Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25491 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22630-2016 proposto da:

G.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18114/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio, visto l’art. 380 bis c.p.c.;

rilevato che con ricorso notificato il 26.9.2016 gli istanti hanno chiesto che si proceda a correzione materiale della sentenza di questa Corte n. 18114 pubblicata il 25.9.2015, resa nel procedimento svoltosi davanti a questa Corte e recante il n. RG. 12427/2014;

che l’Avvocatura dello Stato, nonostante rituale notifica, non ha svolto difese nel procedimento di correzione;

che nel ricorso lamentano che nell’intestazione e nella motivazione della sentenza, per errore materiale, in luogo del nome esatto del controricorrente G.A. appare indicato G.L..

Premesso che il relatore, in data 11.7.2017 ha depositato la proposta di manifesta fondatezza del ricorso, comunicata telematicamente il 12.07.2017;

Ritenuto che sussiste l’errore denunciato, in quanto si evince dalla stessa firma del controricorso, nonchè dall’indicazione nell’intestazione del decreto che ha formato oggetto di impugnazione davanti alla Corte, che tra i controricorrenti vi era G.A. e non G.L.;

Considerato inoltre che nel controricorso il nome G.A. era seguito da data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale corrispondenti a quelli dell’odierno istante;

Ritenuto pertanto che l’errore sia emendabile ex art. 391bis c.p.c..

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Dispone che l’intestazione e la motivazione della propria sentenza n. 18114/2015 del 25.9.2015 alle pag. 1 e 2 siano corrette sostituendo il nome del controricorrente indicato come ” G.L.”, con il nome ” G.A.”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Sesta civile – 2, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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