Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25497 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17430-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Legale

Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato ROMA piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO TARANTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

05/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a Tre motivi, nei confronti di L.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 3/17/2015, depositata in data 5/01/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi per IRPEF ed addizionali dovute in relazione agli anni d’imposta 2002 e 2004 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, il gravame dell’Agenzia delle Entrate, per omesso deposito, nei termine di legge, della ricevuta di spedizione, eseguita per posta raccomandata, deposito che doveva essere effettuato, in sede di costituzione dell’appellante, nel termine di trenta giorni dalla spedizione a mezzo posta dell’atto da parte del mittente (e non dalla ricezione dei ricorso da parte del destinatario).

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., commi 2 e 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, non avendo la C.T.R. motivato in ordine all’avvenuto deposito, unitamente con l’atto di appello notifica:. dell’avviso di ricevimento della notifica dell’atto. Con il secondo il terzo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, artt. 16, 5, 20 e art. 22, comma 1, avendo i giudici della C.T.R.. errato nel ritenere necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, il deposito della ricevuta della spedizione postale dell’atto, ai fini della verifica della tempestivtà sia dell’impugnazione, sia della costituzione in giudizio dell’appellante, laddove, invece, da un lato, il termine di trenta giorni ivi previsto, per la costituzione, deve farsi decorrere, anche in caso di notificazione a mezzo del servizio postale e non tramite ufficiale giudiziario, dalla data di ricezione del ricorso, e, dall’altro lato, è di norma idoneo ad assolvere alle funzioni proprie dell’avviso di spedizione (data di spedizione, per quanto interessa) l’avviso di ricevimento del plico. Nella specie, secondo la ricorrente l’atto era stato, oltretutto, ricevuto entro il termine di scadenza per impugnare la decisione di primo grado.

2. La prima censura è infondata. Secondo il costante insegnamento di questa Corte sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010). Nella specie, la C.T.R. ha esplicitato, in motivazione, di ritenere necessario, ai fini della verifica sia della tempestiva costituzione dell’appellante sia della tempestività dell’impugnazione, il deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’appello, implicitamente ritenendo insufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento.

3. Le restanti censure sono invece fondate.

Preliminarmente, tutte le questioni di inammissibilità ed infondatezza, sollevate dal controricorrente, risultano superate alla luce delle pronunce delle S.U. di questa Corte nn. 13452 e 13453 del 2017.

Questa Corte a Sezioni Unite, nelle suddette recenti sentenze, ha invero affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione dei servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione) “; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datai-io, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

In particolare, nella controversia definita con la pronuncia n. 13452/2017, la Corte ha rilevato che, sebbene gli avvisi di ricevimento prodotti dall’appellante, recanti “data di spedizione semplicemente manoscritta e non asseverata dall’Ufficio postale”, sarebbero stati “di per se stessi non idonei ad assolvere la medesima funzione probatoria, ai fini del riscontro della tempestività degli appelli, che la legge assegna alle ricevute di spedizione non prodotte dal fisco”, la tempestività degli appelli riuniti non poteva neppure venire in discussione, emergendo la stessa, comunque; dalla ricezione delle raccomandate postali, avvenuta entro il termine di legge dell’art. 327 c.p.c., con la conseguente certezza della tempestiva (anteriore) consegna del plico all’Ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario (c.d “prova di resistenza”).

La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto, essendosi fermata al rilievo, ritenuto preliminare ed assorbente, del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche s le spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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