Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25494 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25494 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 9495-2007 proposto da:
CURATELA FALL. GAMMA SRL in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.
NEMESIO 6, presso lo STUDIO MANZARI, rappresentato e
difeso dall’avvocato TARSIA VITTORIO giusta delega in
calce;
– ricorrente –

2013
2761

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI ROMA I in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 13/11/2013

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– contrari correnti –

avverso la sentenza n. 26/2006 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato TARSIA che si
riporta al ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO
che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

ROMA, depositata il 06/02/2006;

RITENUTO IN FATTO.
l. In data 30.12.97, veniva notificato alla Curatela del
Fallimento Gamma s.r.l. un avviso di accertamento con il
quale l’Ufficio accertava un maggior volume di affari ed
un debito fiscale per omissione del versamento dell’IVA
dovuta, in relazione all’anno di imposta 1991.
2. L’atto impositivo veniva impugnato dalla curatela falzialmente il ricorso. L’appello proposto dalla contribuente alla CTR del Lazio veniva, del pari, parzialmente
accolto con sentenza n. 26/34/06, depositata il 6.2.06,
limitatamente alle sanzioni irrogate, che venivano ridotte nella misura di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 471/97.
2.1. Il giudice di seconde cure, confermando nel resto
l’impugnata sentenza, riteneva, di contro, sanata l’ invalidità della notifica dell’atto impositivo – in relazione al quale riteneva corretto il ricorso al procedimento induttivo ex art. 55 d.P.R. 633/72 – per effetto
della proposizione del ricorso da parte della curatela
fallimentare, nonché tardiva l’eccezione di decadenza
dell’Amministrazione dal potere impositivo, poiché proposta solo in grado di appello, in violazione dell’art. 57
d.lgs. 546/92.
3. Per la cassazione della sentenza n. 26/34/06 ha proposto ricorso la Curatela del Fallimento Gamma s.r.l. affidato a tre motivi, ai quali l’Agenzia delle Entrate ha
replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, la Curatela del Fallimento Gamma s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. 600/73, 156 e 160
c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR – a parere della ricorrente – nel ritenere, peraltro con motivazione del
tutto incongrua ed illogica, sanata la nullità della no-

limentare dinanzi alla CTP di Roma, che accoglieva par-

tifica dell’atto impositivo per effetto dell’impugnazione
dello stesso effettuata dalla contribuente, ad onta del
fatto che il ricorso avverso l’avviso di accertamento
fosse stato proposto dalla Curatela del Fallimento Gamma
s.r.l. in data 9.2.98, quando era ormai inesorabilmente
spirato il termine di decadenza (scaduto il 31.12.97) per

1.2. Né potrebbe condividersi, secondo la ricorrente, la
tesi del giudice di appello, secondo il quale tale eccezione di decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio
del potere impositivo sarebbe stata inammissibile, poiché
proposta solo nel giudizio di seconde cure, in violazione
del disposto dell’art. 57 d.lgs. 546/92. Siffatta impostazione – precludendo alla contribuente la deduzione di
circostanze idonee ad inficiare l’assunto della CTR, fondato su una tesi diversa ed alternativa rispetto alle difese spiegate dalle parti nel giudizio di primo grado finirebbe, invero, a parere della curatela fallimentare,
col consentire un’illegittima dilatazione temporale del
termine per proporre l’accertamento, ad esclusivo – ed
ingiustificato – vantaggio dell’ Amministrazione finanziaria.
2. La censura è infondata.
2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che – secondo
l’insegnamento costante di questa Corte – l’applicazione
per l’avviso di accertamento, in virtù di quanto disposto
dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/73, delle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta – quale logica
necessità di tale espresso richiamo – l’applicazione a
tale atto, ad onta della sua natura di provvedimento amministrativo che enuncia le ragioni della pretesa tributaria, del regime delle nullità e delle sanatorie dettato
per tali notifiche; con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art.
156 c.p.c. Ed è, del pari, indubitabile che – secondo la

2

il valido esercizio del potere impositivo relativamente
all’anno 1991.

giurisprudenza di questa Corte – tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga
prima della scadenza del termine di decadenza – previsto
dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento, derivandone, in mancanza, la decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio di tale potere
(Cass.S.U. 19854/04, 24962/05, 2272/11, 1088/13).
la giurisprudenza di legittimità non è affatto possibile
dedurre le conseguenze giuridiche auspicate dalla Curatela fallimentare ricorrente. Va osservato infatti, al riguardo, che – secondo una giurisprudenza consolidata di
questa Corte – il termine di decadenza stabilito a carico
dell’Ufficio tributario ed a favore del contribuente, per
l’esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale,
e non appartiene – a differenza del termine di decadenza
stabilito a carico del contribuente ed a favore
dell’Ufficio – a materia sottratta alla disponibilità
delle parti. Ne consegue che detta decadenza – che non
produce l’inesistenza degli atti impositivi successivamente emanati – per effetto del disposto dell’art. 2969
c.c., non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, e la
relativa eccezione non può essere neppure proposta per la
prima volta in appello, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs.
n. 546/92 (Cass. 11521/04, 26361/06, 18019/07, 1088/13).
2.3. Ne discende, dunque, che il motivo di ricorso in
esame non può che essere disatteso.
3. Con il secondo e terzo motivo di ricorso – che, per la
loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente
– la Curatela del Fallimento Gamma s.r.l. denuncia la
violazione e falsa applicazione del d.P.R. 600/73 e degli
artt. 55 e 56 del d.P.R. 633/72, in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c., nonché la contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c.
3.1. La ricorrente censura, infatti, l’impugnata sentenza, nella parte in cui ha disatteso la doglianza relativa
alla carenza di motivazione dell’atto impositivo, propo-

3

2.2. Tuttavia, da siffatte affermazioni di principio del-

sta dalla curatela sotto il duplice profilo: del contrasto tra la quantificazione dell’imposta dovuta contenuta
nel processo verbale di constatazione, richiamato per relationem, e quella contenuta nell’avviso di accertamento;
della mancata indicazione nella motivazione dell’atto impositivo, richiesta a pena di nullità dall’art. 56, co.

3

del d.P.R. 633/72, dei presupposti per il ricorso
e 2 dello stesso decreto.
3.2. I motivi suesposti sono inammissibili.
3.2.1. Ed invero, come questa Corte ha più volte avuto
modo di affermare, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366
c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una
commissione tributaria regionale sotto il profilo della
congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante
“per relationem” ad un processo verbale di constatazione)
è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso
ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi. E ciò al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso
medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di
fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento
(cfr. Cass. 15867/04, 8312/13, 9536/13).
3.2.2.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha

riportato nel ricorso i passi salienti dell’atto impositivo e del relativo processo verbale di constatazione, in
guisa da consentire alla Corte il riscontro – sulla base
di tale solo atto, in conformità al disposto del succitato art. 366 c.p.c. – della sussistenza, o meno, del dedotto vizio di motivazione dell’avviso di accertamento
impugnato.
4. Per tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso deve
essere rigettato.

4

all’accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 55, co. l

ESENTE DÀ REGISTItAZIONE
—5—

5.

Al SENSI DEL
“r4 – N . D
N. 131 TA?k.
A
TRIBlVr‘1.0
MATERIA

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico

della curatela ricorrente, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese de
presente giudizio, che liquida in 20.000,00, oltre alle
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezi
Tributaria, 1’8.10.2013.

spese prenotate a debito.

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