Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25494 del 13/12/2016

Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8996-2014 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEBINO 11,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAIANIELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURA DE ANGELIS giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE DIDATTICA STATALE (OMISSIS) CIRCOLO DI SALERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2458/2013 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato MAURA DE ANGELIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine per

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2005, C.P., quale esercente la potestà sul minore F.M., convenne in giudizio la Direzione Didattica Statale (OMISSIS) Circolo di Salerno e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per ottenere la condanna al risarcimento del danno, patito dal minore in conseguenza dell’infortunio avvenuto a scuola nel (OMISSIS), durante l’ora di educazione motoria in palestra.

Costituitosi il contraddittorio ed espletata l’istruttoria, il Giudice di Pace di Salerno di Bologna, con la sentenza n. 3415/2006, accolse la domanda, affermando la responsabilità della scuola.

2. La decisione è stata riformata dal Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2458 del 1 ottobre 2013. Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendo che, nel caso in cui il danno sia derivato da fatto dello stesso alunno danneggiato e non di terzi, occorre provare con puntualità le modalità del sinistro e la mancanza di colpa da parte dell’agente. Secondo il Tribunale, l’istruttoria espletata in primo grado aveva dimostrato che il minore aveva riportato il danno durante l’ora di ginnastica, alla presenza del professore e durante lo svolgimento della normale attività motoria. Pertanto, non potendosi affermare la carenza di vigilanza, e dovendosi ritenere nota al minore la presenza di corde per la pallavolo nella palestra che frequentava abitualmente, il sinistro doveva essere ricondotto nel caso fortuito e doveva essere esclusa la responsabilità da parte della scuola.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione la signora Costabile, sulla base di cinque motivi.

3.1. L’Amministrazione resistente non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 157 e 300 c.p.c., art. 320 c.c., artt. 1398 e 1399 c.c.”, “l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punta decisivo della controversia”, nonchè la “nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto la sentenza di appello sarebbe stata resa nei confronti di un soggetto, la signora Costabile, non più munito di legittimazione passiva, essendo il figlio divenuto maggiorenne in data (OMISSIS).

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 331 c.p.c.”, in quanto il giudizio avrebbe dovuto svolgersi quantomeno nel contraddittorio del F., nelle more divenuto maggiorenne.

4.3. Con il terzo motivo, si deduce la “nullità della sentenza per error in procedendo e in indicando in relazione agli artt. 164 c.p.c. e artt. 182 e 350 c.p.c.”, sia perchè Tribunale di Salerno non ha disposto, come avrebbe dovuto, la rinnovazione della citazione in appello, e sia perchè laddove il giudice rilevi un vizio di rappresentanza o nella costituzione delle parti, deve assegnare un termine per l’integrazione della costituzione.

4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, in quanto il Tribunale avrebbe posto la CTU per metà a carico di ciascuna parte, senza che una simile richiesta fosse avanzata dall’amministrazione appellante.

4.5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.”, in quanto l’Amministrazione scolastica, nel grado di appello, non avrebbe apportato nessun elemento probatorio diverso rispetto a quelli acquisiti in primo grado, avrebbe svolto difese nuove e comunque avrebbe assunto un comportamento processuale incompatibile con la volontà di coltivare l’impugnazione (non partecipando alle udienze e non depositando le memorie conclusionali).

5. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Le Sezioni Unite di questa Corte, citate dalla stessa parte ricorrente, hanno affermato che il giudizio di impugnazione deve essere instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati e ciò alla luce dell’art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti (Cass. S.U. n. 15783/2005).

Nella specie, il soggetto effettivamente legittimato nel presente giudizio, come ammette la stessa parte ricorrente, è il signor F.M., il quale è divenuto maggiorenne in data (OMISSIS).

Pertanto, sarebbe stato quest’ultimo, e non la signora C., a dover proporre ricorso.

Inoltre il quarto motivo è anche inammissibile perchè generico (Cass. N. 15263/2007).

6. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, art. comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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