Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25492 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25492 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 15784-2007 proposto da:
DALMA SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL
SEMINARIO 85, presso lo studio dell’avvocato MAGNI
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato
ZIPOLINI ROMANO giusta delega a margine;
– ricorrente –

2013
2758

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 13/11/2013

- controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CASTELNUOVO
GARFAGNANA, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CENTRALE DI
ROMA;

avverso la sentenza n. 12/2006 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 14/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Dalma s.r.l. chiedeva di accedere ai benefici di cui all’art.91.n.289/2002 relativamente
agli anni compresi fra il 1996 ed il 2001, dichiarando di avere presentato la dichiarazione ai fini
IRPEG solo per l’anno 1996 e non quella IVA.
2. L’Ufficio rigettava l’istanza quanto all’IVA per non essere mai stata presentata dichiarazione
relativa a tale imposta.

ricorso con sentenza impugnata dalla contribuente e dall’Ufficio innanzi alla CTR della Toscana, la
quale, con sentenza n.12 del 14.4.2006, ha confermato la decisione impugnata, rigettando l’appello
principale e quello incidentale.
4. Ha osservato il giudice di appello che correttamente la CTP aveva ritenuto inammissibile la
domanda di condono per la mancata presentazione della dichiarazione IVA, dovendosi interpretare
in via sistematica l’art.9 commi 2 e 14 1.n.289/2002 nel senso che fosse requisito indispensabile ai
fini di accedere alla misura condonale la presentazione della dichiarazione tanto per le imposte
dirette che per quelle indirette, non potendosi considerare utile quella presentate per l’IRPEG ai fini
IVA.
4.1 Aggiunge che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto l’impugnabilità ex art.19
d.lgs.n.546/92 dell’istanza di diniego di accesso al condono, avendo questa capacità lesiva degli
interessi del contribuente. Ragion per cui era parimenti infondato l’appello incidentale.
5. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito
l’Agenzia delle Entrate con due autonomi controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.Con l’unico motivo di ricorso- compendiato nel seguente quesito di diritto:”Se sia legittimo
interpretare l’art.9 della 132.289/2002 nel senso che là dove siano stati invocati i relativi benefici
per entrambi i settori delle imposte dirette ed indirette, occorrano gli adempimenti dichiarativi per
entrambi i settori impositivi, per poter beneficiare del c.d. condono tombale, o non sia, invece,
necessario e suffìciente(come ritiene la ricorrente e come risulta dal dettato della norma) l’aver
provveduto, nei tempi e termini indicati dalla legge, agli adempimenti dichiarativi, anche per un
solo settore. Se, cioè, l’art.9 comma 14 cit., debba essere interpretato nel senso che per beneficiare
del condono tombale, in riferimento ad entrambi i settori delle imposte dirette ed indirette, sia
necessario e sufficiente, l’aver provveduto, nei tempi e termini indicati dalla norma, agli
adempimenti dichiarativi anche per un solo settore di imposta “-la società ricorrente ha dedotto la

violazione dell’art.9 1.n.289/2002 in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Sostiene che il giudice
di appello aveva errato nel richiedere, ai fini del riconoscimento del condono IVA, la presentazione

3. La società contribuente ha impugnato il diniego innanzi alla CTP di Lucca che ha rigettato il

della dichiarazione relativa a tale tributo, una volta che la contribuente aveva provveduto alla
presentazione della dichiarazione con riguardo alle imposte dirette, intendendo il legislatore
favorire il c.d. condono tombale per i due settori di imposta ed all’uopo risultando sufficiente la
presentazione di almeno una dichiarazione quando il contribuente abbia chiesto di accedere al
condono per entrambi i settori.
7.L’Agenzia delle Entrate, come si diceva in premessa, ha proposto due controricorsi distinti che

1.n.28912002 depone inequivocabilmente per la correttezza della soluzione prospettata dal giudice di
appello.
8.Reputa il collegio che il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
8.1 Questa Corte ha infatti già in passato chiarito che l’art. 9 della legge n. 289 del 2002 deve essere
disapplicato – perché in contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06 della Corte di
Giustizia, avuto riguardo agli artt. 2 e 22 della cd. Sesta Direttiva IVA e 10 Trattato CE -, nella
parte in cui consente al contribuente, che abbia omesso di presentare le dichiarazioni IVA negli
esercizi d’imposta coinvolti dal condono, di fruire per questa imposta della definizione agevolata
realizzandosi, in caso contrario una quasi-esenzione fiscale, che la Corte di Giustizia ha
stigmatizzato proprio a causa dell’omessa presentazione delle dichiarazioni IVA. Secondo il giudice
europeo, infatti l’accesso alla definizione agevolata che non consentirebbe la reale emersione
dell’evasione, risolvendosi in una definitiva rinuncia all’accertamento ed alla riscossione
dell’imposta-cfr.Cass.n.2915/13-.
8.2 Tale principio, del resto, è stato già applicato da questa Corte a proposito dell’art.12 della stessa
1.n.289/2002-Cass.S.U. n.3674/2010- e dell’art.81.ult.cit.-Cass.n. 13505/12-.
8.3 Pertanto, indipendentemente dall’interpretazione che s’intenda dare della L. n. 289 del 2002, art.
9, comma 14, lett. c) sulla quale si è fondata la doglianza della società ricorrente, la disapplicazione
dell’art. 9, nella parte in cui consente al contribuente che abbia omesso di presentare le dichiarazioni
IVA negli esercizi d’imposta coinvolti dal condono di fruire per questa imposta della definizione
agevolata, proprio al fine di evitare la definitiva rinuncia all’accertamento ed alla riscossione
dell’imposta (Cass., sez. un., 17 febbraio 2010, nn. 3674, 3676 e 3677) rende infondata la pretesa
della parte contribuente e dunque corretta la statuzione del giudice di appello, la cui motiviazione
va integrata alla stregua dell’art.384 c.p.c.
8.4 Resta solo da chiarire che il rilievo d’ufficio della questione legata alla compatibilità della
normativa interna con il diritto di matrice UE appare il riflesso del principio che impone, in ragione
del coinvolgimento di interessi finanziari dell’Unione, la rilevabilità in ogni stato e grado del

contengono peraltro medesime difese, sostenendosi che il sistema normativo previsto dall’art.9

tReNTE DA REGISTKA7-10
AI SENSI DEL D.P.R.. 26/4/1”
N. 131 TAB. ALL. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

giudizio delle questioni che ruotano attorno alla compatibilità del quadro normativo interno con il
diritto comunitario.
8.5 E’ infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nel giudizio di cassazione la verifica
della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di
uno specifico motivo e, come nei casi dello ius superveniens e della modifica normativa
determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative questioni possono essere

non ricorre nella fattispecie in esame —cfr.Cass. 3/2/2006 n.
2420;Cass.n.11642/2010;Cass.n.3795/2013-.
9. Il ricorso va pertanto rigettato.
10. Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi dell’orientamento giurisprudenziale
sopra ricordato, per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso il 7 ottobre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

conosciute anche d’ufficio, salvo che siano necessari nuovi accertamenti di fatto, ipotesi questa che

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