Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25493 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25493 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 24828-2007 proposto da:
AUTOSALONE CAVOUR DI LUNGHINI GEOM. FRANCO SRL in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIOLI 40,
presso lo studio dell’avvocato TERRIGNO MASSIMILIANO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

MALAGU’ LUCA giusta delega in calce;
– ricorrente –

2759
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 13/11/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FERRARA, MINISTERO
DELL’ECONOMIA E FINANZE;

avverso la sentenza n. 84/2006 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 23/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato TERRIGNO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Autosalone Cavour di Lunghini Geom.Franco srl, ricevuto un avviso di rettifica in data 23.7.1999
relativo alla ripresa a tassazione di IVA indebitamente ritenuta detraibile e delle relative sanzioni,
provvedeva nel termine di sessanta giorni dalla notifica al pagamento spontaneo di un quarto della
somma reclamata a titolo di sanzioni alla stregua dell’art.16 d.lgs.n.472/1997.

inizialmente l’illegittimità della ripresa a tassazione e, nel corso del procedimento, l’illegittimità delle
sanzioni applicate. Il giudice adito accoglieva il ricorso con sentenza n.621/01/2000.
3. Successivamente, la contribuente attivava la procedura di condono ai sensi dell’art.16 1.n.289/2002.
4. Nelle more ! l’Ufficio proponeva appello avverso la decisione della CTP e la CTR dell’Emilia
Romagna, con decreto n.78/05/04, preso atto della dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate della
conformità di quanto versato dalla contribuente a titolo di condono a quanto effettivamente dovuto,
dichiarava l’estinzione del giudizio. La contribuente, a questo punto, ritenendo indebito il pagamento
del quarto delle sanzioni a suo tempo reclamate dall’Ufficio, proponeva istanza di rimborso, disattesa
dall’Ufficio in ragione dello spontaneo versamento delle somme che impediva la ripetibilità delle
stesse.
5.11 ricorso proposto dalla contribuente avverso tale atto innanzi alla CTP di Ferrara veniva disatteso
con sentenza impugnata dallo stesso contribuente innanzi alla CTR dell’Emilia Romagna che, con
sentenza n.84/19/06 del 23.11.2006, confermava la decisione di primo grado.
6. Osserva il giudice di appello che la decisione impugnata era corretta, avendo il pagamento della
sanzione estinto in modo definitivo ogni controversia sulla debenza delle somme. Aggiunge, poi, che
l’infondatezza della censura era confermata dal fatto che la contribuente non aveva impugnato il decreto
con il quale era stato dichiarato estinto il giudizio dopo che il giudice di primo grado aveva dichiarato
l’infondatezza della pretesa relativa al rimborso delle sanzioni spontaneamente pagate. Bene, pertanto,
aveva fatto il giudice di primo grado nel ritenere che sul punto si era formato il giudicato; ragion per
cui in ragione del principio del ne bis in idem non era possibile riattivare un nuovo contenzioso con
l’istanza di rimborso.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la società
contribuente, al quale ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con la prima complessa censura

la contribuente deduce la violazione e/o falsa applicazione

dell’art.16 1.n.289/2001, in relazione all’art.71.n.212/2000 nonchè degli artt.16 e 17 d.lgs.n.472/1997, in

2. La contribuente impugnava successivamente detto avviso innanzi alla CTP di Ferrara, sostenendo

relazione all’art.360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., formulando il seguente quesito di diritto:” Vero che ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme del condono fiscale e per quelle sulla
oblazione delle sanzioni nulla vieta, una volta ottenuto il condono, di ricevere il rimborso delle
sanzioni versate e a mezzo oblazione?”
8.1 La ricorrente deduce l’erroneità della decisione impugnata sotto un duplice profilo, evidenziando

degli artt.16 e 17 d.lgs.n.472/1997 non poteva impedire la restituzione delle somme, una volta che il
contribuente aveva positivamente attivato il condono ex art.16 1.n.289/2002. Non poteva infatti
condividersi l’assunto della CTR circa la definitività del pagamento una volta che l’Ufficio, appellando
all’interno del procedimento relativo all’accertamento della rettifica l’intera decisione del giudice di
primo grado e chiedendo l’annullamento della sentenza, aveva esonerato la contribuente dal proporre
appello incidentale avverso la decisione in ordine alla non debenza delle sanzioni pure richiesta nel
corso del procedimento.
8.2 Errata era poi l’affermazione che la questione relativa alle sanzioni fosse coperta dal giudicato,
posto che il decreto di estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere impediva
la formazione del giudicato sostanziale sulle questioni diverse dal condono.
9. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione
della sentenza -art.360 comma 1 n.5 c.p.c.- che, rispetto al fatto controverso relativo alla pendenza
della contestazione sulla debenza delle sanzioni, aveva utilizzato un iter logico giuridico contrario ai
principi cardine dell’ordinamento, non sussistendo “alcuna corrispondenza di fatto e di diritto tra la
situazione derivata dal pagamento di una cifra ridotta per evitare le sanzioni ed il successivo condono
che dà luogo inesorabilmente al rimborso di quanto pagato in più del 10 % dell’imposta”. Sottolinea,
in aggiunta, la contraddittorietà della condanna alle spese, priva di idonea motivazione.
10. L’Agenzia delle Entrate, nel controricorso, ha dedotto l’inammissibilità ed infondatezza delle due
censure.
10.1 Quanto al primo motivo, il cui quesito era stato formulato in via astratta, evidenzia che mai
l’Ufficio, nell’appellare la sentenza di primo grado che aveva dichiarato non dovuta soltanto l’imposta e
gli interessi relativi, aveva inteso rimettere in discussione la questione delle sanzioni già definita per
effetto dello spontaneo pagamento operato dal contribuente.
10.2 Aggiunge, quanto al secondo motivo, che il pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata
impediva la proponibilità della richiesta di rimborso, come aveva statuito questa Corte con riguardo al
versamento del sesto della pena edittale di cui all’art.58 c. 4 d.pr.n.n.633172.

che, ad onta di quanto sostenuto dalla CTR, lo spontaneo pagamento parziale delle sanzioni in forza

11. I due motivi, che meritano un esame congiunto stante la loro stretta connessione, appaiono
infondati, avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione dei principi più volte espressi da
questa Sezione in ordine alla irretrattabilità delle somme versate spontaneamente dal contribuente a
titolo di oblazione ed all’irrilevanza del condono rispetto a somme corrisposte in epoca anteriore dal
contribuente.

agevolata delle sanzioni di cui all’abrogato art. 58, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, che il
versamento previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 58, comma 4, integrando esercizio di una facoltà
del contribuente, con pagamento di una percentuale della pena massima edittale senza alcun
collegamento con la sanzione pecuniaria in concreto irrogata, presenta i connotati dell’oblazione o
definizione agevolata, per prevenire od elidere ogni contesa sull’an ed il quantum della sanzione
medesima e così si sottrae ad ogni possibilità di ripetizione, in conseguenza della non sindacabilità dei
presupposti di detta irrogazione-cfr. Cass. n. 4330/2002, Cass. n. 1853/2000;Cass.
n.1215/1995;Cass.n.12695/2004;Cass.n.11154/2006;Cass.n.13042/2004; Cass.n.19558/2008;
Cass.n.12447/2009).
11.2 Si è in definitiva ritenuto che il versamento del sesto costituisce una facoltà concessa al
contribuente per definire, con il versamento di una somma notevolmente inferiore a quella
concretamente irrogabile come sanzione, l’aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in
contestazione, e, con effetti, per un verso, preclusivi per l’Ufficio dell’irrogazione della pena nei limiti
edittali, e d’altra parte, ostativi per il contribuente della ripetizione di quanto pagato.
11.3 Orbene, tali principi devono ritenersi operanti anche con riguardo agli artt.16 e 17 d.lgs.n.472/97
che hanno sostituito, abrogandolo, il ricordato art.58 c.4, come già affermato da questa Corte, che ha
escluso ogni effetto di acquiescenza in ordine alla debenza della pretesa fiscale sostanziale per effetto
del pagamento ridotto operato alla stregua dell’art.16 d.lgs.n.472/97, proprio richiamando la
giurisprudenza espressa in passato con riguardo alla natura ed agli effetti del pagamento operato alla
stregua dell’art.58 c.4 dpr n.633/72 – cfr. Cass. nn. 1558/1991, 2610/2000, 12695/2004;Cass.17529/12-.
Indirizzo, quest’ultimo, peraltro in linea con le indicazioni espressa dall’Agenzia delle Entrate nella
circolare n. 12/E del 12 marzo 2010.
11.4 V’è ancora da aggiungere, in ordine agli effetti del condono sulle somme versate in precedenza dal
contribuente, che <<...con riferimento ad altre normative di definizione agevolata dei carichi fiscali (ma la situazione non è diversa per il caso disciplinato dalla disposizione in esame) questa Corte ha avuto già modo di rilevare - e le Sezioni Unite intendono confermare questo orientamento, condividendolo - 11.1 Ed invero, questa Corte ha avuto modo di evidenziare, con riguardo alla procedura di definizione ESENTE DA REGISTRAZIOA: AI SENSI DEL D.P.R. 2(,i411996 N. 131 TAB. ALL. - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA che il condono "pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinali, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento ordinario "(Cass. nn. 195 e 15635 del 2004; 3163 del 1997; 3273 del 1996). Queste regolata dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, (v. Cass. nn. 3682 e 6504 del 2007, secondo le quali la presentazione della istanza di condono "... preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a defmire transattivamente la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria"-Cass.S.U. n.14828/2008; conf. Cass. n. 1967/2012-. 11.5 Orbene, fermi i superiori principi, ritiene il collegio che agli stessi la CTR si sia perfettamente uniformata, con motivazione congrua e priva dei prospettati vizi di legittimità, non potendosi in alcun modo ipotizzare le prospettate violazioni di legge, escluse dall'intervenuto pagamento spontaneo della sanzione ex art.16 d.lgs.n.472/97. Ciò Afeassorbe l'esame degli ulteriori profili di censura agitati dalla parte ricorrente. 12. Il ricorso va per l'effetto disatteso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate P.Q.M. la Corte Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile. conclusioni hanno poi trovato conforme applicazione anche con riferimento alla specifica fattispecie

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