Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25495 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28501-2012 proposto da:

C.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

TAMPONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

MARIA GARBAGNATI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

O.A., CA.LO.GI., CA.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO GEN. GONZAGA DEL VODICE 2,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PAZZAGLIA, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAMPIERO BERTI,

MASSIMO NICOLINI giusta procura speciale in calce al controricorso;

B.C., B.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO

ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

TOMMASO LO BUGLIO, TIZIANA BRIZZI giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.A., G.L.C., G.C.;

– intimati –

Nonchè da:

G.A., G.C., G.L.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio

dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VITTORIO LOCATELLI giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

O.A., CA.GI., CA.LO.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO GEN. GONZAGA DEL VODICE 2,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PAZZAGLIA, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAMPIERO BERTI,

MASSIMO NICOLINI giusta procura speciale in calce al controricorso;

B.C., B.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO

ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

TOMMASO LO BUGLIO, TIZIANA BRIZZI giusta procura in atti;

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

TAMPONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

MARIA GARBAGNATI giusta procura in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2727/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato TOMMASO LO BUGLIO;

udito l’Avvocato ILARIA ROMAGNOLI;

udito l’avvocato ALESSANDRO PAZZAGLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso. Che ha concluso il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti atti citazione, Ca.Gi., Ca.Lo.Gi. e O.A. – da un lato – e C. e B.N. dall’altro – convennero in giudizio Ce.Lu. per esercitare il riscatto agrario di un fondo ad essa venduto da A., L.C. e Gennari Cesare ,.a.c.e.s.v.i.d.d.p.l.s.q.p.c.d.d.f.c.

L.Cerastico r.a.d.e.c.i.c.i.m.e.p.i.r.d.d.v.c.s.c.i.g.c.l.d.f.n.l.c.

I.T.d.P.r.i.d.a.r.d.d.g.d.a.i.r.a.d.d.p.d.f.v.i.i.r.a.l.d.d.c.d.u.t.a.r.i.l.d.d.m.p.d.Cerastico n.c.d.v.e.c.l.s.d.l.f.t.p.

L.C.d.A.a.M.h.c.l.d.d.d.r.s.c.e.i.a.i.r.a.l.e.h.c.l.r.a.p.d.s.d.l.i.f.d.r.i.p.a.d.p.i.v.s.d.Cerastico ,.h.c.i.Gennari a.m.l.r.d.o.p.f.n.s.c.(.c.a.i.r.a.s.d.l.d.q.d.a.r.r.t.l.d.d.r.d.

L.s.e.s.i.p.c.d.Cerastico ,.c.r.a.a.q.m.e.d.Gennari ,.c.r.i.b.s.s.m.i.r.a.e.g.i.h.p.p.a.m.d.c.

H.d.m.l.Cerastico,.Gennari e.i. C. – O..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sul ricorso principale della C..

1. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, comma 2, n. 2. Omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5”), la C. censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che potesse operare la prelazione dei proprietari dei fondi confinanti in difetto di stabile insediamento di affittuari sui fondo venduto; assume che la clausola contenuta nel contratto di compravendita del (OMISSIS), con cui gli affittuari ( R.) avevano dichiarato di rinunciare ad ogni diritto di prelazione e avevano dichiarato che avrebbero rilasciato “immediatamente” i fondi condotti in affitto, era “priva di qualunque validità” (sia considerandola come rinuncia che ritenendola espressione di una volontà di recesso) e tale – comunque – da non far venir meno il carattere della stabilità dell’insediamento dell’affittuario sul fondo, ostativo al sorgere del diritto di prelazione dei confinanti, tanto più che la L. n. 817 del 1971, art. 7 fa esclusivo riferimento alla presenza sul fondo di affittuari coltivatori diretti, “senza fornire ulteriori indicazioni sui caratteri che l’insediamento medesimo deve rivestire” (“anche in riferimento ad una eventuale durata minima residuale dell’insediamento”).

Aggiunge che non sussiste neppure la “possibilità di interpretare quella dichiarazione come dichiarazione di mera scienza attinente ad un avvenimento – il rilascio immediato del fondo – che non si è neppure verificato, stante quanto emerso dalle prove testimoniali” richiamate dalla stessa sentenza impugnata e relative a fatti avvenuti nel 2001.

1.1. il motivo è infondato: la corte ha applicato il criterio di cui a Cass. n. 15804/2009 (secondo cui “la legge privilegia l’interesse dell’affittuario alla prosecuzione dell’attività di coltivazione, rispetto all’interesse del confinante ad ingrandire la propria azienda” soltanto quando l’insediamento del primo “si prospetti come destinato a durare nel tempo”, mentre “il diritto di prelazione del confinante non viene meno quando, al momento in cui il fondo sia venduto, il rapporto sia prossimo alla scadenza e vi sia stata rinuncia alla prosecuzione del rapporto da parte dell’affittuario”; conformi Cass. n. 1112/2006, Cass. n. 7753/2007; cfr. anche Cass. 19234/15) e ha ritenuto determinante il dato della rinuncia alla prosecuzione del rapporto (e quello dell’effettivo subentro della C. avvenuto di lì a qualche mese) per escludere la prospettiva della stabilità del rapporto di affitto. Ogni altro profilo di doglianza attiene all’apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, rimesso al giudice di merito.

2. Col secondo motivo l’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5″), la C. censura la sentenza laddove ha ritenuto sussistente in capo ai retraenti la qualifica di coltivatori diretti e la capacità lavorativa richiesta dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 1: si duole che la Corte non abbia accolto la richiesta di rinnovazione della c.t.u. e non abbia “fornito indicazioni chiare e sufficientemente precise che possano consentire di verificare il ragionamento logico giuridico seguito dal giudice, nel considerare immune da vizi la CTU e nel ritenere sussistenti i requisiti soggettivi per la prelazione”.

In particolare, censura la scelta del c.t.u. di prendere a base del calcolo della capacità lavorativa la superficie agraria utile, anzichè quella catastale, procedendo inoltre a confrontare “due parametri non omogenei: ai fini del calcolo della forza lavoro”, ossia “la s.a.u. (che non contiene le tare) e le Tabelle della regione, che invece sono elaborate tenendo in considerazione anche le tare”; si duole altresì che la Corte abbia “omesso ogni motivazione sulla censura sollevata circa la mancata inclusione di alcuni mappali per il calcolo della forza lavorativa” nonchè circa la scelta del c.t.u. di considerare la tipologia delle colture in atto sui fondi confinanti anzichè quella delle colture in atto sul fondo da riscattare; censura inoltre i criteri seguiti dal consulente per individuare i soggetti cui imputare la forza lavorativa e per quantificare le ore di lavoro giornaliero, dolendosi – per altro verso – della mancata considerazione, da parte della Corte, di elementi – evidenziati dal c.t.u. – che avrebbero dovuto orientare nel senso della insussistenza del requisito della capacità lavorativa.

2.1. Il motivo -che prospetta la censura motivazionale ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile ratione temporis) – è inammissibile, in quanto, a fronte di una motivazione ampia e non contraddittoria, le doglianze si risolvono nella critica della scelta e della valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione, in funzione di un opposto apprezzamento di merito; per di più, risulta violato il precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 nella parte in cui si censurano le risultanze della c.t.u. senza provvedere a trascriverne in misura idonea i passaggi contestati.

3. Il terzo motivo violazione e falsa applicazione della L. n. 817 del 1971, art. 7 e omessa o insufficiente o copntraddittoria motivazione) censura la sentenza per avere ritenuto che – in relazione ad un’area ha 2.55.95 – fosse ammissibile il riscatto per la quota indivisa in comproprietà con terzi: evidenzia che l’acquisto di una quota di un bene indiviso contrasta con la stessa ratio sottesa all’istituto del riscatto agrario, giacchè “il riscattante, subentrando solo in una quota, non sarebbe libero di scegliere e determinare le modalità di esercizio dell’attività di impresa”; sottolinea che il riscatto di una quota è contemplata dal legislatore solo in presenza di un’impresa familiare coltivatrice, dovendosi ritenere non ammissibile in casi diversi.

3.1. A prescindere dalla considerazione che non è stato specificamente censurato il rilievo di novità della questione compiuto dalla Corte di Appello, il motivo è comunque infondato: la sentenza ha evidenziato la minima estensione (rispetto ai 145 ettari complessivi) e la peculiare destinazione nelle aree (“modesti sedimì, ove è situato l’impianto di prelievo e di derivazione delle acque dal (OMISSIS) per l’irrigazione, attraverso il cavo (OMISSIS), dei terreni del comprensorio”), elementi da cui emerge l’inidoneità della situazione di comunione ad incidere sulle scelte imprenditoriali, rilevando altresì che il trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione non comporta la spettanza del diritto di prelazione all’altro proprietario che non si trovi nelle condizioni di cui alla L. 590 del 1965, art. 8, u.c..

4. Il quarto motivo (“omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione”) censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni patiti dalla C. in conseguenza dell’evizione del bene.

Premesso che il verificarsi dell’evizione comportava – di per sè – l’affermazione della responsabilità della parte venditrice (che si era contrattualmente impegnata a tenere indenne l’acquirente), la ricorrente assume che l’an della pretesa risultava per ciò stesso provato “automaticamente, senza necessita di alcuna prova sul punto”, mentre la valutazione del danno avrebbe potuto essere effettuata in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.; tanto rilevato, evidenzia il vizio motivazione in cui è incorsa la Corte d’appello, affermando da un lato il diritto della C. ad essere manlevata dai venditori e dall’altro respingendo la domanda risarcimento dei danni anche limitatamente all’an”.

4.1. Al riguardo, Corte ha ritenuto parzialmente fondato l’appello della C., affermando che i venditori – impegnatisi a tenere indenne l’acquirente da tutti casi di evizione – erano tenuti a manlevarla in quanto “l’accoglimento della domanda di riscatto aveva determinato proprio l’evizione del bene”; dal che derivava che i terzi chiamati in causa dovevano “menlevare C.L. rispetto a tutte le spese del presente giudizio che su di lei gravano” (comprese quelle conseguenti alla sua soccombenza nei confronti dei riscattanti).

Ha aggiunto che “spetterebbe” ai venditori “anche risarcire all’acquirente i danni patiti da tale vicenda”, concludendo però che “per come è stata formulata la domanda, tuttavia, non solo è stato chiesto unicamente la pronuncia sulla sussistenza del diritto a tale risarcimento del danno senza demandarsi per il quantum ad altra sede di giudizio, ma anche, e soprattutto, è stata la difesa stessa dell’appellante ad ammettere, in sede di memoria di replica, che tale domanda di danni era “carente di prova in ordine al quantum”.

4.1. Il motivo (proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5 inammissibile in quanto non coglie l’esatta ratio della decisione; deve considerarsi, intatti, che la Corte non ha negato che alla C. potesse spettare il risarcimento del danno (“spetterebbe”), ma ha ritenuto che, non essendo stata richiesta una condanna generica, tale risarcimento non potesse essere riconosciuto in difetto della prova di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello costituito dalle spese processuali di cui è stata onerata la retrattata (per le quali è stata invece ritenuta operante la manleva).

Sul ricorso incidentale dei G..

5. I primi cinque motivi dell’appello incidentale attengono alla questione della sussistenza del diritto di riscatto in capo agli attori:

– il primo motivo censura la Corte per aver dichiarato inammissibile la richiesta della difesa dei G. di respingere le pretese avanzate dagli attori in primo grado, sul rilievo che essi – chiamati in causa dalla C. non avevano proposto appello incidentale avverso la sentenza;

– i motivi secondo, terzo e quarto censurano la sentenza (per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, vecchio testo applicabile ratione temporis) nelle parti in cui ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti soggettivi, sotto i profili della superficie da considerare al fine di calcolare la capacità lavorativa (secondo), delle colture da valutare nel computo del fabbisogno (terzo) e della “qualità di coltivatore diretto e sufficiente forza lavoro” (quarto);

– il quinto motivo ripropone le censure in punto di “effettiva coltivazione e capacità lavorativa” sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, artt. 8 e 31 e L. n. 817 del 1971, art. 7.

5.1 tutti i motivi presuppongono l’affermazione della legittimazione dei venditori – che, nel presente giudizio, sono stati chiamati in causa dalla sola acquirente, in garanzia impropria – a censurare la sentenza in relazione alla domanda di riscatto intercorrente soltanto fra gli originari attori e la C..

Tale legittimazione dev’essere tuttavia esclusa alla luce del principio secondo cui, “in tema di riscatto agrario il retraente può promuovere il giudizio anche contro il venditore, al fine di fare accertare nei suoi confronti, con forza di giudicato, il proprio diritto di prelazione da cui si ritenga pretermesso, con la conseguenza che in tale ipotesi sussiste l’interesse del venditore medesimo ad impugnare la pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto, rispetto alla quale egli rimasto soccombente, in quanto il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente medesimo presuppone di necessità quello del diritto di prelazione. Ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell’alienante per avere il retrattato proposto nei suoi confronti pure domanda di risarcimento dei danni, si verifica un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, in cui i due giudizi (quello tra retraente e retrattato, da una parte, e tra retrattato e venditore, dall’altra), nonostante la simultaneità del processo, permangono autonomi, sicchè in tal caso le difese spiegate dall’alienante per resistere alla domanda del retrattante non possono avere rilievo ai fini dell’esito del giudizio di riscatto tra retraente e retrattato” (Cass. n. 18644/2011; cfr. in precedenza e negli stessi termini, Cass. n. 26690/2005, Cass. n. 1743/2006 e Cass. n. 973/2009).

L’irrilevanza delle difese del venditore in relazione alla posizione del retraente e del retrattato e l’autonomia dei due giudizi (pur simultanei) comportano il difetto di interesse dei G. ad impugnare la decisione in punto di riscatto e -con esso- l’inammissibilità di tutti e cinque i motivi.

6. Col sesto motivo sulle spese di lite:

violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), i G. si dolgono che, diversamente dal primo giudice, la Corte di Appello non abbia compensato le spese a lite: al riguardo, evidenziano le peculiarità della controversia (che, concernendo il riscatto di più confinanti, comportava necessariamente l’intervento del giudice) e la circostanza che nessuna delle parti poteva dirsi pienamente vittoriosa, dato che erano state rigettate la domanda di risarcimento danni avanzata dai Ca.- O. nei confronti della C. e – parzialmente – quella proposta dalla medesima C. nel confronti dei G..

6.1. Il motivo – ammissibile esclusivamente in relazione alla controversia fra la C. (chiamante) e G., (terzi chiamati) – è infondato, in quanto la Corte ha compiuto una valutazione complessiva della soccombenza e non ha violato il principio per cui la condanna non può essere posta a carico della parte totalmente vittoriosa; nè è censurabile il mancato esercizio del potere di compensazione.

7. Le spese di lite, a carico solidale delle due parti ricorrenti, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere le spese di lite alle due parti controricorrenti, liquidandole – per ciascuna di esse – in Euro 20.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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