Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25493 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4153-2014 proposto da:

L.F., L.J., L.C., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA TIGRE’ 37, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO CAFFARELLI, che le rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ANDREA OLIVARES, FABIO OLIVARES giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.M., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO DE GIORGIO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.R., PI.FR., I.R., D.P.M., PM

PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2503/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 19 gennaio 2009, il Tribunale di Napoli pronunciando sulle domande proposte da P.A. nei confronti delle eredi di L.L., di Pi.Fr., della Idrotecnica e su quelle proposte in garanzia dai predetti eredi L. nei confronti di d.P.M., accertava che P.A., persona che aveva sempre svolto l’attività di otorinolaringoiatra alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale, e che aveva in maniera del tutto fortuita scoperto di risultare amministratore unico di una società pluriprotestata (la Idrotecnica s.r.l.) della quale erano soci L.L. e Pi.Fr., era stato vittima di un furto d’identità. Dichiarava, conseguentemente, che sia la nomina ad amministratore unico della Idrotecnica s.r.l. (avvenuta nel corso dell’assemblea ordinaria del 23 agosto 2001) che la cessione delle quote sociali da parte del L. e del Pi. erano avvenute sulla base di una carta d’identità falsamente rilasciata dal Comune di Marigliano, ma in realtà provento di un furto perpetrato tempo prima negli uffici dell’anagrafe del Comune di Pistoia. Respingeva le domande risarcitorie del P. osservando che il danno esistenziale lamentato dall’attore non era stato provato, e dichiarava conseguentemente assorbita la domanda di manleva proposta dalle eredi L. nei confronti di D.P.M. (indicato dalle predette come colui che aveva in realtà assunto l’altrui identità del P.).

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2503 del 17 giugno 2013. La Corte ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dalle eredi L., con cui si dolevano della condanna alle spese, nei confronti di P.M. perchè notificato ad P.A. quando era già deceduto, e successivamente, ma tardivamente, alla figlia.

3. Avverso tale decisione, F., J. e L.C. quali eredi di L., propongono ricorso in Cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso P.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità ed improponibilità del ricorso per Cassazione perchè notificato oltre i termini di cui all’art. 327 c.p.c. sollevata dalla controricorrente.

L’eccezione è infondata.

La L. n. 69 del 2009 ha ridotto il termine a mesi sei solo con riguardo ai processi introdotti dopo il 4.7.2009 (data di entrata in vigore della legge – cfr. disposizioni transitorie di cui all’art. 58). Nella specie, invece, il processo risulta iniziato nel lontano 2003 e dunque s’applicava il termine annuale per il ricorso per cassazione. Termine, appunto, rispettato.

4.1. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la ” nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 328, 330, 164, 153, 291 c.p.c. ed art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4.

Lamenta che la Corte d’Appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello nei confronti dell’attore principale P.A., in quanto notificato nell’eletto domicilio a persona deceduta e non già agli eredi, essendo il P. deceduto dopo la pubblicazione della sentenza.

Il motivo è fondato.

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante. Pertanto ha errato il giudice dell’appello che non si è attenuto ai precedenti principi.

4.2. Con il secondo motivo, denunciano la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 754 c.c., art. 92 c.p.c., comma 2 e art. 94 c.p.c. ed omessa pronuncia circa punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Le ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello non ha esaminato i motivi di gravame ed in particolare ha omesso di pronunciarsi in ordine alla carenza di legittimazione passiva denunciata dalle appellanti per essere il loro dante causa estraneo ai fatti denunciato dall’attore come provato sin dal giudizio di prime cure. Pertanto il giudice del merito non si è pronunciato in ordine alle condizioni beneficiate delle appellanti che la Corte ha condannato per l’intero sempre in solido alla refusione delle spese di lite. Inoltre la Corte d’Appello non si è pronunciata sulla domanda di manleva e rivalsa nei confronti del P..

4.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 269 c.p.c. ed omessa pronuncia circa punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Si dolgono che la Corte d’Appello non ha tenuto conto in considerazione le risultanze processuali che ha immotivatamente disatteso, tant’è che ha rigettato la domanda di garanzia nei confronti di D.P..

Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili perchè generici.

Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).

5. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, come in motivazione, dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, come in motivazione, dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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