Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25496 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

IMPARATO TULLIO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 26/2008 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 18/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Napoli nei confronti della Imparato Tullio s.r.l.. Ha motivato la decisione ritenendo che la fissazione di un termine, inferiore ai sessanta giorni previsti dallo Statuto dei contribuenti, rendesse illegittimo il recupero di imposta fondato sul mancato invio del modulo CVS in detto termine.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si è costituita.

Con l’unico motivo deducendo violazione di legge e formulando idoneo quesito l’Agenzia delle Entrate contesta che il minore termine rendesse illegittimo il recupero del credito di imposta. Il motivo è fondato. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 19627/09: “In tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 81 per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine – inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, comma 1, lett. a, n. 2, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e, – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonchè quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo alcun rilievo circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 (c.d. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

La circostanza che la trascritta giurisprudenza si è formata dopo la proposizione del ricorso per cassazione è motivo per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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