Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25492 del 26/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.26/10/2017), n. 25492
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7185-2016 proposto da:
LORETO MOTORS SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4769/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 14/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irpef, Iva ed Irap anno di imposta 2006, la società contribuente impugna la sentenza con cui la C.T.R. ne ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto tardivo, deducendo la violazione dell’art. 327 c.p.c. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, e L. n. 742 del 1969, art. 1 nella versione vigente ratione temporis;
2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. il ricorso è fondato, avendo questa Corte di recente chiarito che, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – con riguardo al computo del termine di impugnazione cd. lungo ex art. 327 c.p.c., comma 1, nel caso di specie pacificamente semestrale – “la modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, (conv., con modif, dalla L. n. 162 del 2014), che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1 ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblica ione della sentenza” (Cass. Sez. 6-2, n. 11758/17; cfr., in precedenza, Cass. Sez. 6-5 n. 24867/16 e Cass. Sez. 6-3 n. 27338/16, che facevano riferimento alla data dell’1 gennaio 2015, la prima come entrata in vigore dell’innovazione, la seconda con specifico riguardo al momento, ad essa anteriore o successivo, di proposizione dell’impugnazione);
4. poichè nel caso di specie la sentenza di primo grado (non notificata) è stata pubblicata il 17 aprile 2014, l’appello della contribuente – che la stessa C.T.R. dichiara “spedito tramite mezzo postale in data 1 dicembre 2014 e depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma in data 11 dicembre 2014” – non doveva considerarsi tardivo, alla luce del criterio sopra enunciato, in base al quale il termine cd. lungo scadeva il 2 dicembre 2014 (sicchè esso sarebbe stato tempestivo anche con riferimento alla data dell’1 gennaio 2015);
5. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice a quo per l’esame dei motivi dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017