Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25499 del 26/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.26/10/2017), n. 25499
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO ETTORE – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca rel. Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29062/2016 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato CARMELA PARISI,
STUDIO LEGALE FERRAGINA & PARISI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARMELA PARISI;
– ricorrente –
contro
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, C/O STUDIO
VAVALA’ CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato
MARIA IDA OREFICE, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO
TRUNGADI, AGOSTINO CARIDA’;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), COMUNE di VIBO VALENTIA, CAMERA di
COMMERCIO VIBO VALENTIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1026/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 19/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti, la parte contribuente ha resistito con controricorso, il concessionario della riscossione impugnava la sentenza della CTR della Calabria, relativa a diverse intimazioni di pagamento per vari tributi, lamentando, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR avrebbe considerato irrituale la produzione in appello della copia degli avvisi di ricevimento relativi alla notifica di parte delle cartelle di pagamento sottostanti agli avvisi impugnati, ritenendo, erroneamente, che vi sarebbe una violazione del principio di divieto di nuove prove, laddove la produzione di nuovi documenti doveva essere valutato alla stregua di mere difese, rispetto a un fatto – la notifica degli atti impositivi – già introdotto nel giudizio, con il ricorso introduttivo.
Il motivo è fondato, è infatti, insegnamento di questa Corte, che “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” (Cass. n. 18907/11, 3661/15, ord. 22776/15, 655/14, 20109/12, Corte Cost. 199/17).
Nel caso di specie, il concessionario della riscossione ha prodotto in sede di giudizio d’appello copia della documentazione attestante la notifica delle cartelle, di cui il ricorrente aveva lamentato l’omissione, con ciò fornendo prova della ritualità e tempestività della notifica delle stesse, nè tale documentazione può considerarsi alla stregua dell’ammissione di nuove prove – vietate del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1, in quanto la ritualità o meno della notifica degli atti impositivi impugnati era l’oggetto principale del dibattito processuale, fin dal primo grado.
Infine, non meritano adesione le plurime eccezioni d’inammissibilità sollevate in controricorso, infatti, le asserite plurime rationes decidendi che non sarebbero state oggetto di specifica e distinta impugnazione in effetti, non sono che un’esplicazione della motivazione ad abundantiam (Cass. sez. un. 3840/07), con un’unica articolata ratio decidendi che risulta essere stata correttamente impugnata, mentre, l’asserito difetto di autosufficienza non merita adesione, in quanto rispetta i criteri del “protocollo” (Cass/CNF), attraverso l’autosufficienza “virtuosa” con esibizione, ex art. 369 c.p.c. (vedi documenti allegati sub 7).
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017