Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25496 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25496 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 15430-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2763

contro

CRIOGAS DI PASQUALE GRIMALDI & C. SAS;
– intimato –

avverso la sentenza n. 80/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 07/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 13/11/2013

udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SERE che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO.
1. In data 12.10.00 veniva notificato alla Curatela del
Fallimento Criogas di Amedeo Messina & C. s.a.s. un avviso di rettifica, con il quale l’Ufficio accertava – sulla
scorta del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza in data 22.10.97 – un’indebita detrazione
di costi relativi ad acquisti non inerenti, nonché la rira, con riferimento all’anno di imposta 1996.
2. L’atto impositivo veniva, quindi, impugnato dalla curatela fallimentare dinanzi alla CTP di Napoli, che accoglieva il ricorso. L’appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate alla CTR della Campania veniva, altresì, dichiarato inammissibile con sentenza n. 80/17/06, depositata
il 7.4.06, con la quale il giudice di seconde cure riteneva inesistente la notifica del gravame effettuata
dall’Amministrazione alla contribuente presso la propria
sede, e non al difensore nominato nel giudizio di primo
grado, nel domicilio eletto presso il suo studio.
3. Per la cassazione della sentenza n. 80/17/06 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi. La contribuente non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 149 e 291 c.p.c., 4 ed 8 1. n. 890/82, nonché 16,
22 e 53 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR, a parere della ricorrente, nel ritenere inammissibile la notifica del gravame, effettuata dall’Amministrazione alla Curatela del
Fallimento Criogas di Amedeo Messina & C. s.a.s., sebbene
l’Ufficio appellante avesse depositato agli atti la ricevuta di spedizione della raccomandata concernente la notifica effettuata al difensore costituito della contribuente, senza essere riuscito ad allegare anche l’avviso
di ricevimento di detta notifica, perché non restituito
dall’incaricato. La tempestiva consegna dell’atto di ap-

cezione di prestazioni senza emissione di regolare fattu-

pello all’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto, per vero,
impedire – a parere dell’Agenzia delle Entrate – la declaratoria di inammissibilità dell’appello.
1.2. Il motivo è infondato.
1.2.1. Come questa Corte ha più volte affermato, infatti,
la notifica a mezzo del servizio postale – anche se con
la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno
stituzionale n. 477/02, gli effetti interruttivi ad essa
connessi per il notificante – non si esaurisce con la
spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna
del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della 1. n. 890/82, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e
l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale
è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo
tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la
notifica del ricorso in appello, la mancata produzione
dell’avviso di ricevimento, pur in presenza della regolare e tempestiva spedizione, non può bastare a far escludere l’inammissibilità del proposto gravame (Cass.
10506/06, 8717/13).
1.2.2. La censura in esame non può, pertanto, che essere
rigettata.
2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 291 c.p.c., nonché degli artt. 16, 22 e 53 del
d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
2.1. Si duole, invero, la ricorrente, del fatto che il
giudice di seconde cure, pure in presenza di una regolare
notifica effettuata presso la sede della società contribuente, effettuata con deposito in atti del relativo avviso di ricevimento, non abbia concesso – nella contumacia dell’appellata – il termine per la rinotifica
dell’appello, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ma abbia dichiarato inammissibile il gravame, per la mancata allegazione dell’avviso di ricevimento della notifica effettua-

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per verificati, a seguito della sentenza della Corte co-

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N. 131

5

MATERIA TIZI 1.3

ta alla contribuente medesima presso il difensore costituito.
2.2. Il motivo è fondato.
2.2.1. Ed invero, va osservato al riguardo che la notifica del gravame alla parte personalmente, anziché al difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la
sentenza impugnata, non ne determina l’inesistenza giurila rinnovazione della notifica. E ciò sia che il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando
l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia che agisca
in esecuzione di esso, e senza che rilevi il fatto che
alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (Cass. 9242/04, 19702/11).
2.2.2. Ne discende che ha errato, nel caso di specie, la
CTR nel dichiarare inammissibile l’appello dell’ Amministrazione finanziaria, nonostante la regolare notifica
del mezzo all’appellata presso la propria sede, anziché
concedere termine, ex art. 291 c.p.c., per la rinotifica
dell’atto alla medesima presso il difensore costituito in
prime cure.
3. Per tutte le ragioni esposte, dunque, in accoglimento
del ricorso, la sentenza n. 80/17/06 va cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà riesaminare la controversia, attenendosi al principio di diritto suesposto.

dica, ma semplicemente la nullità, sanabile in forza del-

4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla ziMi!TATO IN CANCELLERY
dazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

IL 12 110.V.. 2013

La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata c
vio ad altra sezione della Commissione Tributaria Règionale della Campania, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezio e Tributaria, 1’8.10.2013.

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