Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 255 del 12/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/01/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 12/01/2021), n.255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29150-2018 proposto da:

Z.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

MERCALLI 11, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE CURTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO MANCINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8586/14/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con ricorso notificato il 5 ottobre 2018, Z.M.C., chiede la cassazione della CTR del Lazio, n. 8586/14/2016 dep. 16 dicembre 2016, che, in controversia su impugnazione avviso di accertamento per estimi catastali, ai sensi dell’art. 1, comma 335, relativo ad immobile sito in (OMISSIS), microzona (OMISSIS), e in mancanza di costituzione della contribuente, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’avviso di accertamento sostenuto da valori congrui e validi.

L’Agenzia si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente, premesso di avere avuto conoscenza della sentenza impugnata nel marzo del 2018, con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio di secondo grado, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assente la contribuente e mancante la prova della notifica dell’atto di appello, dell’avviso di trattazione e del relativo dispositivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 101,170 e 330 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 1992, artt. 1, comma 2, e artt, 16,17,20,27 e 53, per non avere la CTR verificato la regolare costituzione dell’appellata, in assenza del deposito dell’avviso di ricevimento della notifica dell’atto di appello, notificato, peraltro, al difensore della contribuente al domicilio eletto in primo grado ((OMISSIS)), medio tempore trasferito (dapprima, in (OMISSIS) e poi in (OMISSIS)).

1.1. Con il secondo motivo lamenta l’applicabilità alla fattispecie della disciplina sull’impugnazione tardiva della sentenza ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, e art. 153 c.p.c., comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 37.

1.2. Con il terzo motivo, si deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per avere la CTR ritenuto congruamente motivato l’avviso di accertamento.

1.3. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dei restanti.

1.4. Verificato il fascicolo dei gradi di merito, dal quale si è riscontrata la contumacia dell’intimato e la mancanza della cartolina di ricevimento dell’atto di appello, va confermato il principio secondo cui nel processo tributario è inammissibile l’appello proposto con un atto notificato direttamente a mezzo del servizio postale, ove, nel termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, non venga depositato il relativo avviso di ricevimento, sicchè la sentenza di appello che, non rilevando tale radicale vizio processuale, abbia deciso la controversia nel merito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello (Sez. 5, n. 10322 del 12/04/2019); ciò in quanto il ricorrente che si costituisce in giudizio ha l’onere di depositare, unitamente alla copia del ricorso, quella della ricevuta postale di ricezione ovvero della ricevuta di deposito ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 (Cass. n. 12268 del 17/05/2017; n. 10322 del 12/04/2019).

Pertanto l’appellante Agenzia aveva l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, o in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto. (Sez. 6 – 5, n. 23793 del 01/10/2018).

Peraltro, contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nel controricorso, gravava sull’appellante – preso atto dell’esito negativo della notifica per trasferimento successivo del procuratore del contribuente, non sussistendo alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo – notificare l’appello al domicilio reale di quest’ultimo (Cass. 30 ottobre 2019, n. 27911; n. 19477/2007; n. 14033/2005).

La CTR non si è attenuta ai superiori principi, per cui la sentenza va cassata, in accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti, con la coeva declaratoria di inammissibilità dell’appello e la causa rinviata alla CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità dell’appello; rinvia la causa alla CTR del Lazio che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

 

 

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