Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 255 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, (ud. 09/05/2019, dep. 09/01/2020), n.255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10728-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIETRO ALBERTO IPPOLITO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PULA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 100, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE MACCIOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

Martina C. conveniva in giudizio il Comune di Pula esponendo di essere caduta urtando la base sporgente di un tronco d’albero mentre percorreva una pineta situata nel territorio dell’ente locale, subendo danni fisici di cui chiedeva, pertanto, il risarcimento;

il tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla corte di appello secondo cui la condotta della vittima era stata imprudente in misura tale da interrompere il nesso causale che avrebbe dovuto sussistere ai fini della responsabilità custodiale, fermo restando che anche la generale responsabilità aquiliana non sarebbe stata configurabile per la sufficiente visibilità e la ragionevole prevedibilità dell’ostacolo;

avverso questa decisione propone ricorso per cassazione C.M., con quattro motivi, avversati da controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nel richiedere al soggetto danneggiato la prova della prudenza del proprio comportamento, dimostrazione che avrebbe dovuto in senso opposto offrire, come non aveva fatto, l’amministrazione convenuta;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,2051 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare che la condotta della vittima interruttiva del nesso causale avrebbe dovuto essere non solo colposa ma anche eccezionale e imprevedibile, mentre una volta ritenuto prevedibile un accadimento quale quello in parola allora a maggior ragione avrebbe dovuto esserlo per l’amministrazione che aveva tagliato gli alberi della pineta lasciando sporgenze non segnalate come quella che aveva determinato l’incidente;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1227, c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di rilevare che l’amministrazione non aveva provato neppure il concorso di colpa della deducente;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, c.c., 116, c.p.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di apprezzare che le risultanze istruttorie avevano attestato l’impossibilità, per la deducente, di vedere lo stato dei luoghi in tempo utile per evitare l’accaduto;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è improcedibile poichè, come indicato dalla stessa ricorrente, non è stato depositato nè inviato per posta con spedizione (Cass., Sez. U., 21/06/1995, n. 7013, Cass., 18/01/2016, n. 694) nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso;

la violazione del suddetto termine perentorio ne comporta l’improcedibilità ex art. 369, c.p.c., senza che possa rilevare lo svolgimento di difese senza eccezioni sul punto ad opera della controparte (Cass., 23/02/2010, n. 4356, Cass., 26/10/2017, n. 25453);

parte ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini motivata e documentata con riferimento a uno stato febbrile, con rialzi e sintomi respiratori e gastrointestinali;

la suddetta allegazione non integra una causa di rimessione in termini, poichè la documentazione attesta un generico stato di malattia senza che sia stata esplicitata e spiegata, cioè, l’impossibilità, del difensore, di organizzare una sua sostituzione per un’attività ordinaria quale quella di spedizione postale, tanto più che il suddetto stato fisico è indicato non come improvviso ma decorrente da diversi giorni precedenti la scadenza sicchè, a maggior ragione, avrebbe dovuto dimostrarsi l’impossibilità oggettiva e insuperabile di organizzazioni alternative (Cass., Sez. U., 18/12/2018, n. 32725);

non deve disporsi sulle spese stante la tardività del controricorso ex art. 370 c.p.c., comma 1;

P.Q.M.

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 9 gennaio 2020

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