Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25498 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 25548 – 2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PROGETTO E REALIZZAZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14529/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della ordinanza n. 14529/2019, atteso che in detta ordinanza è scritto “cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Toscana, in diversa composizione” mentre la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla CTR Campania.

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, si osserva quanto segue:

L’istanza è fondata.

Si tratta all’evidenza di un errore materiale atteso che nel dispositivo della sentenza è scritto “cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Toscana, in diversa composizione” mentre la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla CTR Campania, come si evince dalla stessa intestazione della ordinanza in esame, e in parte motiva si dà atto che il processo deve essere rinviato davanti alla CTR della Campania in diversa composizione.

Stante la natura non contenziosa del procedimento di correzione di errore materiale, non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali.

P.Q.M.

dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 14529/2019, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 7779/2012, nel senso che laddove è scritto “cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Toscana, in diversa composizione” deve correttamente leggeri ed intendersi “cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania, in diversa composizione”.

Alla cancelleria per le annotazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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