Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25498 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25498 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 29793-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

IMM. MALFATTI DI MALFATTI ALFREDO & C. SAS in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 46, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO PATERNO’, rappresentato
e difeso dall’avvocato VERNILE MARIO giusta delega in

Data pubblicazione: 13/11/2013

calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 94/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 06/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato VERNILE che
si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

RITENUTO IN FATTO.
1. In data 12.11.04 veniva notificato alla Immobiliare
Malfatti di Malfatti Alfredo & C. s.a.s. un avviso di accertamento per IVA ed IRAP relative all’anno 1999, con il
quale l’Amministrazione accertava – sulla scorta del processo verbale di constatazione redatto dallo stesso Ufficio in data 17.11.99 e 1.10.04 – un’inferiore fatturazioall’attività di intermediazione immobiliare svolta dalla
società, recuperati a tassazione in misura forfettaria,
nonché l’indebita deduzione di costi di ammortamento, che
venivano recuperati a tassazione analiticamente.
2. L’atto impositivo era, quindi, impugnato dalla contribuente dinanzi alla CTP di Rieti, che accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’atto per la parte relativa
al recupero forfettario, e confermandolo per i recuperi a
tassazione basati su conteggi analitici. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate alla CTR del Lazio veniva,
altresì, rigettato con sentenza n. 94/27/07 depositata il
6.9.07, con la quale il giudice di seconde cure riteneva
nulla la motivazione dell’avviso di accertamento, per la
mancata allegazione ad esso del processo verbale di accertamento, consegnato in copia solo alla socia accomandante, come tale non legittimata a rappresentare la società.
3. Per la cassazione della sentenza n. 94/27/07 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi, ai quali la contribuente ha replicato con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378
c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – l’ Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 1. 212/00, 1, co. l, lett. c) del
d.lgs. n. 32/01 e 42 d.P.R. 600/73, in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessa motivazione su un punto

ne dei corrispettivi per provvigioni, in relazione

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decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n.
5 c.p.c.
1.1. Avrebbe errato la CTR – a parere della ricorrente nel ritenere invalida la motivazione dell’avviso di accertamento, per non essere stato ad esso allegato il processo verbale di constatazione redatto dall’Ufficio, peraltro neppure consegnato al legale rappresentante della
solo ad una socia accomandante sfornita del potere di
rappresentare la società. Il giudice di appello – ad avviso dell’Amministrazione – non avrebbe tenuto conto, invero, del fatto che l’atto impositivo conteneva un ampio
ed esaustivo riferimento alle operazioni svolte dai verbalizzanti, alle risultanze di fatto acquisite dai verificatori ed al procedimento logico che aveva indotto
l’Ufficio ad operare i recuperi di imposta a tassazione
ivi indicati.
2. Le censure sono fondate e vanno accolte.
2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte,
invero, nel regime introdotto dall’art. 7 della 1. n.
212/00, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può
essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da
altri atti o documenti collegati all’atto notificato o
presupposti dello stesso, quando lo stesso ne riproduca
il contenuto essenziale, e cioè l’insieme di quelle parti
(oggetto, contenuto e destinatari), dell’atto collegato o
presupposto, necessarie e sufficienti per sostenere il
contenuto del provvedimento adottato. E’, per vero, di
tutta evidenza che tale indicazione consente di per sé al
contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici
dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del
provvedimento (cfr., tra le tante, Cass. 1906/08,
6914/11, 9032/13).
2.2. Tanto premesso in via di principio, va rilevato che,
nel caso concreto, il processo verbale di constatazione,

Immobiliare Malfatti di Malfatti Alfredo & C. s.a.s., ma

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MATERIA TRIDUTARIA

richiamato per relationem nell’atto impositivo, conteneva
– come si desume dalla trascrizione operatane dall’ Amministrazione finanziaria nel ricorso, nel rispetto del
principio di autosufficienza – l’indicazione specifica ed
analitica dei soggetti dell’accertamento, dell’anno di
imposta oggetto della verifica, degli accertamenti esperiti e del metodo seguito dai verificatori, delle risullogico che aveva indotto l’Ufficio a recuperare a tassazione l’inferiore fatturazione dei corrispettivi per
provvigioni, in relazione all’attività di intermediazione
immobiliare svolta dalla società, nonché l’indebita deduzione di costi di ammortamento operata dalla contribuente.
2.3. Le conclusioni cui è pervenuta la CTR, sulla scorta
della mancata comunicazione o consegna del processo verbale di constatazione al legale rappresentante della società contribuente, pertanto, vanno disattese, poiché infondate, con conseguente accoglimento del ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria.
3. Per tutte le ragioni esposte, dunque, in accoglimento
del ricorso, la sentenza n. 94/27/07 va cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che dovrà riesaminare il merito della
controversia, attenendosi al principio di diritto succitato.

tanze in fatto di tali accertamenti e del procedimento

4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla li cliedeSITATO N CANCELLERIA
zione delle spese del giudizio di cassazione.
IL 1 3 NOV. 2013
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con
vio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione
delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezio

Tributaria, 1’8.10.2013.

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