Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25499 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25499 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 31205-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2766

CAFFARO SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 156/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 16/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 13/11/2013

udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si
riporta al ricorso e chiede l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

RITENUTO IN FATTO.
1. Con istanza in data 25.11.02, la società Caffaro
s.r.l.

chiedeva

il

rimborso

dell’IVA

corrisposta

nell’anno 2001 sugli acquisiti di beni destinati in modo
esclusivo all’esercizio di attività esenti da imposta.
Riteneva, invero, la contribuente che tali acquisiti
avrebbero dovuto essere, a loro volta, esenti dall’IVA,
tiva n. 77/388/CEE, a suo dire, non correttamente recepita dal d.P.R. n. 633/72.
2. Avverso il silenzio rifiuto, serbato dall’ Amministrazione finanziaria sull’istanza, la Caffaro s.r.l. proponeva ricorso giurisdizionale, che veniva accolto dalla
CTP di Roma. Il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 6 veniva, altresì, rigettato
dalla CTR del Lazio con sentenza n. 156/36/06, depositata
il 16.10.06, con la quale il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, riteneva che
l’eccezione dell’Ufficio, secondo cui detti acquisiti non
rientravano nella formulazione dell’art. 13, parte B,
lett. c) della Direttiva Ce n. 388/77, fosse palesemente
infondata, in quanto contraria alla lettera ed alla ratio
della suddetta direttiva.
3. Per la cassazione della sentenza n. 156/36/06 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13,
parte B), lett. c) della VI Direttiva n. 77/388/CEE, nonché degli artt. 10 n. 27 quinquies e 19, co. 2 d.P.R. n.
633//2, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Deduce, invero, la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente interpretato la menzionata norma di cui
all’art. 13 della VI Direttiva CEE, avendola intesa nel
senso che anche i meri acquisti di beni effettuati per
essere destinati – come nel caso di specie – allo svolgimento di attività esenti, dovrebbero essere esclusi

ai sensi dell’art. 13, parte B), lett. c) della VI Diret-

dall’IVA, ove questi beni non abbiano formato oggetto di
un diritto di detrazione. Per contro, a parere
dell’Agenzia delle Entrate, la previsione normativa comunitaria succitata si riferirebbe alla sola ipotesi di
successiva “rivendita” dei beni acquistati senza detrazione di IVA, ove destinati ad attività esenti, al fine
di evitare che l’imposta pagata sull’acquisto a monte
1.2. La censura è fondata.
1.2.1. Questa Corte ha – per vero – più volte affermato
che, in tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 13,
parte B), lett. c), della VI direttiva n. 77/388/CEE, secondo l’interpretazione fornitane dall’ordinanza di cui a
C. Giust. CE, 6.7.2006, C-18/05 e C-155/05, si applica
esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l’esercizio di un’attività esente, ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione. A tale
conclusione induce, infatti, il riferimento testuale della norma succitata alle “forniture di beni” destinati ad
attività esenti, che vale ad evidenziare chiaramente come
debbano essere esonerate dall’IVA soltanto le successive
cessioni (forniture) dei beni medesimi, acquistati senza
possibilità di detrarre l’imposta, allo scopo di evitare
che i successivi acquirenti abbiano nuovamente a corrispondere l’IVA già assolta sull’operazione di cessione a
monte.
1.2.2. Siffatta previsione non giustifica, pertanto, il
rimborso dell’imposta versata – come nel caso di specie per l’acquisto di beni destinati in modo esclusivo all’esercizio di un’attività esentata, ancorchè esclusi dal
diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso
desumibile – come dedotto, nella specie, dalla contribuente – neppure dalla sentenza 25.6.97, C-45/95, con la
quale la Corte si è limitata ad accertare l’inadempimento
della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla
medesima disposizione, senza avallare un’interpretazione
diversa da quella successivamente fornita con la predetta

2

sia, dipoi, nuovamente assolta dal successivo acquirente.

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ordinanza

6.7.06,

nelle cause C-18/05 e C-155/05

(Cass.S.U. 27207/09, Cass. 4629/11, 21410/12, 23066/12).
1.2.3. Da tali affermazioni di principio discende, dunque, che palesemente erroneo deve ritenersi, con riferimento al caso concreto, l’assunto del giudice di appello
che ha ritenuto di poter estendere il suesposto principio
di diritto comunitario, volto ad evitare una doppia impodell’acquisto, a monte, di beni destinati ad attività
esenti da IVA. Il motivo in esame va, di conseguenza, disatteso.
2.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione

dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384, co. l
c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla
società contribuente.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico della resistente soccombente, nella misura
di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei
giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della
contribuente; condanna la resistente alle spese del presente giudizio, che liquida in

e

3.000,00, oltre alle

spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, 1’8.10.2013.

sizione nelle rivendite a valle, alla diversa ipotesi

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