Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25492 del 13/12/2016

Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 297-2014 proposto da:

F.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

TOMASSINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PAOLO STERN, ALESSANDRA ROSARONI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore dott. C.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

K.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 643/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato ANTONELLA TOMASSINI;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2003, F.M. convenne in giudizio K.D. e la Riunione Adriatica di Sicurtà (oggi Allianz S.p.a.), per sentirli condannare al risarcimento del danno, quantificato in Euro 323.057,11, sofferto in occasione di un sinistro stradale avvenuto nel (OMISSIS) a (OMISSIS), all’esito del quale gli vennero diagnosticati lesione al rachide cervicale nonchè trauma scrotale.

Si costituirono le convenute contestando solamente la quantificazione della pretesa.

Il Tribunale di Gorizia, con la sentenza n. 95/2011, rigettò la domanda, assumendo la sufficienza di quanto già corrisposto anteriormente alla prima udienza di comparizione delle parti e condannando l’attore alla rifusione delle spese di lite.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 643/2013 del 30 luglio 2013. La Corte, confermata la sentenza di prime cure in relazione al mancato riconoscimento di un danno ulteriore rispetto a quanto evidenziato dalla c.t.u. conseguente alla menomazione della capacità di procreare, nonchè a compromissioni psicologiche, ha rettificato la quantificazione del danno operata dal Giudice di primo grado ed ha rivisitato la sentenza anche nella parte relativa alla liquidazione delle spese legali.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione F.M., sulla base di cinque motivi.

3.1 Resiste con controricorso la compagnia Allianz S.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “art. 360 c.p.c., n. 3 violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.”, si lamenta che la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente non abbia adempiuto all’onere di provare la sua condizione di fertilità anteriore al sinistro.

In realtà, la documentazione medica in atti (cartella clinica, certificati ed esami medici), mai contestata ed anzi utilizzata dal c.t.u., non solo non permetterebbe di presumere preesistenze (in particolare, di varicocele — risalente a molto tempo addietro e tale da condurre a sterilità, come affermato dalla c.t.u.), ma, anzi, ne proverebbe l’assenza.

Pertanto il Giudice avrebbe dovuto presumere che fosse stata fornita la prova della fertilità pregressa del F..

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, pur proponendo il motivo come violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, formula, in realtà, censure attinenti ad un lamentato vizio di motivazione, finendo, in tal modo, per eseguire una mera rivisitazione, non consentita nel giudizio di legittimità, delle risultanze istruttorie già vagliate in maniera congrua dalla Corte di merito.

Invero, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 195/2016; Cass. n. 26110/2015).

4.2. Con il secondo motivo, “art. 350, n. 5 omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione per un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia fondato il rigetto sulla base di una considerazione priva di consistenza giuridica, quale l’assenza in letteratura di ipotesi di varicocele di origine traumatica o post-traumatica, omettendo di motivare perchè tale circostanza sia ritenuta rilevante. Nell’ambito della scienza medica, infatti, l’assenza di letteratura sarebbe irrilevante, potendosi ad essa sopperire con il ragionamento clinico, il quale, nel caso, porterebbe a ritenere verosimile la formazione di varicosità, o il suo aggravamento, quale conseguenza di un trauma a livello della parete venosa.

4.3. Con il terzo ed il quarto motivo, si lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” e violazione di legge in relazione alla parte della sentenza impugnata in cui si dà rilievo preponderante, ai fini della valutazione delle cause dell’infertilità, al varicocele piuttosto che alle dirette conseguenze del trauma scrotale conseguente al sinistro.

Nè il Giudice del gravame, nè i c.t.u., avrebbero adeguatamente motivato l’esclusione di un ruolo causale del trauma o il riconoscimento allo stesso trauma di un ruolo molto modesto, e l’attribuzione di importanza preponderante alla preesistenza di varicocele.

Inoltre, in base alla recente giurisprudenza sul concorso di causa naturale e causa umana, quando manca la certezza che l’operare del fattore naturale (nel caso una patologia pregressa) escluda il nesso di causalità tra evento e causa umana, si dovrebbe ritenere sufficiente il contributo causale umano.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

La Corte di appello ha escluso il nesso causale fra il trauma scrotale riportato dopo il sinistro e l’infertilità dello stesso ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni:

a) l’attore non ha provato una sua diversa condizione anteriore al sinistro;

b) l’attore non ha superato l’obiezione, che si trae anche dalla documentazione medica, circa l’assenza, nella letteratura scientifica, di ipotesi di varicocele di origine traumatica o post-traumatica;

c) i periti hanno attribuito valore preponderante, ai fini della valutazione delle cause dell’infertilità, alla presenza di varicocele, piuttosto che alle dirette conseguenze del trauma scrotale, risoltesi in un tempo relativamente breve.

La valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell’evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l’aspetto della individuazione del novus actus interveniens, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica, facendo ricorso a leggi scientifiche di copertura.

L’individuazione della legge scientifica di copertura sul collegamento tra la condotta e l’evento presuppone una documentata analisi della letteratura scientifica universale in materia con l’ausilio di esperti qualificate ed indipendenti (Cass. pen. n. 18933/2014).

Diversamente, riconoscere legittimità ad una motivazione concernente la sussistenza del nesso di causalità basata sulla mera opinione dell’organo giudicante, attribuirebbe a quest’ultimo, in modo inaccettabile, la funzione di elaborare una legge scientifica in luogo della mera applicazione concessagli (Cass. pen. n. 38991/2010).

Pertanto, legittimamente la Corte di Appello ha fatto riferimento, nella propria motivazione, alla inesistenza nella letteratura scientifica di ipotesi di varicocele di origine traumatica o post-traumatica da cui potesse inferirsi una legge di copertura idonea a stabilire un nesso di causalità tra il trauma scrotale subito dal F. e la sua successiva incapacità di procreare.

Occorre poi ricordare che, in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell’uomo siano sufficienti a determinare l’evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l’autore dell’azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale.

Infatti, una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (Cass. n. 24408/2011; Cass. n. 15991/2011).

Nel caso, il Giudice, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., nonchè dei chiarimenti successivamente forniti dai periti, ha ritenuto che:

– ai fini della valutazione delle cause dell’infertilità di cui soffre il ricorrente andasse attribuito valore preponderante al varicocele riscontrato in misura importante e, come detto, non riconducibile, in base alle odierne conoscenze della scienza medica, al trauma scrotale conseguente al sinistro stradale;

– un simile rilevanza nella determinazione di alterazioni della spermogenesi, invece, non potrebbe essere attribuita alle conseguenze dell’incidente, risoltesi in tempi brevi.

Pertanto, individuato nel fattore naturale (il varicocele preesistente), la causa da sola sufficiente alla produzione dell’evento, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto di non poter ascrivere il medesimo evento anche alla causa umana (la condotta colposa della signora K.).

E, in proposito, è appena il caso di richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in Cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e quella della parte; al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante, Cass. n. 7341/2004; Cass. n. 3519/2001; Cass. n. 225/2000; Cass. n. 530/1998;).

4.5. Con il quinto motivo del ricorso, rubricato “art. 360, n. 5 violazione dell’art. 112 per aver omesso di valutare l’esistenza del danno biologico derivante nella sfera psichica dell’attore”, F.M. deduce che il Giudice del gravame avrebbe dovuto accertare tale danno in ogni caso, quale conseguenza (seppure imprevedibile) del sinistro, anche se dallo stesso sinistro fosse derivata la sola distorsione del rachide cervicale e non anche l’incapacità a procreare.

Il motivo è inammissibile.

Sotto il profilo della pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., infatti, questa Corte ha più volte affermato che, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Nel caso, peraltro, la Corte non solo rigetta espressamente la pretesa di risarcimento del danno psichico-psicologico sollevato dal F., ma provvede pure a motivare tale rigetto, affermando che le compromissioni psicologiche lamentate “non trovano in ogni caso giustificazione e radice nell’evento lesivo”.

Sotto il profilo motivazionale, occorre poi osservare che, a seguito della recente riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione.

Nel caso, invece, dalla seppur sintetica motivazione, emerge chiaramente l’iter logico-giuridico seguito dal giudice del gravame: stabilita la non riconducibilità all’evento lesivo dello stato di infertilità, doveva conseguentemente escludersi la possibilità di riferire al medesimo evento lesivo i danni psichici correlati all’infertilità stessa.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA