Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25499 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2967-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

M.M. AUTOMOBILI ITALIA S.P.A., in persona del Commissario giudiziale,

elett.te dom.to in ROMA, alla VIA G. MERCALLI, n. 11, presso lo

studio dell’Avv. LEONARDO PERRONE che, unitamente all’Avv. GIUSEPPE

MARINI ed all’AVV. MICHELE MARANO’, lo rapp. e dif. in virtù di

procura speciale ai rogiti del notaio G. C. di Milano, del

20.2.2013, rep. n. 69801;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/06/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 07/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. ZENO IMMACOLATA,

che ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, il rigetto

del ricorso;

udito l’Avv. ANNA COLLABOLLETTA, per la parte ricorrente e l’Avv.

LEONARDO PERRONE per la parte controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La M.M. AUTOMOBILI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., impugnò, innanzi alla C.T.P. di Vercelli, il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza proposta all’AGENZIA DELLE DOGANE – UFFICIO DI VERCELLI, avente ad oggetto il rimborso dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti contenuti all’interno dei motori delle autovetture importate da essa contribuente nel periodo febbraio – dicembre 2003.

2. La C.T.P di Vercelli, con sentenza 40/01/2009, rigettò il ricorso e avverso tale decisione la M.M. AUTOMOBILI propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. del Piemonte che, con sentenza n. 79/06/11, depositata il 7.11.2011, in riforma della gravata decisione, accolse l’originario ricorso, ritenendo dovuto il rimborso in questione, “non avendo l’ufficio svolto alcuna indagine fattiva della contabilità aziendale, limitandosi a negare il rimborso, senza verificare dai mastri i movimenti contabili relativi alle accise pagate, senza effettuare alcun analitico controllo della fatturazione e quindi la possibilità di ricarico del cliente”.

3. Avverso tale decisione l’AGENZIA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Si è costituita, con controricorso, la M.M. AUTOMOBILI, la quale ha depositato, altresì, memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi l’AGENZIA si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’insufficiente motivazione della gravata sentenza, in relazione agli elementi forniti dall’Ufficio a dimostrazione dell’avvenuta traslazione a terzi dell’accisa in questione, nonchè dell’indebito arricchimento che ne avrebbe tratto la società contribuente in caso di rimborso.

2. Con il quarto motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, come novellato dalla L. n. 13 del 2007, art. 21, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto le presunzioni allegate dall’Ufficio in ordine all’avvenuta traslazione dell’imposta a valle, nonchè all’indebito arricchimento che sarebbe conseguito in favore della M.M. AUTOMOBILI, non concordanti tra loro e, dunque, inidonee a sorreggere il diniego di rimborso dell’accisa.

3. I quattro motivi – tutti riconducibili al vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed esaminabili congiuntamente, stante l’identità di questioni agli stessi sottese – sono inammissibili.

3.1. Nella specie, la C.T.R., onde escludere i caratteri dell’art. 2729 c.c. (non potendosi, nella specie, far ricorso alle presunzioni cd. supersemplici. Cfr. Cass., Sez. 5, 25.9.2013, n. 21977, non massimata) rispetto alle presunzioni addotte dall’Ufficio a sostegno della legittimità del proprio diniego di rimborso, ha chiarito che: (a) alcuna specifica voce sulla traslazione dell’imposta sugli oli lubrificanti emerge dai bilanci della M.M. Automobili; (b) l’esistenza di un margine di utile per la contribuente non depone, ex se, nel senso di tale traslazione; (c) la fatturazione esibita dalla società contribuente non evidenzia l’addebito delle imposte sul compratore. Le censure svolte dalla parte ricorrente si risolvono, invece, in una ricostruzione alternativa del materiale istruttorio già vagliato dalla C.T.R., in contrasto col principio di diritto in base al quale spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 6-5, 8.1.2015, n. 101, Rv. 63411801; Cass., Sez. 6-1, 17.1.2019, n. 1234, Rv. 652672-01).

4. Il ricorso va dunque rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della M.M. AUTOMOBILI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre 15% su tale importo, per rimborso forfetario spese generali, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 9 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 10 ottobre 2019

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