Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 255 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. III, 07/01/2011, (ud. 04/11/2010, dep. 07/01/2011), n.255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25269-2006 proposto da:

B.G., A.A., considerati domiciliati “ex lege”

in ROMA, presso Cancelleria Corte di Cassazione, rappresentati e

difesi dall’avvocato VITIELLO VINCENZO ROSARIO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE D’ERCOLANO, (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t. dr.

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOGLIANO

35, presso lo studio dell’avvocato PIERETTI ALFREDO, rappresentato e

difeso dagli avvocati SCOGNAMIGLIO ANDREA, SORIA SERGIO giusta

procura a margine del ricorso; GRIMALDI COSTRUZIONI SRL, già Ditta

individuale Gr.Fr.Pa., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Sig. Gr.Fr., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CEREATE 6, presso lo studio dell’avvocato

PATRIGNANI RAOUL, rappresentato e difeso dall’avvocato DUCCI

DOMENICO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2623/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Prima Civile, emessa il 10/06/2005, depositata il 12/09/2005;

R.G.N. 3092/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 settembre 2005 la Corte di appello di Napoli accoglieva il gravame proposto dal Comune di Ercolano contro la omologa decisione del locale Tribunale del 15 ottobre 2002, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 dispiegata da A.A. e B.G. contro il Comune, asseritamene cagionati ad un loro immobile per effetto della costruzione di un impianto fognario.

Avverso siffatta decisione propongono ricorso gli originari attori, affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorsi il Comune di Ercolano e la Grimaldi Costruzioni s.r.l., impresa appaltatrice di lavori e chiamata in causa dal Comune.

Il 3 novembre 2005 la Grimaldi Costruzioni s.r.l. depositava istanza di fissazione di udienza, respinta dal Presidente titolare, non rinvenendosi ragioni di urgenza.

All’udienza odierna il Comune ha depositato memoria di costituzione con procura speciale a diverso difensore, non redatta, però, in forma notarile.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che dirimente ai fini della soluzione della controversia, così come prospettata in questa sede, è l’esame del primo motivo.

Con tale censura i ricorrenti lamentano, sia sotto il profilo dell’errore di diritto che del vizio di motivazione, che erroneamente il giudice dell’appello abbia ritenuto affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza di prime cure nella parte in cui si affermava la responsabilità del Comune non in relazione all’esecuzione dei lavori di scavo, così come dedotto dagli attori bensì in base ad una molteplicità di possibili cause e/o concause di danno, discendenti dalla ritenuta violazione dell’obbligo di manutenzione e custodia del bene.

Il motivo va respinto per le ragioni di seguito indicate.

Va, infatti, posto in rilievo che la decisione impugnata si fonda su due rationes decidendi.

Nella seconda ratio il giudice dell’appello esclude, sulla base dei materiali acquisiti e delle argomentazioni tecnicamente ritenute del tutto condivisibili della seconda CTU , richiesta in prime cure anche dagli attori, attuali ricorrenti e depositata il 29 maggio 2001 (p. 7 sentenza impugnata), l’attribuzione di responsabilità in capo al Comune per i danni rilevati nel fabbricato dell’allora attori, attuali ricorrenti (p. 8 sentenza impugnata).

Ne consegue che in tali termini la censura va disattesa e restano assorbiti sia il profilo sull’asserita inesistenza del vizio di ultrapetizione sia il terzo motivo.

Infatti, il giudice dell’appello ha affrontato alla luce dell’art. 2051 c.c. il tema della responsabilità dell’Ente territoriale, che, proprio per quanto si evinceva dalla seconda CTU e dei materiali acquisiti, ha mostrato di essere completamente estraneo alla causazione degli asseriti danni.

Il secondo motivo è infondato, perchè la eccezione di ultrapetizione non poteva essere sollevata prima della decisione del Tribunale, che solo all’esito della istruttoria ebbe a qualificare, così come si è avuto modo di precisare, la domanda proposta non ex art. 2043 c.c., ma ex art. 2051 c.c..

Conclusivamente il ricorso va respinto, ma, dato l’alterno esito delle fasi di merito, si rinvengono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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