Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 255 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 02/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17488/2014 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro legale

rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 6,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO MANNINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FLAVIO DE ZORZI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1888/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato VINCENZO RAGO per l’Avvocatura dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- B.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, il Ministero della salute e la Regione Piemonte, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per aver contratto l’epatite C a causa di trasfusioni di sangue infetto somministratele durante il ricovero presso l’Ospedale di (OMISSIS) in data (OMISSIS).

Si costituirono in giudizio il Ministero della salute e la Regione Piemonte eccependo, tra l’altro, la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale respinse la domanda nei confronti di entrambi i convenuti.

2.- La pronuncia è stata appellata con appello principale della B. ed incidentale del Ministero. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 24 settembre 2013, in riforma di quella di primo grado, ha dichiarato tenuto ed ha condannato il Ministero della salute a pagare a B.G., a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 7.715,00, oltre accessori, con condanna dell’appellato Ministero al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio nella misura del 60%, e compensazione delle spese restanti.

La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni del (OMISSIS) e la malattia; ha condiviso le conclusioni del CTU circa la guarigione dall’epatite con un’invalidità permanente residuata del 5% per fibrosi epatica; ha quantificato il danno non patrimoniale nell’anzidetto importo complessivo, determinato secondo le tabelle milanesi.

3.- Contro la sentenza il Ministero della salute propone ricorso affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso B.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva notificazione, sollevata dalla resistente.

Il presente giudizio è stato introdotto prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, il cui art. 46, comma 17, ha modificato l’art. 327 c.p.c., riducendo a sei mesi il termine c.d. lungo per impugnare le sentenze non notificate. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della legge predetta la disposizione si applica però ai giudizi introdotti in primo grado (e non in appello, come ritiene la resistente), dopo il 4 luglio 2009 (cfr. Cass. ord. n. 19969/15 ed altre). Pertanto, è ammissibile il ricorso notificato (in data 24/26 giugno 2014) dal Ministero, entro il termine annuale decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza qui impugnata (24 settembre 2013), applicandosi l’art. 327 c.p.c., nel testo vigente prima della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009.

2.- Con l’unico articolato motivo l’Avvocatura generale dello Stato deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Difetto di motivazione in relazione all’art. 360, n. 5. Erroneità della sentenza che ha dato per scontata la sussistenza del nesso di causalità tra patologia epatica della sig.ra B. e le trasfusioni subite. Difetto del nesso di causalità ed, in ogni caso, di qualunque comportamento colpevole imputabile al Ministero”.

Il motivo si articola in due censure, concernenti, l’una, l’accertamento del nesso di causalità materiale tra le trasfusioni del (OMISSIS) e la malattia, e l’altra, l’accertamento della colpa del Ministero.

Le censure sono entrambe infondate.

2.1.- Quanto alla prima, lo stesso Ministero riconosce la sussistenza, nel caso in esame, dei tre criteri idonei, dal punto di vista medico-legale, a dimostrare il nesso di causalità – vale a dire la compatibilità del luogo, del tempo e dell’efficacia dell’agente causale; sostiene però che sarebbe mancata la dimostrazione dell’insussistenza di altre cause efficienti. Al riguardo, per un verso, va rilevato che il giudizio della Corte territoriale è stato espresso sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio che ha escluso altri fattori di rischio, e che il Ministero non ha contestato. Per altro verso, va ribadito che, qualora non siano provati altri fattori alternativi (la dimostrazione della cui esistenza va compiuta in positivo, dovendosi presumere inesistenti quando non vi sia la prova del loro effettivo verificarsi), il nesso di causalità in sede civile, e specificamente in fattispecie quale quella in esame, va accertato secondo la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” (cfr. Cass. S.U. n. 576/08: “In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”; ne consegue che – sussistendo a carico del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell’entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata l’omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all’epoca di produzione del preparato, ed accertata l’esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento”).

2.2.- Con riferimento alla seconda censura, va sottolineato che è rimasto accertato, in punto di fatto, che il Ministero non ha dimostrato l’effettuazione, sul donatore di sangue rivelatosi infetto, di controlli preventivi prima del prelievo confluito nella sacca poi trasfusa alla B., nè sugli altri donatori il cui sangue fu in concreto utilizzato.

Dato ciò, in merito all’assunto del Ministero secondo cui all’epoca delle trasfusioni ((OMISSIS)) non sarebbero stati ancora disponibili i test specifici per la rilevazione dell’HCV e secondo cui gli altri metodi indiretti non sarebbero stati affidabili, è sufficiente rilevare che questo argomento difensivo non tiene conto del fatto -valorizzato anche nei precedenti a Sezioni Unite del 2008, cui si è successivamente uniformata la giurisprudenza di merito e di legittimità- che già prima del 1988 erano noti i rischi di contagio connessi all’utilizzazione del sangue umano e che, per via indiretta, l’impiego del sangue infetto avrebbe comunque potuto essere escluso a seguito di controllo delle transaminasi e/o di ricerca dell’antigene di superficie del virus dell’epatite B. La decisione della Corte d’appello di Torino è conforme ai principi di diritto espressi dai precedenti a Sezioni Unite n. 576, 577 e 582 del 2008, e specificamente al principio per il quale “In tema di patologie conseguenti ad infezione con virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B – la cui individuazione spetta all’esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo”.

Il ricorso va perciò rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Trattandosi di ricorso proposto dal Ministero della salute, assistito dall’Avvocatura generale dello Stato, NON sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nell’importo complessivo di Euro 3.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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