Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25491 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25491 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 9942-2007 proposto da:
NANNINI ANDREA, in proprio e in nome e per conto
quale liquidatore della Società SIRI SPA in
liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato
GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che lo rappresenta e
2013
2757

difende unitamente all’avvocato ZAMBONI MARCELLO
giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 13/11/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

SIFER SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DI FERRARA;

sul ricorso 13311-2007 proposto da:
SIFER SPA in persona dell’Amministratore Delegato e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA DEI CARRACCI l, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRI ALESSANDRO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato OSNATO
ANGELO giusta delega in calce;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

NANNINI ANDREA, in proprio e quale liquidatore della
SIRI SPA in liquidazione, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio
dell’avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAMBONI
MARCELLO;
– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 20/2006 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 10/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

– intimati –

GIOVANNI CONTI;
udito per

il

ricorrente

l’Avvocato

GAMBERINI

MONGENET, che si riporta agli scritti e chiede
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per il rigetto del ricorso principale, accoglimento
ricorso incidentale.

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Nannini Andrea, in proprio e quale liquidatore della S.I.R.I. srl, in liquidazione, impugnò gli
avvisi di mora con i quali l’Ufficio aveva chiesto il pagamento di IVA, sanzioni ed interessi per
gli anni 1993, 1994 e 1995, assumendo l’omessa preventiva notifica degli avvisi di accertamento e
delle cartelle alle quali si riferiva l’atto notificato.
2. La CTP di Ferrara, dopo che la società SIFER, concessionaria del servizio di riscossione, aveva

l’inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi,
ritenendo in ogni caso la regolarità delle notifiche degli avvisi di rettifica.
3. In data 19 maggio 2003 la società contribuente presentava istanza di condono ai sensi dell’art.16
1.n.289/2002 che l’Agenzia delle Entrate di Ferrara, con atto del 25.11.2004, respingeva essendo
stata la lite instaurata avverso un atto di mera riscossione, nascente da meri atti impositivi quali i
provvedimenti di rettifica regolarmente notificati e non impugnati.
4. La contribuente impugnava l’atto di diniego di condono e proponeva appello avverso la sentenza
della CTP di Ferrara, assumendo l’illegittimità del diniego e l’erroneità della sentenza impugnata.
4.1. La CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza n.20 del 10 aprile 2006, respingeva l’appello e
confermava la sentenza impugnata.
4.2 Osserva la CTR che l’Ufficio aveva respinto la domanda di condono ai sensi dell’art.16
1.n.289/2002 non ravvisando, correttamente, l’esistenza di una lite pendente in quanto gli avvisi di
mora, preceduti da avvisi di accertamento, non potevano ricondursi alla categoria degli atti
impositivi previsti dalla legge, integrando meri atti di riscossione di somme dovute.
4.3 Aggiunge che detti avvisi erano stati preceduti dalle notifiche degli avvisi di accertamento,
avvenute nel rispetto delle previsioni del codice di procedura civile, ragion per cui l’accertamento
era da considerare definitivo per mancata impugnazione impedendo, così, l’accoglimento della
domanda proposta ai sensi dell’art.16 cit.
4.4 La CTR, disattese l’eccezione di tardività dell’impugnazione tempestivamente proposta e di
difetto di legittimazione attiva del Nannini, il quale aveva agito anche per conto della società,
riteneva che il ricorso proposto dal contribuente contro gli avvisi di mora per vizi propri degli atti
impositivi era inammissibile in ragione della regolarità delle notifiche degli atti impositivi,
evenienza che rendeva possibile unicamente la proposizione di vizi propri degli avvisi secondo
quanto previsto dall’art.19 d.lgs.n.546/1992. Riteneva che tale conclusione era “assorbente di ogni
altro motivo dedotto dagli appellanti”.

5.11 Nannini, in proprio e n.q. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale
hanno resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso e la Sifer spa con controricorso e ricorso

eccepito la tardività del ricorso, con sentenza dell’8 febbraio 2002 n.39/01/2002, dichiarava

incidentale affidato a due motivi, al quale ha a sua volta resistito il Nannini con controricorso e
memoria ex art.378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.140 c.p.c. con riferimento
all’art.360 comma 1 nn.3 e 4 c.p.c., formulando il seguente quesito:” accerti la Corte se la sentenza
impugnata ha violato l’art.140 c.p.c. non considerando elemento essenziale della notifica la prova

6.1 Secondo il ricorrente gli avvisi di mora impugnati erano nulli perchè notificati con modalità
diverse da quelle previste dall’art.140 c.p.c., mancando peraltro la certezza della data di notifica.
6.2 Aggiunge che sia il giudice di primo che quello di secondo grado non avevano motivato in
ordine al momento della conoscibilità dell’avviso di mora da parte del destinatario, violando il
principio del contraddittorio. Evidenzia ancora che gli avvisi erano stati impugnati anche per vizi
propri, essendo stata eccepita la mancata notifica degli stessi.
7. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art.16 c.3 1.n.28912002 in
relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che il
contribuente che impugnava l’avviso di mora ritenendo l’assenza di notifiche valide degli atti
impositivi non poteva avvalersi del rimedio di cui all’art.16 cit. Secondo il ricorrente il giudice
avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della prospettata assenza di notifica degli atti impositivi
senza entraZe nel merito della stessa. E poichè l’art.16 aveva precisato che per “lite pendente”
doveva intendersi quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimento di irrogazione
delle sanzioni ed ogni altro atto impositivo, la decisione impugnata aveva fatto scorretta
applicazione di tale disposizione. Formulava, a corredo della censura, il seguente quesito:”accerti la
Corte se è stato disatteso l’art.16 c.3 lett.A 1.n.28912002 avendo la sentenza impugnata ritenuto che
gli avvisi di mora, non preceduti da avvisi di accertamento e pagamento per i quali il ricorrente ha
sempre eccepito in ricorso e in appello la mancata avvenuta notifica- motivo principale per il quale
pende giudizio- costituiscono atti impositivi, pur essendo in atti la prova che la notifica degli avvisi
di accertamento e di pagamento sono stati erroneamente notificati ad indirizzo diverso da quello
conosciuto”.
8. Con il terzo motivo la parte ricorrente ha dedotto il difetto assoluto di motivazione della
sentenza in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.; la CTR aveva omesso qualsiasi motivazione a
sostegno della propria decisione, aderendo acriticamente alle tesi dell’Agenzia delle entrate e della
concessionaria.
9. Con il quarto motivo la parte ricorrente ha dedotto il vizio di omessa motivazione, in relazione
all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. Il giudice di appello non aveva valutato le prove prodotte dal

della ricezione da parte del destinatario dell’atto notificato mediante l’avviso di ricezione”.

ricorrente considerando per converso come prova delle mere citazioni non documentate operate
dalla controparte, rinviando per relationem a quanto dedotto dall’Agenzia e dal concessionario. 9.1
Aggiunge che la notifica degli avvisi doveva essere compiuta all’indirizzo conosciuto ex art.140
c.p.c. come trascritto nel processo verbale della Guardia di Finanza, non avendo il Nannini la
disponibilità dell’appartamento sito in Bologna Via Zacconi”.
10. L’Agenzia delle Entrate, nel controricorso, ha dedotto l’infondatezza del primo motivo,

dalla costituzione nel giudizio di primo grado ed inoltre aggiungendo che detta notifica era stata
eseguita presso la sede della società.
10.1 Evidenzia, quanto al secondo motivo, che per qualificare come impositivo l’avviso di mora non
era sufficiente la mera impugnazione sulla base della asserita omessa notifica degli atti impositivi e
che il terzo ed il quarto motivo erano parimenti infondati.
11. La Sifer spa, costituitasi con controricorso, ha dedotto l’inammissibilità dei primi due motivi e
comunque l’infondatezza di tutte le censure affermando, in particolare, che: a) il primo motivo
introduceva una questione nuova relativa al vizio di notifica degli avvisi di mora non sollevata in
primo grado, ma proposta solo in grado di appello, in ogni caso risultando agli atti la prova
dell’invio della raccomandata ex art.140 c.p.c.;aggiungeva comunque che era applicabile l’art.60
comma 1 lett.e) dpr n.600, alla cui stregua l’invio della raccomandata era sostituito con l’affissione
nell’albo del comune; b) anche il secondo motivo introduceva una questione nuova prospettata per
la prima volta in grado di appello ed era comunque infondato, trovando applicazione, quanto alle
modalità di notifica, il ricordato art.60 DPR n.600173 anche in ordine alle variazioni anagrafiche; c)
il terzo motivo era inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, avendo comunque il
giudice ampiamente motivato sulla base delle prove fornite; d) il quarto motivo era infondato.
11.1 La controricorrente concessionaria ha quindi proposto due motivi di ricorso incidentale che, a
suo dire, avrebbero carattere preliminare rispetto all’esame del ricorso prnciaple, attenendo alla
costituzione del rapporto giuridico processuale di primo grado.
12. Con il primo motivo la ricorrente incidentale ha dedotto il vizio di omessa pronunzia e di
violazione dell’art.112 cp.c. in relazione all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c. nonchè violazione e falsa
applicazione dell’art.21 comma 1 d.lgs.n.546/72, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Deduce
che la CTR aveva tralasciato di esaminare la questione relativa alla tempestività del ricorso
introduttivo del giudizio, tardivamente notificato, ritenendo erroneamente come assorbita
l’acclarata mancata notifica degli atti impositivi, senza avvedersi che la questione relativa alla
regolare costituzione del rapporto processuale avrebbe dovuto indurre il giudice ad esaminarla con
priorità, così determinando la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c.

evidenziando la regolarità delle notifiche relative agli atti impositivi, ampiamente documentata fin

12.1 Nell’ambito della medesima censura la ricorrente incidentale prospetta l’inammissibilità del
primo motivo di ricorso principale, involgendo l’accertamento di elementi in fatto ed in diritto
nuovi rispetto a quelli esposti in prima istanza, in ogni caso ribadendo che in relazione alla notifica
degli avvisi avvenuta in data 8 giugno 2001, la proposizione del ricorso introduttivo, datato
27.9.2001, era da ritenere tardiva.
13. Con la seconda complessa censura la ricorrente incidentale prospetta (art.360 comma 1 n.3

comma 1 e 38, comma 3 d.lgs.n.546/92 e dell’art.327 comma 1 c.p.c., in rapporto all’art.1
1.n.742169.
13.1 La CTR, nel ritenere tempestivo l’appello proposto dalla contribuente in ragione del comma 8
dell’art.16 1.n.289/2002 che consente di esaminare l’impugnazione insieme al rigetto della richiesta
di definizione della lite, non aveva considerato che ai fini dell’operatività di siffatto meccanismo
l’istanza di definizione doveva riguardare un atto di imposizione. E poiché il giudice di appello
aveva verificato l’inammissibilità della domanda di definizione della lite, non riguardando un atto
di imposizione, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello per tardività.
14. Rispetto al ricorso incidentale ed al controricorso della società concessionaria il Nannini ha a
sua volta proposto controricorso, evidenziando che il difetto di notifica relativo all’avviso di mora
era stato sollevato solo in grado di appello “per il semplice motivo che in primo grado il ricorrente
ha ritenuto il ricorso sempre tempestivo, ed in atti non era stata prodotta la prova di quanto asserito
da controparte al fine della notifica in data 31.5.2001”. In sostanza, la CTP aveva ritenuto tardivo il
ricorso considerando come data certa della notifica il 31 maggio 2001 in assenza di documentazione
in atti, sicchè in grado di appello il contribuente si era limitato a dimostrare il difetto di notifica
degli avvisi di mora, in quanto solo in quella sede era emersa l’inesistenza dell’avviso di
ricevimento. La dedotta nullità degli avvisi per omessa notifica era dunque stata proposta in appello
per censurare la sentenza di primo grado. Sostiene la totale infondatezza del secondo motivo di
ricorso incidentale, avendo esso contribuente impugnato la sentenza di primo grado della CTP di
Ferrara quando la stessa non era passata in giudicato e il provvedimento di diniego della domanda
di definizione della lite. Rileva, infine, l’infondatezza delle censure esposte dalla Sifer sui motivi di
ricorso principale.
15. Orbene, vanno esaminati con priorità la prima parte della censura compendiata nel primo
motivo di ricorso incidentale – contenendo in realtà la seconda parte un semplice passaggio

dialogico ulteriore ed estraneo al motivo -ed il secondo motivo di ricorso incidentale, attenendo
entrambi a prospettati vizi di regolare costituzione del rapporto processuale che assumerebbero,
pertanto carattere preliminare rispetto all’esame del ricorso principale.

c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell’art.16 comma 8 1.n.289/2002, in relazione agli artt.51

16.0rbene, il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.
16.1 Ed invero, il giudice di appello, decidendo con priorità la questione relativa all’ammissibilità
del ricorso in relazione alla regolarità delle notifiche degli atti impositivi che rendeva inammissibile
l’impugnazione proposta dalla parte contribuente avverso l’avviso di mora, ha fatto corretta
applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, in base al quale la domanda può essere
respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare

cfr.Cass.n.4626/12;Cass.n.11356/2006;Cass.n.7663/12;Cass.n.1283/2010;Cass.n.23856/2008;Cass.
n.17219/2012-.
16.2 Nessuna violazione del principio di cui all’art.112 c.p.c. è pertanto ipotizzabile e la censura,
come formulata, è infondata.
17. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso incidentale.
17.1 Ed infatti, la ricorrente incidentale vorrebbe fare discendere la tardività dell’appello proposto
dalla contribuente dalla circostanza che la CTR aveva ritenuto l’insussistenza dei presupposti per
l’operatività del comma 8 dell’art.18 1.n.289/2002, valutando l’inammissibilità del ricorso
introduttivo perchè proposto contro gli avvisi di mora, in quanto rivolto a prospettare vizi- ritenuti
insussistenti- della notifica degli atti impositivi.
17.2 Ma è ben evidente che in tal modo la ricorrente incidentale intende fondare la doglianza
relativa alla tardività dell’impugnazione sulla scorta dell’accertamento che il giudice di secondo
grado ha compiuto solo in esito alla proposizione dell’impugnazione, in tal modo omettendo di
considerare che ai fini della tempestività dell’impugnazione è richiesta semplicemente la contestuale
proposizione dell’appello unitamente all’impugnazione della domanda di diniego della definizione,
alla stregua del ricordato comma 8 dell’art.16 cit. , a cui tenore “Nel caso in cui la definizione della
lite e’ richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.”
17.3 E poichè non appare corretto inferire la tardività dell’impugnazione da un accertamento di
merito compiuto dal giudice dell’impugnazione, dovendo la stessa considerarsi in relazione
all’epoca in cui l’appello venne proposto, la censura è destituita di fondamento.
18. Passando all’esame del primo motivo di ricorso principale, lo stesso è inammissibile, avendo lo
stesso ricorrente riconosciuto nel controricorso al ricorso incidentale che la questione relativa alla
validità delle notifiche degli avvisi di mora era stata per la prima volta prospettata dallo stesso
contribuente in fase di gravame. A nulla vale, poi, la circostanza che tale questione sia stata
introdotta per paralizzare gli effetti della decisione assunta dal giudice di appello in ordine all’epoca
alla quale risaliva la notifica degli avvisi tanto integrando, all’evidenza, una eccezione volta, per

previamente tutte le altre-

l’appunto, a paralizzare gli effetti della ritenuta inammisibilità per tardività del ricorso, anch’essa
inammissibile in fase di gravame in quanto nuova, alla stregua dell’art.57 d.lgs.n.546/92.
19. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso principale, lo stesso è infondato.
19.1 Giova premettere che Part.16 c.3 1.n.289/2002 individua, come “lite pendente” “…quella
avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro
atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ stato proposto

inammissibile con pronuncia non passata in giudicato…”.
19.2 Orbene, il giudice di appello, nel ritenere legittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di
definizione lite, ha preso in considerazione gli elementi documentali relativi alla tempestiva e
regolare notifica degli atti impositivi, in tal modo escludendo che gli avvisi di mora impugnati
potessero integrare, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, atti impositivi, ai quali si
riferisce Part.16 c.3 1.n.289/2002.
19.3 Così operando, la CTR si è uniformata alla giurisprudenza di questa Sezione che, anche di
recente, ha avuto modo di ribadire come esulano dal concetto normativo di lite pendente, e quindi
dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, soltanto
le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il
previo esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica
e senza applicazione di sanzioni, rientrandovi esclusivamente “… l’impugnazione di avviso di mora,
non preceduto da avviso di accertamento, relativo all’applicazione di sanzioni, il quale deve
considerarsi atto impositivo”-cfr.Cass.n. 12147/2004; C ass.n. 3427/2005; 9148/2005;
12669/2005;12670/2005; 19544/2005;Cass.n. 23395/2010).
19.4 Ne consegue che, avendo il giudice di appello riscontrato la regolarità delle notifiche degli atti
impositivi, lo stesso ha correttamente escluso che attraverso l’impugnazione dell’avviso di mora
potesse integrare la nozione di lite pendente.
20. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili.
20.1 Ed invero, questa Corte ha avuto modo di ritenere l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 bis
cod. proc. civ., del motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora
non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito
momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal
complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata
alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di
comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di meritocfr.Cass.n. 24255/2011-.

l’atto introduttivo del giudizio, nonche’ quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato

EgENTE DA RECdSi . P.24;71;.’» ,t;
AI SENSI DEL. D.J.,.
N. 131 TAB. ALL. . – N. i

MATERIA TRIBUTARIA
20.2 Orbene, nel caso di specie la censura esposta nel terzo motivo si risolve nella critica alla
motivazione della sentenza senza l’espressa indicazione del fatto controverso e decisivo per il
giudizio sul quale si sarebbe rivolto il vizio motivazionale e senza momento di sintesi.
20.3 Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile sia perchè si riferisce a questione sollevata
per la prima volta nel corso del giudizio di appello, per come già chiarito esaminando il primo
motivo di ricorso, sia per difetto di specificità.

un sindacato di fatto sugli accertamenti compiuti dal giudice di merito che non è consentito alla
Corte, nemmeno riportando l’indicazione delle prove che il giudice avrebbe omesso di vagliare e
dell’epoca in cui gli stessi sarebbero stati introdotti nel procedimento — ciò che impedirebbe i
sindacato valutativo sollecitato dalla parte ricorrente- e per di più prospettando elementi fattuali
non risultanti dalla sentenza impugnata che non possono essere in alcun modo presi in
considerazione dal giudice di legittimità. Senza dire, infine, che il motivo è privo dell’essenziale
momento di sintesi relativo alla questione di fatto che, come detto, la giurisprudenza di legittimità
pacificamente richiede.
21. In conclusione, il ricorso principale va rigettato come quello incidentale, in parte assorbito.
22. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra ricorrente ed Agenzia mentre ricorrono giusti
motivi per compensare le spese fra la parte ricorrente principale e la Sifer
P.Q.M.
la Corte
Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Compensa le spese fra la parte ricorrente e la Sifer spa.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate che liquida in euro 2000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso il 7 ottobre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

20.4 Peraltro, la censura involge, ad onta di quanto prospettato dalla parte ricorrente, la richiesta di

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