Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25490 del 13/12/2016

Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21435-2012 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 32, presso lo studio dell’avvocato MARA CURTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI MOLIN,

ANDREA ANDRICH giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO CURINI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1778/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trae origine da una lite tra vicini. Nel 1999 B.M. convenne in giudizio V.R. per sentire accertare la responsabilità di quest’ultimo per l’aggressione subita nel (OMISSIS) e sentirlo condannare al risarcimento del danno. Espose la B. che il V. si era introdotto violentemente presso la sua abitazione e percuotendola ed insultandola ne aveva determinato la caduta al suolo cagionandole ecchimosi, trauma cranico e sospetta periartrite post-traumatica della spalla destra.

Il Tribunale di Venezia con la sentenza numero 1493/2001 accolse la domanda della B. e condannò il V. al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 861,00.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1778 del 18 agosto 2011. La Corte ha risarcito alla B. anche il danno non patrimoniale conseguente alla violazione di domicilio. Non ha risarcito il danno alla spalla perchè ha ritenuto che non c’era la prova del nesso eziologico tra le lesioni cagionate dall’episodio per cui è causa e la sintomatologia riferibile alla spalla destra.

3. Avverso tale decisione, B.M. propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

3.1. Deposita procura speciale il V. al fine di partecipare alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo ed articolato motivo la ricorrente si duole, sia sotto il profilo della omessa motivazione sia sotto quello della violazione di legge, che il giudice del merito abbia omesso di considerare le specifiche, puntuali e dettagliatissime osservazioni sviluppate dal consulente di parte e fatte oggetto di ampio dibattito in corso di causa. Emergerebbe così una incongruenza motivazionale, nel senso che l’illeceità complessiva della condotta risultava definitivamente accertata dal giudice penale, per cui quello civile doveva solo attestare le conseguenze civilistiche della condotta. Senza che potessero essere ravvisati limiti o preclusioni in tali accertamenti.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia sempre sotto il profilo della violazione di legge e dell’omessa motivazione, che laddove fosse accolto il primo motivo si pone la necessità di ridefinire il danno risarcibile. In ogni caso, impugna la liquidazione del danno non patrimoniale ritenendolo insufficiente.

5.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell’interruzione, sentenza d’appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi) (Cass. 3385/2016; Cass. 18363/2015; Cass. 5698/2012).

Ma in ogni caso i ricorrenti pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiedono in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

6. In considerazione del fatto che non è stata svolta alcuna attività difensiva non occorre disporre sulle spese.

7. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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