Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25494 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.26/10/2017),  n. 25494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T 9043/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9040-2016 proposto da:

COMUNE DI SARNO, – P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BADOERO 67, presso

lo studio legale degli avvocati MUSIO – PASCALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI CIOFFI;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

sul ricorso 9041-2016 proposto da:

COMUNE DI SARNO, – P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BADOERO 67, presso

lo studio legale degli avvocati MUSIO – PASCALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI CIOFFI;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimato –

sul ricorso 9042-2016 proposto da:

COMUNE DI SARNO, – P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BADOERO 67, presso

lo studio legale degli avvocati MUSIO – PASCALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI CIOFFI;

– ricorrente –

contro

F.R.;

– intimato –

sul ricorso 9043-2016 proposto da:

COMUNE DI SARNO – P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BADOERO 67, presso lo studio

legale degli avvocati MUSIO PASCALE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI CIOFFI;

– ricorrente –

contro

F.C.;

– intimato –

per il procedimento iscritto al n. 9040/2016 R.G. avverso la sentenza

n. 10434/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI –

SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il 23/11/2015;

per il procedimento iscritto al n. 9041/2016 R.G. avverso la sentenza

n. 10437/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI –

SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il 23/11/2015;

per il procedimento iscritto al n. 9042/2016 R.G. avverso la sentenza

n. 10433/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI –

SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il 23/11/2015;

per il procedimento iscritto al n. 9043/2016 R.G. avverso la sentenza

n. 10432/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI –

SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 10434/2/2015, depositata il 23 novembre 2015, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – accolse l’appello proposto da F.M. nei confronti del Comune di Sarno avverso la sentenza della CTP di Salerno che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di liquidazione per ICI per gli anni dal 2006 al 2008, relativamente ad immobile sito alla (OMISSIS).

Analoghe pronunce furono depositate in pari data dal medesimo collegio della CTR della Campania – sezione staccata di Salerno -recanti i numeri 10437/2/2015, 10433/2015 e 10432/2015, rese ciascuna rispettivamente tra i signori F.L., F.R. e F.C. ed il Comune di Sarno, per gli immobili di (OMISSIS) da ciascuno occupati (sub (OMISSIS) da F.L.; sub (OMISSIS) da F.R. e sub (OMISSIS) da F.C.).

Anche dette controversie, decise dalla CTR in senso favorevole ai contribuenti appellanti, traevano origine dall’impugnazione proposta da ciascuno di essi avverso l’avviso di liquidazione ai fini ICI per i medesimi anni d’imposta.

La CTR ritenne che – seppure in comunione pro indiviso tra i germani F. – per accordi intercorsi tra questi ultimi a ciascuno dovesse essere riconosciuto il possesso esclusivo, quale abitazione principale, dell’unità immobiliare rispettivamente occupata.

Avverso ciascuna delle succitate sentenze il Comune di Sarno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

Nessuno degli intimati in ciascun giudizio ha svolto difese.

Preliminarmente la Corte ritiene di dover disporre la riunione dei giudizi ex art. 274 c.p.c., stante la loro connessione e parzialmente soggettiva.

Con il primo motivo di ciascun ricorso il Comune di Sarno denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1,comma 2, e art. 3, comma 1”, rilevando l’erroneità in diritto di ciascuna delle sentenze impugnate per avere esse ritenuto ciascun contribuente titolare del diritto alla detrazione di Euro 133,62 per gli anni 2006 e 2007 e dell’esenzione dall’imposta per l’anno 2008 sul comune presupposto del possesso esclusivo da parte di ciascun germano dell’unità immobiliare destinata a propria abitazione principale, unitamente del garage ad essa pertinenziale.

Il motivo è manifestamente fondato per ciascun ricorso.

Il giudice tributario d’appello ha equiparato l’occupazione di fatto di ciascun germano F., seguita ad accordi che, non trasfusi in alcun atto pubblico, non hanno comportato lo scioglimento della comunione tra essi sull’intero compendio e l’assegnazione esclusiva a ciascuno delle unità immobiliari rispettivamente occupate con i relativi garage, ad una situazione di possesso esclusivo delle stesse tale da giustificare, per gli anni in contestazione, rispettivamente le detrazioni (2006 -2007) e l’esenzione (2008) d’imposta previste per la destinazione ad abitazione principale.

Viceversa, per effetto del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 3, comma 1, il possesso, nel caso di specie, di fabbricati, che si pone come presupposto impositivo dell’ICI va riferito alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale indicato nell’art. 3, comma 1 citato decreto e non è dubbio che i germani F. siano comproprietari (nella quota del 25% ciascuno) di ciascuna unità immobiliare e relative pertinenze.

Sicchè, in tema di ICI, nel caso di comproprietà dell’immobile, l’imposta è dovuta da ciascun comproprietario nei limiti della propria quota (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 9 marzo 2017, n. 6064).

Le sentenze impugnate, che non si sono attenute a tale principio di diritto, vanno dunque cassate in accoglimento del primo motivo, ciò comportando l’assorbimento del secondo motivo di ciascun ricorso.

I giudizi riuniti vanno pertanto rimessi per nuovo esame alla CTR della Campania -sezione staccata di Salerno – in diversa composizione, che, nell’uniformarsi al succitato principio di diritto, provvederà altresì in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, riuniti i giudizi n. RG. 9041, 9042 e 9043/2015 al n. RG 9040/2015, accoglie i ricorsi in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa le sentenze impugnate in relazione a ciascun motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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