Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25495 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI SPAGNA

35, presso lo studio dell’avvocato DI BONITO LEOPOLDO, rappresentato

e difeso dagli avvocati PERONE FRANCESCO, CASALE MAURO, giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 18/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERMANDO LUPI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di M.C.. Ha motivato la decisione ritenendo che la L. n. 449 del 1997, art. 4 prevede per il beneficio del credito di imposta il mantenimento dell’incremento dell’occupazione per tutto il periodo per il quale è stato concesso e che dal libro matricola risultava al termine del periodo un incremento di nove unità, mentre il credito era stato concesso per otto unità di aumento.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, si è costituito con controricorso il contribuente.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta, denunciando violazione della L. n. 449 del 1997, art. 4, comma 5, che sia ritenuto il diritto al credito di imposta dal raffronto tra l’incremento inizialmente denunciato e quello risultante al termine del periodo di osservazione e non per il mantenimento dell’incremento durante tutto il periodo.

La censura non coglie nel segno. La sentenza impugnata ha esattamente enunciato la regola di diritto di cui al citato art. 4, comma 5, l’incremento delle unità lavorative realizzato durante il periodo 1.10.2997-31.12.2000 deve essere mantenuto fino alla data del 31.12.2000, poi ha illogicamente ritenuto che il controllo del mantenimento, termine che significa conservazione durante tutto il periodo, potesse avvenire solo con il raffronto tra il numero degli occupati all’inizio del periodo e quello finale. L’errore verte quindi sull’accertamento di fatto e non è stato denunciato con il corrispondente motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che la ricorrente ha depositato memoria.

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. La tesi che la CTR sarebbe incorsa in errore di diritto, ribadita con la memoria, è infondata in quanto la sentenza impugnata ha testualmente trascritto la norma applicabile ma ha errato nel metodo dell’accertamento di fatto del mantenimento del livello occupazionale. Peraltro il contribuente non aveva contestato la regola del mantenimento dei livello durante tutto il periodo ma aveva affermato che esso era stato sempre osservato. La questione della causa quindi non riguardava la regola di diritto ma il fatto. L’errore della sentenza riguarda la metodica e cioè la logicità di un accertamento di fatto.

La singolarità del caso consiglia di compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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