Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25495 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3492 – 2019 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 102,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CAZZORLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1725/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata i125/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.-. O.L. ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sulla sua istanza di rimborso in materia di imposta di registro, ipotecaria e oneri connessi. Ha dedotto di avere acquistato con atto del 3 novembre 2003 una quota di proprietà su un fondo agricolo facendo valere il regime di tassazione agevolata previsto per la piccola proprietà contadina, di cui alla L. n. 604 del 1954. In data 1 dicembre 2008 le è stato comunicato un avviso di liquidazione con il quale l’ufficio negava le agevolazioni fiscali invocate per la mancata presentazione, nel triennio dalla registrazione, della certificazione definitiva prevista per la concessione dei benefici. La contribuente ha impugnato detto avviso, e il suo ricorso è stato rigettato; dopo avere pagato le maggiori imposte, ha presento una istanza di rimborso corredata dalla copia del certificato definitivo richiesto dalla L. n. 604 del 1954, art. 5, sulla quale si è formato il silenzio rigetto. La contribuente ha quindi impugnato il silenzio rigetto e il suo ricorso è stato rigettato in primo grado; ha proposto appello, e la CTR della Emilia Romagna, con sentenza del 25 giugno 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla contribuente, affermando che, poichè già la precedente sentenza di rigetto della Commissione tributaria avverso l’avviso di liquidazione aveva inquadrato la fattispecie nella previsione normativa di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 4, doveva ritenersi escluso il ricorso alla procedura prevista dalla stessa L. n. 604 del 1954, art. 5.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo la contribuente ha errato il giudice d’appello ad applicare il principio del ne bis in idem con riferimento alla sentenza n. 140 del 2010 pronunciata dalla CTP di Ferrara. Deduce che in quella sentenza – di cui si trascrive il testo in ricorso – non si è negato il diritto al rimborso, che la parte aveva chiesto in via subordinata, impugnando in via principale l’avviso di liquidazione, ma si è detto che il diritto al rimborso avrebbe potuto essere esaminato solo nelle forme e nei termini previsti dal D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g), e dal D.lgs. n. 546 del 1992, art. 20. Di conseguenza, assume la parte, la domanda subordinata di rimborso non è stata esaminata mancando la previa fase amministrativa. Deduce inoltre di avere chiesto il rimborso solo dopo questa sentenza della CTP, e che dunque la sentenza oggi impugnata è illegittima per violazione della L. n. 604 del 1954, artt. 4 e 5, non rispettando la autonomia delle rispettive azioni giudiziali perchè il primo giudizio ha riguardato l’impugnativa dell’avviso di liquidazione, il secondo invece il rimborso richiesto ai sensi dell’art. 5.

Il motivo è infondato.

Secondo quanto dispone la L. n. 604 del 1954, art. 3, per conseguire le agevolazioni tributarie relative alle imposte di bollo registro e ipotecaria previste per la piccola proprietà contadina, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di legge. In alternativa la parte può produrre ai sensi della L. n. 604 del 1954, art. 4, una attestazione provvisoria dell’ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato suddetto. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni (termine così elevato dalla L. n. 649 del 1996) da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’art. 5, il quale prevede una altra alternativa ancora, e cioè che la parte dichiari nell’anno di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge, non producendo nè il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1, nè quello definitivo previsto dall’art. 3; in tal caso la parte paga le normali imposte di registro ed ipotecarie, e eventualmente potrà chiedere il rimborso nel termine triennale di prescrizione, presentando apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale.

E’ pacifico che la contribuente non ha pagato le normali imposte all’atto della stipula del contratto, con riserva di chiedere il rimborso, ma ha pagato le imposte in misura agevolata, depositando la attestazione provvisoria rilasciata dall’ispettorato; è altresì pacifico, che la parte non ha presentato nel termine di tre anni il suddetto certificato e pertanto l’ufficio ha liquidato le maggiori imposte.

La CTR ha quindi correttamente rilevato, come già in precedenza la Commissione investita del ricorso avverso l’avviso di liquidazione, che la fattispecie in esame ricade nella applicazione dell’art. 4, (presentazione di attestazione provvisoria e anticipazione del beneficio) e non dell’art. 5, (mancanza di ogni certificazione ma dichiarazione di volersi avvalere dell’agevolazione pagando le imposte normali all’atto di registrazione richiesta di rimborso nel termine triennale con contestuale consegna del certificato) di conseguenza essendo maturato un termine decadenziale alla parte contribuente non è consentito chiedere il rimborso con la presentazione del certificato, successivamente al pagamento delle imposte a seguito di avviso di liquidazione.

Così facendo la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte, e a cui il Collegio intende dare continuità, in materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina. In particolare si è affermato che “La L. n. 604 del 1954, art. 4, nel fissare, a partire dalla data della registrazione, il termine di tre anni per la allegazione del certificato dell’ispettorato agrario che attesti la ricorrenza delle condizioni necessarie per fruire del trattamento fiscale agevolato da parte del richiedente, e nel contemplare, in caso di mancata osservanza, l’obbligo di pagamento delle normali imposte, conferisce natura indefettibilmente decadenziale a detto termine, collegando alla sua inutile decorrenza la perdita del beneficio della registrazione con aliquota ridotta” (Cass. n. 15953/2003; Cass. 21050/2007). Tale conclusione non è in alcun modo contraddetta sul piano logico – ermeneutico dal successivo art. 5, in quanto questo regola la ben diversa ipotesi, sul piano fattuale, in cui il contribuente non abbia richiesto i benefici documentandoli anche in via provvisoria in sede di stipula del contratto, cui è imposto l’obbligo di normale imposizione, con concessione della possibilità di richiederli e documentarli successivamente, entro un determinato termine, ottenendo il rimborso delle somme pagate in eccedenza. Come osservato dalle stesse sentenze della Corte sopra citate, la ipotesi di cui all’art. 5, è diversa da quelle di cui alla stessa La L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, e non ha alcun rilievo a fini ermeneutici delle disposizioni che precedono (Cass. 25536/2011). E ancora questa Corte ha affermato che: In tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l’applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla L. n. 604 del 1954, al momento della registrazione dell’atto, presentando l’attestazione di cui alla detta L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 1, , ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l’Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria” (Cass. 29293/2018).

Le citate pronunce disegnano un quadro sufficientemente chiaro, che distingue nettamente l’ipotesi in cui il contribuente anticipi la fruizione del beneficio fiscale, pur non essendo ancora in grado di dimostrare compiutamente di averne diritto, da quella in cui preferisca attenersi al consolidato principio del solve et repete, e cioè pagare l’intero con riserva di chiedere il rimborso nel momento in cui sarà in grado di dimostrare che sussistono i presupposti per la agevolazione fiscale predetta.

Il giudice d’appello ha rilevato che la riconducibilità della vicenda alla fattispecie di cui all’art. 4, e non a quella dell’art. 5, comporta di per sè il rigetto nel merito del ricorso e dell’appello, e, in accoglimento della pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso della Agenzia per violazione del principio del bis in idem, ha ritenuto che la precedente sentenza resa inter partes, qualificando la fattispecie sub art. 4, avesse comunque valore (assorbente) di rigetto sulla spettanza della agevolazione in parola.

Non sussiste quindi la invocata “autonomia” tra le due azioni, perchè la CTR ha comunque precisato che la parte non ha diritto a chiedere il rimborso di cui al citato art. 5, in quanto la fattispecie è regolata dalla L. n. 504 del 1954, art. 4.

Il motivo di ricorso non coglie pertanto nella sua interezza la ratio decidendi, che ha ritenuto coperta da giudicato la questione della spettanza del rimborso in ragione della intervenuta decadenza dal beneficio provvisoriamente applicato ex art. 4, escludendo che dopo la decadenza la parte potesse optare per il rimborso ex art. 5, (la CTR esclude il “repechage”). Ciò è conforme all’orientamento espresso da questa Corte secondo il quale “La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento (nella specie, in favore della piccola proprietà contadina) preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto.” (Cass. n. 10099/2017; Cass. n. 84409/2013).

Nè potrebbe essere altrimenti, posto che il termine di cui al citato art. 4, è previsto a pena di decadenza; ove si consentisse alla parte di chiedere il rimborso producendo in un momento ancora successivo il certificato richiesto, si avrebbe il risultato pratico di aggirare una norma che commina una decadenza, che invece, a norma dell’art. 2966 c.c., può essere impedita solo dal compimento dell’atto, poichè si verte in una materia che riguarda diritti indisponibili, quali quelli vantati dal fisco nei confronti del contribuente, e quindi la sussistenza – in astratto – del diritto al rimborso non potrebbe comunque impedire la decadenza (Cass. 13218/2001; Cass. 10753/2013).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.400,00 oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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