Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25498 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23244-2013 proposto da:

Z.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO TODESCO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE CECCATO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

ZE.MA., ZE.EM., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BINDA STEFANO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1627/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato STELVIO DEL FRATE per delega;

udito l’Avvocato SABINA CICCOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.L. adì il Tribunale di Bassano del Grappa per il riscatto agrario di un terreno che era stato venduto da ZE.Lu. a S.S., convenendo in giudizio sia la venditrice che l’acquirente sostenendo che la cessione era avvenuta in violazione del diritto di prelazione ad essa spettante in qualità di affittuaria del terreno.

Entrambe le convenute si costituirono in giudizio contestando la pretesa.

Il Tribunale rigettò la domanda, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia.

Ricorre per cassazione la Z., affidandosi a tre motivi; resistono la S. e, con distinto controricorso, E. e Ze.Ma. (già costituite in secondo grado quali eredi di Ze.Lu.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello ha rigettato la domanda rilevando che non era risultato adeguatamente provato che il contratto invocato dall’attrice fosse qualificabile come contratto di affitto agrario, che fosse intercorso proprio con la Z. e non col di lei marito) tanto più che era mancata anche la prova del versamento di un corrispettivo “con le caratteristiche di continuità e periodicità proprie di un rapporto di affittanza”.

Ha affermato che l’oggetto dell’accordo “era il taglio e la raccolta delle erbe, attività del tutto estranea a quei rapporti agrari che possono dare titolo all’esercizio ai un diritto di prelazione e/o riscatto” e che non era emerso che il fondo fosse stato “oggetto di una diretta ed abituale attività di coltivazione ovvero di una diretta ed abituale attività pascolativa”.

Ha concluso che nel rapporto “potrebbe configurarsi, più verosimilmente, un contratto di vendita delle erbe per alimentazione degli animali ovvero il c.d. pascipascolo”, rilevando che anche in tal caso “li rapporto costituitosi sfuggirebbe applicazione del diritto di riscatto, in quanto riferentesi ad un’attività di allevamento di bestiame e non alla coltivazione del fondo”.

2. Con tutti e tre i motivi, la Z. deduce “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5).

2.1. Il fatto individuato col primo motivo è costituito dalle dichiarazioni del teste B.A. in merito alla circostanza che il fondo era stato oggetto di concimazione: al riguardo, la ricorrente contesta l’affermazione della Corte secondo cui dalle dichiarazioni sarebbe emerso che il teste aveva scaricato del letame sul terreno (su incarico della Z.) soltanto nell’anno 199.

2.2 Col secondo, si contesta l’affermazione secondo cui testi Ze.Ad. e R.G. avrebbero provveduto periodicamente (anzichè soltanto nel 1997 forse nel 1998) al taglio degli alberi e alla pulizia del fondo dai rovi.

2.3. Col terzo, si censura l’affermazione che non fosse emersa la prova certa sul versamento di un corrispettivo, rilevandosi – fra l’altro – come la Corte avesse “congedato con una superficialità inconsueta l’attendibilità degli unici testimoni che ebbero ad assistere ai pagamenti”.

3. Tutti i motivi sono infondati giacchè la Corte ha mostrato di avere esaminato i fatti dedotti e quella che viene contestata è piuttosto la valutazione che di tali fatti è stata compiuta, che non risulta tuttavia censurabile in sede di legittimità, tanto più ai sensi del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

E’ da dubitare, peraltro, che i fatti dedotti siano effettivamente decisivi giacchè la sentenza è imperniata sulla mancata prova del requisito della coltivazione, che non risulterebbe di certo integrato per il fatto che vi sia stato – anche in modo non saltuario – spargimento di letame sul terreno; nè la circostanza del versamento di un corrispettivo – quand’anche dimostrata – varrebbe a qualificare il contratto in termini di affitto agrario anzichè di taglio di erbe o pascipascolo.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese di lite, liquidandole – per ciascuna di esse – in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2016

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