Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25497 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25497 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 15477-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2764

contro

CRIOGAS DI PASQUALE GRIMALDI & C. SAS;
– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 07/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 13/11/2013

udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO.
1. In data 12.10.00 veniva notificato alla Curatela del
Fallimento Criogas di Amedeo Messina & C. s.a.s. un avviso di rettifica, con il quale l’Ufficio accertava – sulla
scorta del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza in data 22.10.97 – un’indebita detrazione
di costi relativi ad acquisti non inerenti, nonché la rira, con riferimento all’anno di imposta 1995.
2. L’atto impositivo veniva, quindi, impugnato dalla curatela fallimentare dinanzi alla CTP di Napoli, che accoglieva il ricorso. L’appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate alla CTR della Campania veniva, altresì, dichiarato inammissibile con sentenza n. 79/17/06, depositata
il 7.4.06, con la quale il giudice di seconde cure riteneva inesistente la notifica del gravame effettuata alla
contribuente, per omesso deposito in giudizio del relativo avviso di ricevimento.
3. Per la cassazione della sentenza n. 79/17/06 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi. La contribuente non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 149 e 291 c.p.c., 4 ed 8 1. n. 890/82, nonché 16,
22 e 53 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR, a parere della ricorrente, nel ritenere inammissibile la notifica del gravame, effettuata dall’Amministrazione alla Curatela del
Fallimento Criogas di Amedeo Messina & C. s.a.s., sebbene
l’Ufficio appellante avesse depositato agli atti la ricevuta di spedizione della raccomandata concernente la notifica effettuata al difensore costituito della contribuente, senza essere riuscito ad allegare anche l’avviso
di ricevimento di detta notifica, perché non restituito
dall’incaricato. La tempestiva consegna dell’atto di appello all’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto, per vero,

cezione di prestazioni senza emissione di regolare fattu-

impedire – a parere dell’Agenzia delle Entrate – la declaratoria di inammissibilità dell’appello.
/ Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 291 c.p.c., nonché degli artt. 16, 22 e 53 del
d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
2.1. Si duole, invero, la ricorrente, del fatto che il
notifica effettuata presso la sede della società contribuente, effettuata con deposito in atti del relativo avviso di ricevimento, non abbia concesso – nella contumacia dell’appellata – il termine per la rinotifica
dell’appello, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ma abbia dichiarato inammissibile il gravame, per la mancata allegazione dell’avviso di ricevimento della notifica effettuata alla contribuente medesima presso il difensore costituito.
3. Il ricorso, proposto alla stregua dei motivi suesposti, è inammissibile.
3.1. Dall’esame dello stesso è, difatti, impossibile desumere una sufficiente conoscenza del fatto sostanziale e
processuale realmente controverso, nonché della ratio decidendi impugnata, al fine di comprendere il significato
e la portata delle critiche ad essa mosse da parte del
ricorrente (Cass. 2831/09).
3.2 Ed invero, nel caso di specie, la motivazione della
sentenza di appello riportata nel ricorso dell’Agenzia
delle Entrate, ed oggetto delle censure suesposte, non
corrisponde affatto a quella della sentenza n. 79/17/06,
gravata da ricorso per cassazione da parte dell’ Amministrazione finanziaria.
Tale decisione, infatti, non ha disatteso l’appello
dell’Agenzia delle Entrate per le ragioni esposte dalla
medesima nei motivi di ricorso per cassazione, bensì per
l’omessa allegazione agli atti dell’avviso di ricevimento
della raccomandata di spedizione dell’atto di appello,
che la CTR non è stata in grado, peraltro, di stabilire
neppure se fosse destinato al difensore costituito in

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giudice di seconde cure, pure in presenza di una regolare

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ESENTE DA REGISTitAZIONE
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AI SENSI DEL
– N. 5
N. 131 TA. ALI..

MATERIA TRIBUTA

primo grado o alla parte appellata direttamente, per il
fatto che dalla ricevuta di spedizione di detta raccomandata non era dato rilevare il destinatario della stessa,
poiché non indicato nominativamente nella ricevuta medesima.
3.3. Siffatta ratio decidendi della sentenza di appello
non è stata, peraltro, in alcun modo censurata
tutto incongruente rispetto alla decisione impugnata, non
può che essere dichiarato inammissibile.
4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione
della curatela fallimentare intimata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, 1’8.10.2013.

dall’Agenzia delle Entrate il cui ricorso, pertanto, del

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