Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2550 del 02/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2550 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 24759-2010 proposto da:
GRITTI MARISA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
DELLA SCROFA 57, presso lo STUDIO VITALI ROMAGNOLI
PICCARDI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIOVANNI PIAZZA SPESSA giusta delega in
calce;
– ricorrente –

2017

contro

524

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 02/02/2018

tempore, elettivamente domiciliatq in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lq rappresenta e difende;
– con troricorrente incidentale contro

GRITTI MARISA;
intimata-

sul ricorso 24762-2010 proposto da:
PINZI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DELLA SCROFA 57, presso lo STUDIO VITALI ROMAGNOLI
PICCARDI E ASSOCIATI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI PIAZZA SPESSA giusta delega in
calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliatq in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lq rappresenta e difende;
– con troricorrente incidentale contro

PINZI MASSIMO;
– intimato –

sul ricorso 24763-2010 proposto da:
AUTOTRASPORTI DI EREDI DI PINZI GIACOMO E DI PINZI
MASSIMO & C. SNC in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliatq in ROMA VIA
DELLA SCROFA 57, presso lo STUDIO VITALI ROMAGNOLI

dall’avvocato GIOVANNI PIAZZA SPESSA giusta delega in
calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliatq in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lq rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale contro

AUTOTRASPORTI DI EREDI DI PINZI GIACOMO E DI PINZI
MASSIMO & C. SNC;

intimato

sul ricorso 24764-2010 proposto da:
PINZI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DELLA SCROFA 57, presso lo STUDIO VITALI ROMAGNOLI
PICCARDI

E

ASSOCIATI,

rappresentato

e

difeso

PICCARDI E ASSOCIATI, rappresentato e difesq

dall’avvocato GIOVANNI PIAZZA SPESSA giusta delega in
calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentalecontro

PINZI GIORGIO;

intimato

avverso le sentenze n. 57/2010 n. 58/2010I n 59/2010
i
1.4.4
J &
n. 60/2010 della COMM.TRIB.REG. •ffloacommoo(e , depositate
il 29/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
GRECO;
2)udito per i ricorrenti l’Avvocato PIAZZA SPESSA che
ha chiesto l’accoglimento;
3)udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che
ha chiesto il rigetto;
1)udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

– intimato –

Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
in via preliminare /la riunione dei ricorsi, e nel
merito inammissibilità, in subordine rigetto, del

ricorso principale, rigetto ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

Ta snc Autotrasporti di Eredi di Pinzi Giacomo di Pinzi

Massimo & C. propone ricorso per cassazione

(pp. 24763/10),

sulla base di tre motivi, illustrati con successiva memoria, nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia che, in parziale accoglimento del suo appello,
nel giudizio introdotto con l’impugnazione dell’avviso di
accertamento del reddito sociale, ai fini dell’IVA, dell’IRPEG e
sulla base dello studio di settore SG68U per le imprese di
autotrasporto di merci su strada, lo determinava nella misura di
euro 15.000 riformando la sentenza di primo grado (n. 58/29/2009)
Il giudice d’appello, infatti, considerato che due dei tre
soci erano lavoratori dipendenti in qualità di autisti – che
dedicavano quindi all’impresa contribuente solo tempi residuali e che solo due automezzi potevano rilevare ai fini produttivi, ha
ritenuto l’inapplicabilità dello studio di settore e della
relativa presunzione di ricavi, ma ha reputato che l’accertata
antieconomicità della gestione costituisse presunzione grave di
incongruenza del reddito; e sulla base di un calcolo esibito
rideterminava il reddito della società in euro 15.000, osservando
infine che esso assumeva rilevanza ai fini dell’attribuzione pro
quota ai soci per l’IRPEF.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso,
articolando un motivo di ricorso incidentale.
Marisa Gritti, socia con il 33,33% delle quote della snc
Autotrasporti Eredi di Pinzi Giacomo e di Pinzi Massimo e C.
propone ricorso

(rgn. 24759/10)

sulla base di tre motivi,

illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza
della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in
parziale accoglimento del suo appello, nel giudizio introdotto
con l’impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini
dell’IRPEF per 2004, determinava il suo reddito di partecipazione
nella misura di un terzo del reddito della società accertato ai
fini dell’ILOR nel parallelo e contestuale giudizio di appello
dal medesimo collegio in riforma della sentenza di rigetto in
primo grado della Commissione tributaria provinciale di Milano
(n. 5Y729/9009). Si legge nello svolgimento del processo della

2

dell’IRAP per il 2004, emesso, all’esito del contraddittorio,

sentenza impugnata: “il ricorso personale è stato respinto dalla
CTP in conseguenza di analoga sentenza emessa nei confronti della
società. La signora Marisa Gritti presenta appello richiamando
quanto dedotto contro la sentenza emessa nei confronti della
società”.
La trattazione del giudizio di appello proposto dalla
Gritti avveniva – come si legge ancora nella sentenza impugnata “in pubblica udienza con instaurazione del contraddittorio nei
Giacomo di Pinzi Massimo e C. snc e del socio partecipe,
conformemente all’orientamento della Corte di cassazione SS.UU.
sent. n. 14815 del 19/02/2008”.
Il giudice d’appello ha ritenuto che “ai sensi dell’art. 5
TUIR e dell’art. 40 del d.P.R. 600/1973 l’imputazione pro quota
del reddito del socio è conseguenza automatica del reddito
accertato nei confronti della società di persone. Tenuto conto
che questo Collegio ha riformato la sentenza di primo grado n.
58/29/2009 emessa nei confronti della società, analoga sentenza
deve essere emessa nei confronti dell’appello del socio”.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso,
articolando tre motivi di ricorso incidentale.
Massimo Pinzi, socio con il 33,33% delle quote della snc
Autotrasporti Eredi di Pinzi Giacomo e di Pinzi Massimo e C.
propone ricorso

(rgn. 24762/10)

sulla base di tre motivi,

illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza
della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in
parziale accoglimento del suo appello, nel giudizio introdotto
con l’impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini
dell’IRPEF per 2004, determinava il suo reddito di partecipazione
nella misura di un terzo del reddito della società accertato ai
fini dell’ILOR nel parallelo e contestuale giudizio di appello
dal medesimo collegio in riforma della sentenza di rigetto in
primo grado della Commissione tributaria provinciale di Milano
(n. 5I5/29/2009). Si legge nello svolgimento del processo della
sentenza impugnata: “il ricorso personale è stato respinto dalla
CTP in conseguenza di analoga sentenza emessa nei confronti della
società. Il signor Massimo Pinzi presenta appello richiamando

3

confronti della società di persone Autotrasporti Eredi di Pinzi

quanto dedotto contro la sentenza emessa nei confronti della
società”.
La trattazione del giudizio di appello proposto dal Pinzi
avveniva – come si legge ancora nella sentenza – “in pubblica
udienza con instaurazione del contraddittorio nei confronti della
società di persone Autotrasporti Eredi di Pinzi Giacomo di Pinzi
Massimo e C. snc e del socio partecipe, conformemente
all’orientamento della Corte di cassazione SS.UU. sent. n. 14815
Il giudice d’appello ha ritenuto che “ai sensi dell’art. 5
TUIR e dell’art. 40 del d.P.R. 600/1973 l’imputazione pro quota
del reddito del socio è conseguenza automatica del reddito
accertato nei confronti della società di persone. Tenuto conto
che questo Collegio ha riformato la sentenza di primo grado n.
58/29/2009 emessa nei confronti della società, analoga sentenza
deve essere emessa nei confronti dell’appello del socio”.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso,
articolando tre motivi di ricorso incidentale.
Giorgio Pinzi, socio con il 33,33% delle quote della snc
Autotrasporti Eredi di Pinzi Giacomo e di Pinzi Massimo e C.
propone ricorso (rogn.

24764/10)

sulla base di tre motivi,

illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza
della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in
parziale accoglimento del suo appello, nel giudizio introdotto
con l’impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini
dell’IRPEF per 2004, determinava il suo reddito di partecipazione
nella misura di un terzo del reddito della società accertato ai
fini dell’ILOR nel parallelo e contestuale giudizio di appello
dal medesimo collegio in riforma della sentenza di rigetto in
primo grado della Commissione tributaria provinciale di Milano
(n. 5j/29/2009). Si legge nello svolgimento del processo della
sentenza impugnata: “il ricorso personale è stato respinto dalla
CTP in conseguenza di analoga sentenza emessa nei confronti della
società. Il signor Giorgio Pinzi presenta appello richiamando sia
quanto dedotto contro la sentenza emessa nei confronti della
società”.
La trattazione del giudizio di appello proposto dal Pinzi
avveniva – come si legge ancora nella sentenza – “in pubblica

4

del 19/02/2008″.

udienza con instaurazione del contraddittorio nei confronti della
società di persone Autotrasporti Eredi di Pinzi Giacomo di Pinzi
Massimo e C. snc e del socio partecipe, conformemente
all’orientamento della Corte di cassazione SS.UU. sent. n. 14815
del 19/02/2008”.
Il giudice d’appello ha ritenuto che “ai sensi dell’art. 5
TUIR e dell’art. 40 del d.P.R. 600/1973 l’imputazione pro quota
del reddito del socio è conseguenza automatica del reddito
che questo Collegio ha riformato la sentenza di primo grado n.
58/29/2009 emessa nei confronti della società, analoga sentenza
deve essere emessa nei confronti dell’appello del socio”.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso,
articolando tre motivi di ricorso incidentale.
RAGICNI DEIIA,DECISICNE

Il Collegio preliminarmente osserva come da tempo in sede
di nomofilachia questa Corte ha affermato il principio secondo
cui “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è
alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R.
22/12/1986 n.

917

e dei soci delle stesse e la conseguente

automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il
ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di
rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda
inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso
in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti
questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e
la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni
soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad
oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,
bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con
conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio
necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto
anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone
l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs.

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accertato nei confronti della società di persone. Tenuto conto

546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo
art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di
ufficio” (Cass. sez. un. 4 giugno 2008, n. 14815).
La Corte ha in seguito precisato che “nel processo di
cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito
e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una
redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per
essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti
i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del
principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando
la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza
di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto
dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese
processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1)
identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2)
simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente
unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della
rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i
suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea
trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi
giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni
adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione
dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una
ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo
coma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con
la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il
conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile
dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di
formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di
salvaguardare il rispetto effettivo del principio del
contraddittorio” (Cass. n. 3830 del 2010, n. 2907 del 2010).
Tale è l’ipotesi verificatasi nella fattispecie in esame,
con la sostanziale ricomposizione in appello del contraddittorio

6

società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei

e con lo svolgimento del simultaneus processus con le giuste
parti come prescritto dalla legge.
Nella presente sede di legittimità i quattro giudizi devono
essere pertanto (anche formalmente) riuniti.
Nel giudizio promosso, con riguardo all’accertamento del
reddito sociale, dalla snc Autotrasporti Eredi Pinzi, con il
primo motivo del ricorso principale viene denunciata “violazione

d.P.R. 600/1973 nonché dell’art. 2727

lettera d), del
civ.

cod.

Contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione
della situazione economico-gestionale de ha riscontrata
antieconomicità della gestione a valere quale prova presuntiva
della incongruenza del reddito dichiarato”.
Con

il

secondo motivo

la

soci età

si

duole

dell’insufficienza della motivazione in rela zione all’omessa
considerazione delle spiegazioni addotte dalla contribuente
nell’atto di appello circa la apparente antieconomicità della
gestione aziendale.
Con il terzo motivo denuncia la illogicità manifesta della
motivazione della sentenza nella parte concernente la
determinazione del maggior reddito conseguito dalla Autotrasporti
Pinzi.
I tre motivi, comuni ai tre ricorsi proposti da ciascuno
dei tre soci, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente
legati, sono infondati.
Questa Corte ha in più occasioni affermato che gli studi di
settore – “che presuppongono una situazione di normale
svolgimento dell’attività imprenditoriale” (Cass. n. 14762 del
2015) – “costituiscono, cone si evince dall’art. 62 sexies del
d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993,
n. 427, solo uno degli strumenti utilizzabili
dall’Anuinistrazione finanziaria per accertare in via induttiva,
pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma
intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente:
tale accertamento, infatti, può essere presuntivamente condotto
anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i
ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli
fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni

7

e falsa applicazione dell’art. 39, comma l,

di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere,
quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e dalla
conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati” (Cass. n.
20060 del 2014).
Ed ha chiarito cone “l’Amministrazione finanziaria, in
presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente
inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del
contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’al .
conmi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di
presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il
reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i
ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli
desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività
svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova
contraria e dimostrare la correttezza delle proprie
dichiarazioni” (Cass. n. 26036 del 2015).
Nella specie il giudice d’appello accogliendo, tra l’altro,
la prospettazione che la società contribuente aveva già formulato
in primo grado, secondo la quale “lo studio di settore non era
applicabile alla situazione di marginalità economica”, ha
correttamente escluso l’applicabilità di quel procedimento di
accertamento standardizzato “ai contribuenti che non si trovano
in un periodo di normale svolgimento dell’attività atteso che
“la condizione di marginalità economica è riferibile, in generale
a tutti gli operatori i quali, per cause indipendenti (o anche
dipendenti) dalla propria volontà non gestiscono l’attività
imprenditoriale secondo logiche di mercato, ponendosi
conseguentemente al di fuori del principio di normalità che
sottende l’intero impianto metodologico degli studi di settore”.
Ed ha determinato il reddito sociale in via induttiva, ai
sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, in considerazione
della “antieconomicità della gestione”, costituente “presunzione
grave di incongruenza del reddito”.
Ha mm* rilevato infatti che l’attività principale di due dei
tre soci – “esclusa la socia madre degli stessi per motivi di
età” – era “quella di lavoro dipendente, in qualità di autisti,
quali dedicano all’attività di impresa solo tempi residuali”; che

8

39, coma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54,

era evidente che solo due automezzi potevano rilevare a fini
produttivi; che il valore del reddito sociale presunto
dall’ufficio di euro 48.460, a fronte di una perdita dichiarata
di euro 2.244, andava abbattuto di due terzi, in considerazione

della quota di tempo dedicata all’attività, di guisa che il
“reddito in base ai dati obbiettivi era di “1/3 di 48.460,
arrotondato ad euro 15.000”. La Commissione regionale ha infine
rilevato che “tutto ciò considerato, la presunzione di reddito
sia assistita dai requisiti di gravità, precisione e
concordanza”, avendo cura di precisare che tale valore “assumeva
rilevanza ai fini dell’attribuzione pro quota ai soci per quanto
concerne l’IRPEF”.
Il giudice d’appello non è dunque incorso negli errori di
diritto e nei vizi della motivazione ad esso addebitati. Non solo
infatti la sentenza impugnata sembra avere recepito talune
istanze della contribuente – con conseguente sensibile riduzione
della pretesa -, ma le ragioni professionali e familiari dei soci
(riprodotte alle pagine 10 e 11 del ricorso) che hanno condotto
la società all’assetto oggetto dell’accertamento non sembrano
collidere con la ricostruzione della Commissione regionale; tali
rilievi critici, in ogni caso, non paiono idonei a porre in
discussione la tenuta logica e la sufficienza, in una parola
l’adeguatezza, della motivazione della decisione.
Il ricorso principale, comune ai quattro giudizi, deve
essere pertanto rigettato.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle
entrate, nel giudizio di legittimità promosso dalla snc
Autotrasporti Eredi Pinzi, censura la decisione dolendosi della
ingiustificata riduzione del reddito sociale ad euro 15.000.
Assume che tale capo di sentenza sarebbe immotivato,
contraddittorio ed errato, nonché in contrasto col principio
secondo cui, in presenza di un comportamento assolutamente
contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non
spieghi e non giustifichi in maniera convincente, è legittimo
l’accertamento ai sensi dell’art. 39, coma 1, lettera d), del
d.P.R. n. 600 del 1973,

“e quindi in tese ai risultati degli

studi di settore”.

9

pari ad euro 15.000, come risulta dal conteggio sopra riportato,

Il motivo è inammissibile, in quanto, a parte la
inesattezza della costruzione, non coglie la
costituita, come si è detto

supra,

ratio déciobncLi,

anzitutto dalla rilevata,

motivata inapplicabilità alla fattispecie dello strumento degli
studi di settore.
Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine al terzo
motivo del ricorso incidentale, comune ai tre giudizi di
legittimità promossi dai tre soci, con il quale l’amministrazione
punto decisivo della controversia”, costituito dalla “parziale
decurtazione del maggior reddito accertato, con la conseguenza
che l’intera pretesa tributaria doveva essere legittimamente
confermata, con emenda in parte qua dell’impugnata sentenza”.
Con il primo motivo del ricorso incidentale comune ai tre
giudizi promossi dai tre soci, l’amministrazione lamenta la
violazione dell’art. 2909 cod. civ., per avere la CTR annullato
l’avviso di accertamento emesso a carico del socio sul
presupposto rilievo dell’esistenza di una decisione relativa alla
società ed avente ad oggetto l’accertamento del reddito sociale,
che farebbe stato anche nell’accertamento del reddito di persona
del socio nella misura della sua quota di partecipazione. Nella
specie, la decisione non sarebbe ancora definitiva, pendendo
avverso la stessa ricorso per cassazione proposto dalla snc
Autotrasporti Eredi Pinzi, e la CTR, in violazione della norma in
rubrica, avrebbe fatto conseguire l’annullamento anche del
reddito del socio senza che la decisione sulla società fosse
ancora passata in giudicato.
Il motivo è infondato, ove si consideri che, come
l’accertamento dei redditi in sede amministrativa, a norma
dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, la decisione nelle
controversie che abbiano ad oggetto la determinazione del reddito
delle società di persone, e l’imputazione di esso a ciascun socio
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili,
hanno carattere unitario – e può farsi discorso di mera logica
pregiudizialità tra le due fasi in cui esse si articolano purché sia resa nel giudizio cui prendano parti tutti i legittimi
contraddittori, come si è visto essere avvenuto nella specie

10

si duole della “insufficiente e contraddittoria motivazione su un

(cfr. le premesse della presente pronuncia in apertura delle
“ragioni della decisione”).
Per le medesime ragioni è quindi del pari infondato il
secondo motivo del ricorso incidentale, proposto in subordine,
con il quale l’amministrazione si duole dell’insufficiente e
contraddittoria motivazione sugli aspetti decisivi della
controversia relativi alla mancata verifica della definitività
dell’accertamento sociale, e alla mancata spiegazione
singolo socio.
In conclusione, tanto i ricorsi principali che i ricorsi
incidentali devono essere rigettati.
Il carattere della controversia, e gli interventi
giurisprudenziali che ad esso, in epoca non risalente, hanno dato
forma consentono di dichiarare compensate fra le parti le spese
del giudizio.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta i ricorsi principali
ed i ricorsi incidentali.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2017
Il consigliere estensore

dell’infondatezza della pretesa tributaria nei confronti del

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