Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25490 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25490 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 2541-2007 proposto da:
SIST SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL
PIANETA VENERE 36, presso lo studio dell’avvocato
CIRILLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SCHETTINO VINCENZO giusta delega in calce;
– ricorrente –

2013
2756

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 13/11/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 65/2006 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 26/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

GIOVANNI CONTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La SIST spa impugnava innanzi alla CTP di Roma la cartella esattoriale con la quale l’Ufficio
aveva disposto il recupero di imposta IVA, IRAP, IRPEG e sanzioni in seguito ai controlli
effettuati sulle dichiarazioni ai sensi dell’art.36 bis dpr n.600/73.
2. La CTP accoglieva in ricorso e sull’appello proposto dall’Ufficio la CTR del Lazio, con sentenza
n.65/26/06 del 26.5.2006, ha accolto l’impugnazione.

motivazione per rilievi appresi all’atto della comunicazione dell’Ufficio del 24.10.2002, in esito alla
quale aveva proposto istanza di autotutela. Aggiunge che le iscrizioni a ruolo si fondavano sui
rilievi dell’Ufficio relativi alle dichiarazioni depositate in atti nel rispetto di quanto previsto
dall’art.36 bis. Doveva poi escludersi la novità degli elementi esposti dall’Ufficio in grado di appello
e già contenuti nell’atto di costituzione in giudizio, infine rilevando la tempestività della notifica
della cartella rispetto ai termini fissati dal d.l.n.106/2005. Precisa, infine, che i documenti prodotti
dall’Agenzia non potevano essere considerati inattendibili e che la contribuente non aveva fornito
documentazione relativa alla fruizione del condono.
4. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha
resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.La società ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Con il primo motivo la contribuente deduce il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.
5.1 La CTR, a dire della ricorrente, non aveva considerato che i documenti prodotti dall’Agenzia
innanzi alla CTR non potevano essere considerati ai fini della decisione, in quanto “non tendenti a
supportare una prova precedentemente esibita del giudizio di primo grado, ma semplicemente
tendenti ad introdurre per la prima volta innanzi al giudice di secondo grado nuove prove”, dopo
che in primo grado l’Ufficio si era limitato a sostenere, con formule di stile, l’infondatezza del
ricorso.
6. Con il secondo motivo la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt.17 e 25
del dpr n.602173, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Avrebbe errato il giudice di appello nel
ritenere applicabile al giudizio la disciplina dei termini della notifica della cartella esattoriale
introdotti dal d.l.n.106/2005 conv.nella 1.n.156105, entrata in vigore posteriormente allo spirare dei
termini originariamente previsti dagli artt.17 e 25 dpr n.602/73, come aveva acclarato questa stessa
Corte.
7. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art.36 bis e
dell’art.58 comma 2 dpr n.546/92 nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della

3. Secondo il giudice di appello la società contribuente non poteva contestare la carenza di

sentenza, in relazione all’art.360 comma 1 nn.3 e 5 c.p.c. Lamenta che l’art.36 bis cit. non poteva
essere utilizzato per negare l’esistenza di agevolazioni fiscali, riguardando soltanto la correzione di
errori di calcolo formali, come del resto aveva riconosciuto il giudice di primo grado. Aggiunge che
i documenti prodotti dall’Ufficio in secondo grado non erano idonei ad integrare la prova a carico
della ricorrente, trattandosi di mere stampe di schermate presenti nei computer dell’Agenzia e che
in ogni caso tale produzione violava il ricordato art.58.Evidenzia che la motivazione della sentenza

alla SIST.
8. L’Agenzia delle Entrate, nel controricorso, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dei
motivi per genericità ed assenza dei quesiti e, comunque, l’infondatezza delle censure.
9. Reputa il Collegio che i tre motivi di ricorso sono inammissibili, avendo omesso la contribuente
di formulare il c.d. quesito di fatto con riguardo al primo motivo ed i quesiti di diritto- unitamente al
quesito di fatto- con riguardo al secondo ed al terzo motivo, essendo il ricorso per cassazione
proposto dalla ricorrente avverso la sentenza della CTR pubblicata il 26 maggio 2006 disciplinato,
quanto alle sue forme, dall’art.366 bis nella formulazione ratione temporis vigente all’epoca.
9.1 Giova ricordare, in particolare, che nella formulazione dei quesiti di diritto che accompagnano
ordinariamente la formulazione dei vizi prospettabili innanzi a questa Corte(fatta eccezione per il
vizio di cui al n.5 dell’art.360 comma 1 c.p.c. del quale in seguito si dirà) è necessario (ed al
contempo sufficiente) che detti quesiti non si risolvano nella richiesta di declaratoria di un’astratta
affermazione di principio da parte del giudice di legittimità-cfr.Cass. n. 17108 del 03/08/2007-,
dovendo in ogni caso lo stesso individuare gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza
impugnata, richiamando le relative argomentazioni-cfi -.Cass. n. 3519 del 14/02/2008-.
9.2 Si è parimenti ritenuto che detto quesito, quando in gioco è il vizio di cui al n.3 del ricordato
art.360, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del
giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che
ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame-cfi -.Cass. n.
4008/2008-, non essendo ammissibile un motivo di ricorso che si concluda con un quesito non
corrispondente al contenuto del motivo stesso-cfr.Cass. n. 80/2011; Cass. n. 28280/2008-.
9.3 Questa Sezione ha, d’altra parte, avuto modo di chiarire, anche di recente, che il quesito inerente
ad una censura in diritto – dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra
la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere
meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte
in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compito dal giudice di
merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di

era insufficiente anche con riguardo alla pretesa comunicazione del 24.10.02, in realtà mai spedita

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accoglimento del motivo, ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della
propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivocfr.Cass. n. 3530/2012-.
9.4 E si è parimenti precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale il quesito di
diritto, pur prospettando il vizio di violazione di legge, non sia pertinente rispetto al motivo di
censura in concreto rivolto alla sentenza, concernente invece doglianze riferite alla motivazione ed
confondere i profili del vizio logico della motivazione e dell’errore di diritto-cfr.Cass. n.
24253/2011.
9.5 Va infine ricordato che questa stessa sezione ha ancora di recente ribadito l’inammissibilità, ai
sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., del motivo di ricorso per omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la
conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo
controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la
disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve
essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore
commesso dal giudice di merito-cfr.Cass.n.24255/2011-.
9.6 Sulla base dei principi testè ricordati, che questo Collegio condivide, tutte le censure proposte
dalla ricorrente sono prive dei momenti di sintesi- quanto al vizio dell’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.- e
del quesito di diritto- quanto ai vizi di violazione di legge di cui al n.3 dell’art.360 comma 1.c.p.c.
9.7 Ragion per cui il ricorso va rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore
dell’Agenzia in euro -12.000,00, per compensi oltre spese prenotate a debito.
Così deciso il 7 ottobre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

al valore probatorio attribuito agli elementi posti a base della decisione, in quanto non è consentito

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