Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25498 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato GIANCASPRO NICOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARBERIS RICCARDO, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 22218-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato GIANCASPRO NICOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARBERIS RICCARDO, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 22219-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato GIANCASPRO NICOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARBERIS RICCARDO, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 22221-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato GIANCASPRO NICOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARBERIS RICCARDO, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 22222-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.M., D.N., IMPRESA EDILE P.

DOMENICHIELLO & F.LLI SNC, D.E.,

elettivamente

domiciliati in ROMA VIA POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato

GIANCASPRO NICOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato BARBERIS

RICCARDO, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 93/2006 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 12/06/2006, avverso la sentenza n. 99/2006, avverso la

sentenza n. 100/2006, avverso la sentenza n. 101/2006, avverso la

sentenza n. 102/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il resistente l’Avvocato GIANCASPRO per delega, che si

riporta agli scritti;

sentito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

POLICASTRO, che non si oppone alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Basilicata ha accolto l’appello della contribuente Impresa Edile P. Domenichiello e F.lli s.n.c. e dei quattro soci nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Matera annullando un avviso di accertamento IRAP del 1998. Ha motivato la decisione ritenendo che l’accertamento era induttivo e che non ricorressero i presupposti di questo tipo di accertamento in quanto la contabilità era regolare e la mancata trasmissione di documenti richiesti con il questionario non fondasse il ricorso a questo tipo di accertamento atteso che la documentazione richiesta era non era di carattere contabile fiscale.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, si sono costituiti con controricorso i contribuenti.

Con l’unico motivo la ricorrente censura la qualificazione di accertamento induttivo del tipo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 in quanto dal testo dell’avviso di accertamento e dal suo contenuto si evinceva che esso era fatto ai sensi del comma 1 del predetto art. 39 e quindi si trattava di accertamento analitico extracontabile, ai sensi anche del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, che si fondava sulla inattendibilità complessiva della contabilità ed in particolare dei prezzi di vendita dei fabbricati oggetto dell’attività dell’impresa edile.

Il motivo è fondato in quanto dal testo e dalla metodica dell’avviso di accertamento si può escludere che esso sia un accertamento induttivo di cui all’art. 39, comma 2 e che pertanto sia soggetto ai presupposti di cui al medesimo come erroneamente ritenuto dalla CTR, si tratta invece di accertamento analitico fondato sulla inattendibilità dei prezzi di vendita degli immobili costruiti dall’impresa.

Si deve concludere che la sentenza impugnata è giuridicamente erronea e va cassata. E’ opportuno precisare che la sentenza si fonda su un accertamento ai fini ILOR per l’anno 1996 che fonda anche gli accertamenti IRPEF per reddito di partecipazione ai quattro soci P., M., N. ed D.E.. Se i quattro ricorsi avverso le quattro sentenze sul reddito di partecipazione fossero accolti andrà prospettata al giudice del rinvio la possibilità di trattazione unitaria atteso che detti ricorsi ed il presente si fendano su un unico accertamento..” Sono state altresì depositate analoghe relazioni nelle cause fissate per la camera di consiglio odierna recanti numeri di R.G. 22218/07, 22219/07, 22219/07 e 22222/07 aventi ad oggetto analoghi accertamenti Irpef 1998 per reddito da partecipazione nei confronti dei quattro soci sopra indicati.

Rilevato che le cinque relazione sono state comunicate al pubblico ministero e notificate alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, atteso il litisconsorzio necessario esistente tra le predette cause ne dispone la riunione ricorrendo i presupposti fissati dalla sentenza Cass. n. 2907/2010 per evitare la remissione al primo giudice. Ha ritenuto, infatti, detta sentenza, che il Collegio condivide, che: “In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l’obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 pena la nullità assoluta del giudizio stesso. Qualora, però, l’avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i e soci dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un’identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 cod. proc. civ., piuttosto che l’annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la “ratio” del litisconsorzio necessario.

Il Collegio, condividendo poi i motivi in fatto e in diritto delle relazioni, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza dei ricorsi e che, pertanto, le sentenze impugnate vadano cassate con rinvio delle cause riunite ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della BASILICATA. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunite alla presente causa le cause nn. R.G. 22218/07, 22219/07, 22221/07 e 22222/07, accoglie i ricorsi, cassa le sentenza impugnate e rinvia le cause riunite, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Basilicata in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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