/2004, R.G.N.

1068/A/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per Il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 5 febbraio 2001 il Tribunale di Arezzo rigettava la domanda proposta da B.A. nei confronti di B. W.L., C.M. e Be.Fe. nonchè la Milano Assicurazioni s.p.a. perchè fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di due interventi odontoiatrici, entrambi eseguiti dalla Br. con l’assistenza del Be. e del C., anestesisti, avvicendatisi in quegli interventi, a seguito dei quali avrebbe contratto la malattia di Schonlen Henoch.

Contro la decisione di primo grado il B. proponeva appello, in relazione al quale si costituivano gli originari convenuti.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 7 dicembre 2004, notificata l’11 luglio 2005, rigettava il gravame e condannava il B. alle spese di lite.

2.- Avverso detta sentenza propone ora ricorso per cassazione il B., affidandosi a due motivi, di cui il primo articolato in più profili.

Resistono con controricorso il C. e la Br.We..

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati Be. e la Milano Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2230, 2236 e 1176 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.), in estrema sintesi, il ricorrente lamenta, anche sulla base della relazione del CTU di primo grado (unico atto istruttorio del processo), che il giudice d’appello non ha ritenuto di ravvisare nel comportamento dei medici convenuti e, quindi, nella esecuzione della loro prestazione, la mancata osservanza dei criteri di diligenza, valutabili alla stregua dell’art. 1176 c.c., comma 2, in osservanza tale da costituire colpa professionale.

Infatti, il giudice dell’appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l’omissione di diligenza e l’evento dannoso della grave malattia derivata al B., ritenendo che vi fosse “insuperabile incertezza in ordine al nesso di causalità tra l’operato dei medici e l’insorgenza della malattia” (p. 12 ricorso).

2.- Osserva il Collegio che il motivo si incentra sulla erronea valutazione delle prove acquisite, tra le quali quella parte della relazione del CTU, ove si sottolinea la mancanza di idonei e preventivi accertamenti strumentali, con i quali si sarebbe potuto evidenziare la necessità di profilattico-terapia, con cui si sarebbe evitata la infezione batterica, una delle cause possibili della genesi della pellosi reumatica, come riconosciuto dalla letteratura scientifica, nonchè la circostanza – pacifica – che la figlia del B. già nel (OMISSIS) aveva sofferto di glomerunefrite post- infettiva, non immunologica, da granuloma apicale, di talchè l’anamnesi familiare non era da considerarsi negativa, ma caratterizzata da questo dato oggettivo (p.p. 11-12 ricorso).

A fronte di queste considerazioni, va precisato che, come è giurisprudenza costante, da cui non è il caso di discostarsi (Cass. n. 1847/88), in caso di colpa lieve di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, come espressamente richiamato nel motivo di ricorso, la responsabilità professionale del medico si configura quando questi non abbia osservato quelle regole precise che siano acquisite per comune consenso e consolidata sperimentazione.

Così come è principio pacifico che, nel caso di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, nonchè del relativo nesso causale con l’omissione, nel caso di specie, dell’omissione del sanitario, restando a carico del professionista la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente (Cass. n. 925/09).

Peraltro, è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente, qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. n. 10743/09), perchè nel processo civile vige la regola dell’evidenza o del “più probabile che non” (Cass. n. 10741/09).

La prova, in casi del genere, può essere anche desumersi dalla CTU, che, pur avendo di regolala funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già provati nel processo, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento e di descrizione di situazioni di fatto tali da essere rilevabili nella loro obbiettiva consistenza e divenire rilevanti ai fini processuali solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. n. 16256/04).

3.- Applicando questi principi alla vicenda in esame, ritiene la Corte che il motivo vada respinto per le considerazioni che seguono.

Nel caso in esame si trattava di estrazioni dentarie multiple con impianto immediato di protesi su radici residue, per le quali non vi è una indicazione assoluta per l’antibiotico, anche se è mancato un accertamento diagnostico recente per la individuazione di una eventuale resistente infezione nella regione dell’intervento (relazione CTU a p. 6 ricorso).

A fronte di questa situazione, di cui il giudice dell’appello tiene conto, allorchè si sofferma sugli interventi e, in particolare, sulla conseguenza di una scorretta profilassi e terapia antibiotica (p. 6 sentenza impugnata), lo stesso giudice ha dovuto prendere atto della insuperabile incertezza scientifica sul nesso causale tra l’intervento dei medici e la malattia che ha afflitto il B., richiamandosi a quella probabilità scientifica ampiamente sottolineata nella CTU. Peraltro, l’individuazione dell’obbligo della diligenza professionale, in questo caso, è stato ritenuto soddisfatto dal fatto che non sono risultati precedenti morbosi, che abbiano inciso sulla salute del ricorrente e che la patologia della figlia, pur portata a conoscenza del CTU, era di ben altra natura e non deponeva per una predisposizione costituzionale del B., con l’effetto che anche se fossero stati predisposti”comuni esami di controllo”, come sostiene il ricorrente, la previsione dell’insorgenza della malattia non sarebbe risultata (v. CTU riportata a p. 5 ricorso, fondo pagina in corsivo, ove testualmente si legge , trascrivendo un brano della CTU: “Riguardo la previsione di insorgenza di malattia non risulta vi siano possibilità di accertamento con i comuni esami di controllo”).

Al riguardo, è opportuno sottolineare che il giudice dell’appello si fa carico di esaminare la relazione del CTU sotto ogni aspetto, della quale riporta ampi brani, per concludere che si è trattato, nella specie, di forma patologica di natura allergica, per cui l’insorgere della malattia è da considerarsi conseguenza, contemporaneamente, sia di una congenita predisposizione del soggetto a tale anomala reazione immunitaria sia del contatto con determinate sostanze in presenza delle quali tale reazione insorga.

Su queste ultime, come osservato dal CTU,che sul punto non sembra contestato nemmeno nel ricorso, vi è obbiettiva incertezza, essendo stati chiamati in causa dalla letteratura scientifica in proposito altri e più ricorrenti fattori idonei a determinare la contrazione della malattia (p. 5-6 sentenza impugnata).

Non solo, ma il giudice dell’appello, pur non mancando di evidenziare la singolare concomitanza temporale tra malattia ed interventi dentari (la malattia insorse dopo circa otto giorni dall’ultimo di essi) e aver osservato che “sia, pertanto, certamente possibile che la patologia sia insorta in conseguenza di una scorretta profilassi antibatterica” in occasione dei medesimi, al riguardo conclude che, allo stato della scienza medica sul verificarsi dell’evento dannoso, non vi è alcuna certezza: il tutto considerando con preciso riferimento alla relazione del CTU, che non aveva riscontrato precedenti morbosi che avessero inciso sulla salute del B. al momento dell’intervento chirurgico,nè che erano evidenziabili precedenti forme di tipo allergico o reumatico che potessero, a quel momento, configurare una predisposizione alla insorgenza della porpora di Schonlejn Henoch.

Non solo, ma ha sottolineato il giudice dell’appello che, comunque, stante l’assoluta incertezza in ordine al nesso di causalità tra l’operato dei medici e l’insorgenza della malattia, non si potesse parlare non solo di omessa diligenza, ma, soprattutto, dovesse escludersi ogni nesso di causalità tra l’eventuale, ma ritenuto inesistente, un atteggiamento omissivo della normale diligenza e l’insorgenza della malattia (p. 6 e 7 sentenza impugnata).

Queste argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata appaiono immuni da ogni vizio denunciato nel motivo, perchè, nel caso di specie, il giudice dell’appello, correttamente ha applicato, anche senza citarne la fonte, i criteri interpretativi di questa Corte sopra richiamati.

In sostanza, escluso, per assoluta incertezza della stessa scienza medica, il nesso causale tra gli interventi e l’insorgenza della malattia, attraverso la CTU è stato dimostrato che la stessa non era accertabile e non era evitabile con l’ordinaria diligenza professionale, non risultando dalla stessa documentazione prodotta prima dell’intervento dallo stesso B. alcun elemento o indizio che potesse far pensare che, a seguito di un ordinario intervento odontoiatrico, fosse probabile e non solo possibile la insorgenza della malattia (Cass. n. 3492/02).

Il che smentisce l’assunto del ricorrente sulla necessità di esami più recenti, che non sarebbero stati espletati e la cui omissione concreterebbe l’ipotesi di cui all’art. 1176 c.c., comma 2 (v. p. 15 ricorso).

Conclusivamente il motivo va respinto.

4-. Così come è da disattendere il secondo motivo (omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti – art. 360 c.p.c., n. 5), con il quale si censura la sentenza impugnata per non aver accolto la istanza di una nuova CTU. Infatti, in base all’unico mezzo di prova istruttorio espletato ed acquisito, il giudice dell’appello ha attribuito valore decisivo ad esso, valutandolo nella sua interezza e nella sua specificità in relazione al caso concreto (v. Cass. S.U. n. 898/99).

Conclusivamente il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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