Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25499 del 13/12/2016

Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7713-2013 proposto da:

S.F.M., (OMISSIS), S.M. (OMISSIS),

F.M.N. (OMISSIS), S.S. (OMISSIS), S.P.

(OMISSIS), S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 23, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

ANTONELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ELIO MARIA MELONI

unitamente all’avvocato PIER LUIGI MELONI giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Z.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI GENTILE 22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FIORITA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ANGELO COLLI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 578/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato PIER LUIGI MELONI;

udito l’Avvocato FRANCESCO ANTONIO RUSSO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1989, Z.G. convenne in giudizio S.C. al fine di esercitare il diritto di prelazione ed esponendo che tale M.G. aveva venduto a S.C. un podere ex EFTAS confinante con il podere di Z.. Riferì anche che il M. pur avendo trasmesso allo Z. un generico e non idoneo avviso di vendita dell’immobile, non aveva dato riscontro alla richiesta con cui quest’ultimo chiedeva di prendere visione del compromesso e di conoscere il prezzo pattuito perchè interessato all’acquisto. Pertanto lo Z. chiese di riscattare il fondo alle medesime condizioni del S. offrendosi di pagare il prezzo nel termine che il Tribunale avrebbe stabilito.

Si costituì il S. chiedendo il rigetto della domanda e deducendo di essere affittuario del fondo in questione e che ciò escludeva la prelazione del confinante. Inoltre dedusse che il terreno confinante da cui il Z. fondava il suo diritto di prelazione era stato acquistato in violazione delle norme che regolano la materia perchè non erano stati avvertiti i vicini nè l’ERSAT. Chiese anche il rimborso delle spese per le migliorie apportate al fondo.

Il Tribunale di Oristano accolse la domanda ritenendo sussistere tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, e dichiarò validamente esercitato dall’attore il diritto di riscatto del fondo.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 579 del 27 novembre 2012.

3. Avverso tale decisione, F.M.N., G., F.M., P., M., S., quali eredi di S.C., propongono ricorso in Cassazione sulla base di 6 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso Z.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 101 e 102 c.p.c. e art. 354 c.p.c., art. 177 c.c., lett. d e art. 179 c.c., lett. d”.

Lamentano la nullità del procedimento per omessa citazione in giudizio di F.M.N., moglie dell’acquirente S., nonchè del Banco di Sardegna che concesse il mutuo agevolato necessario per il pagamento del prezzo del fondo.

Il motivo è inammissibile per genericità.

Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007). Come appunto nel caso di specie sia per quanto riguarda la F. sia per quanto riguarda la Banca di Sardegna.

Inoltre il motivo, per quanto riguarda la moglie, non confuta neanche l’argomento utilizzato dalla sentenza (cfr. pagg. 5-6) in cui si afferma che la F. non solo non ha acquistato, ma anzi è comparsa nell’atto per dire che il fondo comprato dal marito non entrava in comunione legale per essere destinato all’esercizio della sua professione. Infatti l’atto di trasferimento della proprietà avvenne soltanto in favore del S..

4.2. Con il secondo motivo, denunciano la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 2, n. 2”.

I ricorrenti censurano il punto in cui la sentenza (pag. 7 e 8) riconosce che il S. era affittuario del fondo, condizione che, in via di principio, escluderebbe il riscatto, ma accerta che tale condizione era al di sotto del termine minimo di cui alla L. n. 817 del 1971, art. 7.

Anche questo motivo è inammissibile per genericità.

Inoltre i ricorrenti non colgono la ratio decidendi della sentenza in cui si afferma che nessuno dei testi escussi è stato in grado di confermare la circostanza prospettata dal S. che era affittuario del fondo dal tempo necessario per il positivo esercizio della prelazione prevista in favore dell’affittuario.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 369 del 1967, artt. 4 e 6, L. n. 817 del 1971, art. 7 e artt. 1418 e 1423 c.c.”.

Censurano il punto in cui la sentenza assume che lo Z. rivestirebbe la qualifica soggettiva di proprietario del fondo confinante, sin dal 1986 per acquisto fattone con il fratello N., e respinge la tesi del S. secondo cui l’acquisto del fondo confinante da parte dello Z. risalirebbe al 1991, ossia ad epoca successiva a quella compravendita della quale si discute.

Il motivo è inammissibile.

La questione della invalidità dell’atto di acquisto non risulta affatto nè discussa, nè indiscussa in causa. La sentenza, infatti, nulla dice in merito all’argomento, nè i ricorrenti dicono di aver posto la questione e che su questa il giudice non abbia risposto.

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c. e alla L. n. 590 del 1965, art. 8 in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi previsti dalla norma, nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti”.

La sentenza è errata laddove il giudice avrebbe fondato l’accertamento della sussistenza dei requisiti sul solo certificato dell’Ispettorato che sarebbe un atto non probante.

Il motivo è inammissibile.

Anche qui i ricorrenti non colgono la ratio decidendi della sentenza dove si dà atto che la questione è stata decisa anche sulla base delle testimonianze escusse oltre che sui documenti prodotti, che dimostrano la sussistenza dei requisiti da parte del Z..

4.5. Con il quinto motivo, lamentano la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 396 del 1967, art. 3 e alla L. n. 817 del 1971, art. 7 con particolare riferimento all’interpretazione del requisito di legge della contiguità fra i fondi nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla sussistenza della contiguità tra i fondi”.

Contestano i ricorrenti la erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistere la contiguità tra i fondi necessaria per esercitare il retratto da parte dello Z..

Il motivo è inammissibile.

La questione è stata oggetto di un accertamento di merito effettuato anche tramite ctu.

4.6. Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 – nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta”.

Si dolgono della mancata pronuncia da parte della Corte d’Appello circa la domanda di restituzione dei miglioramenti.

Il motivo è infondato.

Il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla domanda di miglioramento proposta in via riconvenzionale dal S. perchè ha separato la causa relativa, al fine di approfondire l’esistenza delle migliorie, sia eventualmente la quantificazione delle stesse (cfr. pag. 5 sentenza). Pertanto sul punto non vi può essere alcuna statuizione.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 8.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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